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Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Oggetto: Il
lavoro a tempo parziale n. 9 del 18 marzo 2004 (G.U. n. 75 del 30 marzo
2004)
1. Il
sostegno legislativo al lavoro a tempo parziale
Il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 ha introdotto, con
l'articolo 46 e in adempimento di quanto previsto all'articolo 3 della legge
delega n. 30 del 2003, rilevanti modifiche alla disciplina del rapporto di
lavoro a tempo parziale. Disciplina contenuta, come noto, nel decreto
legislativo n. 61 del 2000, così come modificato dal decreto legislativo n.
100 del 2001.
Come illustrato nella Relazione tecnica di accompagnamento al decreto n. 276
del 2003, le modifiche introdotte sono volte a favorire il ricorso a questa
tipologia contrattuale, che in tutti i Paesi europei ha dimostrato di fornire
occasione di lavoro di qualità rispetto a prestazioni flessibile o atipiche
prive di tutele adeguate per i lavoratori, soprattutto per le fasce deboli
altrimenti escluse dal mercato del lavoro (donne, giovani in cerca di prima
occupazione e anziani). Tali modifiche sono attuate principalmente mediante
una nuova regolamentazione degli strumenti di flessibilità del rapporto a
tempo parziale, attraverso la valorizzazione del ruolo della autonomia
collettiva e, in mancanza di questa, della autonomia individuale, fermo
restando il rispetto di standard minimi di tutela del lavoratore secondo
quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE.
Per facilitare la lettura della nuova disciplina del lavoro a tempo parziale,
si allega alla presente circolare il testo consolidato del decreto legislativo
n. 61 del 2000, così come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2001 e
ora dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Si ritiene, comunque, doveroso puntualizzare come il lavoro a tempo parziale
largamente valorizzato dal legislatore comunitario, venga ancora utilizzato in
Italia in misura ridotta rispetto agli altri paesi a causa di una
regolamentazione eccessivamente rigida e formalistica che si è inteso superare
con le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 276. Pertanto, nel
presupposto che la promozione del lavoro a tempo parziale passi
necessariamente attraverso una notevole semplificazione normativa, la riforma
Biagi agli incentivi normativi già previsti, ne aggiunge di nuovi -eliminando
inutili appesantimenti burocratici e restituendo alla contrattazione
collettiva e individuale piena operatività- al fine di valorizzare pienamente
tutte le potenzialità dell'istituto e consentire allo stesso di contemperare
impegni lavorativi e responsabilità familiari oltre a rappresentare un canale
di accesso al mercato del lavoro regolare.
2. Ambito di applicazione e modalità tipologiche
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003 non si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche per espressa previsione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 30
del 2003, nonché in base all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
276 del 2003. L'eventuale armonizzazione tra settore pubblico e settore
privato, ipotizzata dall'articolo 86 dello stesso decreto legislativo n. 276
del 2003, è subordinata a un confronto tra Ministero della Funzione pubblica e
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche e impone un espresso intervento legislativo di
modifica del quadro previgente. Le modifiche introdotte alla disciplina del
decreto legislativo n. 61 del 2000 trovano dunque applicazione esclusivamente
per il settore privato.In base all'articolo 46, comma 1, lettera q),
del decreto legislativo n. 276 del 2003, che ha abrogato l'articolo 7 del
decreto legislativo n. 61 del 2000, la disciplina del rapporto di lavoro a
tempo parziale è ora integralmente applicabile al settore agricolo.Nel
tentativo di estendere il più possibile il raggio di azione del nuovo lavoro a
tempo parziale è possibile stipulare detto contratto anche con riferimento ad
ogni ipotesi di contratto a termine. Sebbene il decreto non lo affermi
espressamente, non si ravvisa, in linea di principio, neppure una
incompatibilità tra il rapporto a tempo parziale e il contratto di
apprendistato o di inserimento ove la peculiare articolazione dell'orario non
sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità – formative ovvero di
adattamento delle competenze professionali – tipiche di questi contratti
[1].
