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LA TREDICESIMA MENSILITA' La tredicesima mensilità, nata con gratifica natalizia liberale del datore di lavoro è oggi un istituto contrattuale. Trattandosi di istituto contrattuale, l’epoca della corresponsione della tredicesima dovrebbe essere regolamentata contrattualmente; per gli ospedalieri dovrebbe essere corrisposta entro il giorno 19 del mese di dicembre, rapportata ai mesi di servizio effettivo prestato. Va ricordato, infatti, che alcuni motivi di assenza dal lavoro non sono utili nel computo complessivo e precisamente vengono scomputati i periodi di malattia e infortunio oltre i tempi relativi alla conservazione del posto previsti dal contratto, le assenze per sciopero, le assenze ingiustificate, i permessi non retribuiti, le aspettative e i permessi senza assegni, l’astensione facoltativa postpartum e i permessi previsti per malattia del figlio, la sospensione dal lavoro per provvedimenti disciplinari e, infine, il servizio militare. Invece non incidono sulla tredicesima il congedo matrimoniale, la malattia e infortunio nei limiti di tempo relativi alla conservazione del posto previsti dal contratto, le ferie, i permessi retribuiti, l’astensione obbligatoria per maternità, i riposi giornalieri per l’allattamento. Inoltre, la tredicesima spetta per intero al personale che è stato in servizio per tutto l’anno o, meglio, per coloro che sono in servizio sino alla data del 15 dicembre, per l’arrotondamento al mese per le frazioni di mese (o meglio dovrebbe contare come un mese dal 16 di un mese al 10 del mese successivo). Pertanto in caso di durata del rapporto di lavoro inferiore all’anno o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno o di periodi di sospensione dal diritto alla tredicesima, essa è dovuta in pro quota in relazione all’effettivo periodo di servizio e cioè in dodicesimi per ogni mese di servizio prestato o per frazione superiore ai 15 giorni come sopra specificato. Poichè l’importo erogato a titolo di tredicesima non è occasionale e costituisce retribuzione a tutti gli effetti, deve essere assoggettato alle contribuzioni previdenziali e fiscali. Relativamente alla trattenuta sindacale va fatto riferimento alle specifiche norme del rispettivo sindacato: alcuni sindacati, infatti, prevedono la trattenuta sindacale sia sulla retribuzione di dicembre che sulla tredicesima. |

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