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Anche i riscatti possono essere
trasferiti all’INPS?
Anche i riscatti dei periodi ammessi (Corso di Laurea e Specializzazione)
possono essere considerati utili nel trasferimento all’INPS mediante la Legge
n° 322/1958 dei contributi previdenziali maturati presso altre Casse
previdenziali dei fondi sostitutivi, quali la Cassa Pensioni Sanitari/CPS o l’ENPAS,
insufficienti a far maturare il diritto alla maturazione di un trattamento di
pensione anticipata.
Lo prevede ora in modo inequivocabile la sentenza n° 113 depositata il 9 maggio
2001 (redattore il Dr. Massimo Vari) della Corte Costituzionale, che ha
dichiarate illegittime le norme che riconoscono la possibilità di una
ricostruzione presso l’INPS dei periodi riscattati solo se all’atto della
domanda vi era una contemporanea prestazione lavorativa di carattere
subordinato, con iscrizione all’Ente.
Ricordiamo che il riconoscimento del riscatto degli anni di studio che precedono
l’attività lavorativa e che vanno valorizzati in ogni caso, serve anche a non
penalizzare da un punto di vista previdenziale coloro che hanno dovuto ritardare
l’inizio di una attività per acquisire un titolo e una preparazione utile al
futuro lavoro.
Già la Legge n° 274/1991 all’articolo 19 prevedeva la possibilità di una
ricongiunzione presso l’INPS, se presso l’Ente era già accesa una posizione
previdenziale, di tutti i contributi compresi quelli riscattati giacenti presso
altre gestioni di previdenza obbligatoria mediante la Legge n° 29/1979, mentre
non veniva ammesso dall’INPS il trasferimento dei contributi (secondo la Legge
n° 322/1958) riferiti a periodi riscattati, se non dopo un contenzioso molto
incerto.
Poiché nell’attualità non è concessa la totalizzazione dei contributi
(articolo 71 della Finanziaria 2001) ai Medici, perché iscritti in via
obbligatoria a un fondo previdenziale, la ricongiunzione (ex lege n°
29/1979-ricongiunzione INPS o n° 45/1991-ricongiunzione professionisti) o il
trasferimento (ex lege n° 322/1958-trasferimento contributi INPS) all’INPS
dei contributi maturati per precedenti attività lavorative e insufficienti a
far maturare nel fondo di appartenenza una pensione, potrebbe essere una via
utile per non perdere dei contributi previdenziali versati; tuttavia è anche
consigliabile, producendo la documentazione degli anni e dei contributi versati,
inoltrare all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici di Roma una
domanda ricognitiva sui possibili benefici che ne potrebbero derivare con una
ricongiunzione all’ENPAM delle contribuzioni giacenti presso altri Enti
Previdenziali e insufficienti a far maturare presso le stesse, anche in futuro,
un trattamento economico di pensione.
A cura di Marco Perelli Ercolini
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