3. Definizioni
L'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000, che contiene la
definizione di lavoro a tempo parziale, è stato modificato
[2]
alla lettera a) del comma 2 per adeguare le disposizioni in
materia di lavoro a tempo parziale a quelle recentemente dettate in materia di
orario di lavoro con il decreto legislativo n. 66 del 2003. E' lavoro a tempo
parziale il contratto con orario inferiore a quello normale, come definito
dalle norme di legge e contratto collettivo. Più precisamente, il lavoro a
tempo pieno è ora definito, attraverso il rinvio all'articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come orario normale fissato in 40
ore settimanali ovvero il minor orario previsto dai contratti collettivi. Per
quanto non esplicitamente richiamato deve intendersi come orario normale, ai
sensi del comma 2 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del
2003, anche quello stabilito dai contratti collettivi con riferimento alla
durata media delle prestazioni lavorative per un periodo non superiore
all'anno. Per l'individuazione dell'orario normale giornaliero, ex articolo 1,
comma 2, lettera c), la contrattazione collettiva ben potrà dettare, ai sensi
dell'articolo articolo 1, comma 3, una definizione specifica di tale orario
che, ovviamente, avrà valore ai soli fini del lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale.
Rimangono, invece, invariate le altre definizioni contenute nel comma 2 del
citato articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000.
I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni
comparativamente più rappresentative, nonché i contratti collettivi aziendali,
non più con la necessaria assistenza dei sindacati che hanno negoziato e
sottoscritto il contratto nazionale applicato, possono stabilire le condizioni
e le modalità della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro a tempo
parziale. Permane la facoltà per i contratti collettivi nazionali di
prevedere, per specifiche figure o livelli professionali, modalità particolari
di attuazione della disciplina rimessa alla contrattazione collettiva
[3].
Tale disposizione consente, quindi, una regolamentazione differenziata
riguardo ai contenuti applicativi degli aspetti demandati alla contrattazione
ad esempio con riferimento al lavoro supplementare, clausole flessibili ed
elastiche e via dicendo.
4. Forma e contenuto.
Non è stata modificata la norma che disciplina la forma del contratto a
tempo parziale. E' pertanto richiesta la forma scritta ai soli fini della
prova. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve indicare puntualmente la
durata della prestazione e la collocazione oraria della stessa con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale ultima prescrizione può
essere derogata solo ove le parti introducano nel contratto una clausola di
tipo flessibile o di tipo elastico, che sono ammissibili nei limiti previsti
dalla legge (vedi infra). Come vedremo successivamente, la mancanza di
tali indicazioni non comporta, così come stabilito già dalla disciplina
previgente, la nullità del contratto
[4].
L'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha tuttavia
abrogato l'obbligo, contenuto nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 61
del 2000, di inviare alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio copia del contratto di lavoro a tempo parziale entro trenta giorni
dalla sua stipulazione. Si ricorda, peraltro, l'obbligo generale di comunicare
l'assunzione entro 5 giorni dalla stessa, previsto dall'articolo 9 bis, comma
2, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996.
Tale obbligo dovrà essere adempiuto contestualmente alla assunzione con
l'entrata in vigore, subordinata all'emanazione del decreto interministeriale
di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 181 del 21
aprile 2000, della nuova formulazione dell'articolo 9 bis come modificato
dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 297 del 2002
[5].
5. Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è definito, ex articolo 1, comma 2, lettera e),
come il lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale entro
il limite del tempo pieno.
La nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede espressamente che nel
part-time di tipo orizzontale sia consentito il ricorso al lavoro
supplementare e che il lavoro supplementare possa essere svolto in ogni
ipotesi di contratto a tempo determinato.
Ciò non esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi anche nel lavoro
a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte che la prestazione
pattuita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sia inferiore all'orario normale
settimanale.
Nel lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la regolamentazione del
lavoro supplementare rimane affidata ai contratti collettivi stipulati dai
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 61
del 2000, così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera b). Rispetto
alla precedente formulazione, è stato tuttavia eliminato il riferimento al
contratto collettivo effettivamente applicato. Pertanto, può ritenersi che il
datore di lavoro che applichi un contratto che non regolamenta il lavoro
supplementare possa mutuare la regolamentazione contenuta in un contratto
diverso da quello applicato.
Alla autonomia collettiva è conseguentemente rimessa l'individuazione del
numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, le causali nonché
le conseguenze del superamento dei limiti massimi consentiti
[6].
La nuova formulazione non predetermina il periodo di riferimento entro cui
detti limiti massimi devono essere stabiliti, e non vincola le parti del
contratto collettivo ad individuare causali di tipo oggettivo di ricorso al
lavoro supplementare, di modo che possono essere previste anche causali di
tipo soggettivo. In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavoro
supplementare il termine "conseguenze" deve essere interpretato nel senso che
tali conseguenze non devono essere di natura necessariamente economica (per
esempio riposi compensativi).
L'articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del
2003 ha, inoltre, abolito il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo
n. 61 del 2000; conseguentemente è stata abrogata la disciplina legale
sussidiaria che prevedeva, in caso di superamento dei limiti consentiti e in
assenza di specifica previsione del contratto collettivo, una maggiorazione
del 50 per cento sulla retribuzione oraria globale di fatto, nonché la
previsione legale che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di
regolamentare il consolidamento dell'orario di lavoro svolto in via non
meramente occasionale.
In presenza della regolamentazione collettiva non è necessario, in base alla
esplicita previsione di legge, il consenso al lavoro supplementare da parte
del lavoratore. L'eventuale rifiuto non può in ogni caso integrare un
giustificato motivo di licenziamento.
Il venir meno del riferimento all'illecito disciplinare, contemplato dalla
normativa previgente, deve essere interpretato nel senso che l'illegittimo
rifiuto a rendere la prestazione supplementare può acquisire rilevanza
disciplinare.
In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è comunque
ammesso su base volontaria, ma è venuto meno, in forza dell'articolo 46, comma
1, lettera e) del decreto legislativo n. 276 del 2003, il limite del 10
per cento rispetto all'orario concordato, previsto dalla originaria
formulazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 61 del 2000.
In assenza di regolamentazione collettiva, e previo accordo individuale, il
lavoro supplementare è pertanto ammesso senza limiti, fermo restando quello
del tempo pieno.
A fronte del principio di libertà della forma non è richiesto che il consenso,
a differenza che per le ipotesi di lavoro flessibile ed elastico, sia prestato
con una forma predeterminata. Pertanto, il consenso, oltre che essere
manifestato per fatti concludenti, potrà essere anche preventivamente
acquisito, ad esempio all'inizio del turno/settimana/mese.La necessità del
consenso, per contro, comporta che il rifiuto, in questa ipotesi, non può
costituire né giustificato motivo oggettivo di licenziamento né un fatto
disciplinarmente rilevante. La disciplina legale non prevede una maggiorazione
per il lavoro supplementare. I contratti collettivi hanno tuttavia facoltà di
introdurre una maggiorazione per il lavoro supplementare sulla retribuzione
oraria globale di fatto.
I contratti collettivi possono stabilire che l'incidenza sugli istituti
retributivi indiretti e differiti della retribuzione per le ore supplementari,
sia applicata attraverso una maggiorazione forfetaria della retribuzione
oraria globale di fatto.
La nuova disciplina del lavoro supplementare è immediatamente applicabile.
Riguardo alle discipline vigenti nei contratti collettivi, in considerazione
della espressa abrogazione della disciplina transitoria introdotta
dall'articolo 3, comma 15, del d.lgs. n. 61 del 2000, decadono tutte le
clausole dei contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali)
vigenti alla entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 incompatibili con la
nuova disciplina di legge ovvero stipulate sul presupposto o, comunque, in
applicazione della norma legale coeva. Verranno meno, di conseguenza, anche le
clausole dei contratti individuali apposte in applicazione della disciplina
collettiva oramai caducata.
Il lavoro straordinario
Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è ammesso il ricorso al
lavoro straordinario
[7]. E' possibile il ricorso al lavoro
straordinario anche nella ipotesi in cui il rapporto a tempo parziale sia
stipulato a termine
[8].
Il lavoro straordinario è disciplinato dalle regole vigenti, legali e
contrattuali, per i lavoratori a tempo pieno. Sarà possibile il ricorso al
lavoro straordinario solo ove il tempo pieno settimanale sia stato raggiunto.
In caso contrario, la variazione in aumento dell'orario potrà essere gestita
mediante il ricorso a clausole elastiche ovvero mediante il ricorso al lavoro
supplementare.
Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma per
la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario.
Clausole flessibili
Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inserita una puntuale
regolamentazione della collocazione oraria della prestazione con riferimento
al giorno, alla settimana al mese o all'anno
[9].
Il datore di lavoro non può modificare unilateralmente la collocazione della
prestazione lavorativa rispetto a quella contrattualmente stabilita. Le parti
del contratto individuale hanno la facoltà di stipulare un patto, in forma
scritta, avente ad oggetto una clausola flessibile
[10].
Il patto può essere stipulato anche quando il rapporto di lavoro a tempo
parziale è stipulato a termine
[11].
Il patto può essere stipulato contestualmente o successivamente all'assunzione
[12].
Nella stipulazione di detto patto il lavoratore può chiedere di farsi
assistere da un rappresentante sindacale in azienda da lui indicato
[13].
La regolamentazione del lavoro flessibile è demandata all'autonomia collettiva
che individua le condizioni e le modalità di esercizio del potere unilaterale
del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione
[14].
La disciplina legale prevede in favore del lavoratore un preavviso di due
giorni lavorativi
[15]. Le parti, anche del contratto
individuale, possono stabilire una diversa misura del preavviso ma non
eliminarlo completamente.In caso di lavoro flessibile il
lavoratore ha inoltre diritto a specifiche compensazioni. La determinazione
della forma e della misura di tali compensazioni è rinviata alla autonomia
collettiva tenuto conto che l'articolo 3, comma 1, lettera b), della
legge delega n. 30 del 2003 prevede che sia comunque prevista una
maggiorazione di carattere retributivo da riconoscere al lavoratore.
La nuova formulazione del testo di legge non ripropone il requisito del
contratto effettivamente applicato. Anche, in questa ipotesi, pertanto, può
ritenersi che il datore di lavoro che applichi un contratto che non
regolamenta il lavoro flessibile possa mutuare la regolamentazione contenuta
in un contratto diverso da quello applicato. In tal caso, occorre tuttavia che
il contratto individuale di lavoro indichi espressamente quale sia il
contratto collettivo cui si intende far riferimento. E ciò per l'evidente
esigenza di rendere edotto il lavoratore della disciplina contrattuale cui è
assoggettato.
In mancanza di una regolamentazione per via collettiva le parti possono,
comunque accordarsi per lo svolgimento di lavoro flessibile
[16]
ma devono regolamentarne condizioni e modalità, nonché stabilire le forme e la
misura della compensazione.
Il rifiuto del prestatore di lavoro di stipulare la clausola flessibile non
costituisce in ogni caso, e cioè anche indipendentemente dal fatto che esista
o meno regolamentazione collettiva della materia, giustificato motivo di
licenziamento
[17].
L'articolo 46 del decreto legislativo n. 276/2003, modificando il testo
previgente, ha abolito la regolamentazione legale del diritto di ripensamento
con cui era possibile per il prestatore di lavoro recedere dal patto di
flessibilità
[18].
Infine, si sottolinea, che non integrano una ipotesi di clausola flessibile le
previsioni dei contratti collettivi, stipulati dai soggetti individuati
dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 61 del 2000 come modificato dall'art. 46,
comma 1 d.lgs. n. 276 del 2003, che, nel determinare le modalità della
prestazione lavorativa a tempo parziale, prevedano che la stessa possa essere
programmata con riferimento a turni articolati su fasce orarie prestabilite di
modo che ove tale indicazione sia recepita nel contratto individuale (per
relationem) deve essere considerato soddisfatto il requisito della puntuale
indicazione della collocazione temporale della prestazione con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese e all'anno ([19]).
Clausole elastiche
L'articolo 46 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha introdotto,
limitatamente al part-time verticale e misto, la facoltà per le parti del
contratto di lavoro di stipulare una clausola elastica relativa cioè alla
variazione in aumento della prestazione lavorativa. Tale clausola si
differenzia dalla clausola flessibile perché non concerne dunque,
semplicemente, la collocazione del monte ore concordato ma attiene invece alla
possibilità – vietata dalla normativa previgente – di ampliare il numero di
ore concordato.
La clausola elastica è regolamentata dalla medesima disciplina prevista per la
clausola flessibile ma all'autonomia collettiva è demandata, oltre che la
regolamentazione delle condizioni e modalità di esercizio del potere datoriale
di variare in aumento la prestazione lavorativa, anche l'individuazione dei
limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro elastico.
In assenza di regolamentazione collettiva tali limiti devono essere previsti
dalle parti del contratto individuale che stipulino il patto avente ad oggetto
la clausola elastica.
La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della
prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si
verifica un aumento temporaneo della prestazione, riferito ad ogni singola
giornata nella quale viene richiesta una prestazione aggiuntiva. Tale
incremento può ovviamente essere delimitato nel tempo e potrebbe anche essere
solo eventuale.
6. La trasformazione del rapporto.
Datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi per trasformare il rapporto
da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Il rifiuto da parte del
lavoratore di trasformare il rapporto non integra in nessun caso un
giustificato motivo di licenziamento
[20].
L'accordo con cui le parti stabiliscono la trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e deve
essere convalidato davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
per territorio non essendo più prevista la facoltà per il lavoratore di
richiedere l'assistenza di un rappresentante sindacale in azienda da lui
indicato
[21]. L'atto di convalida ben può intervenire successivamente alla
stipula dell'accordo e non presuppone la necessaria presenza del lavoratore.
Nell' ipotesi di trasformazione a tempo pieno di un rapporto a tempo parziale,
così come nell'ipotesi di aumento o diminuzione definitivi della durata della
prestazione dedotta nel contratto, non sono previsti obblighi di forma né di
convalida in sede amministrativa.
Si ricorda, peraltro, che l'articolo 4 bis, comma 5, del decreto legislativo
n. 181 del 2000, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, la cui entrata in vigore è subordinata
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 4 bis, comma
7, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, prevede l'obbligo di
comunicare, entro cinque giorni, ai servizi competenti, la trasformazione del
rapporto da tempo parziale a tempo pieno
[22].
La nuova disciplina legale del rapporto di lavoro a tempo parziale ha abolito
il diritto legale di precedenza per la trasformazione del rapporto da tempo
parziale a tempo pieno nell'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, per
mansioni uguali o equivalenti in unità produttive site nello stesso ambito
comunale
[23]. Tale diritto, però, può essere inserito dalle parti nel
contratto individuale
[24].
E' rimasta invariata la precedente regolamentazione del diritto di precedenza
nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale eccezion fatta per il venir meno
dell'obbligo legale, da parte del datore di lavoro, di motivare adeguatamente
l'eventuale rifiuto a fronte di una specifica richiesta del lavoratore
[25].
7. Computo dei lavoratori
part-time
Ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo i lavoratori
assunti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati
nell'organico. aziendale in proporzione al tempo effettivo di lavoro. A tal
fine dunque occorre considerare anche l'eventuale lavoro supplementare o
quello prestato in virtù di clausole elastiche.
8. Sanzioni
L'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000 è rimasto
invariato coerentemente con il permanere del requisito della forma scritta
esclusivamente a fini probatori.
In difetto di prova, relativamente alla stipulazione del contratto di lavoro
come contratto a tempo parziale, il lavoratore potrà chiedere che il rapporto
di lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della
forma scritta sia giudizialmente accertata, fermo restando il diritto alla
retribuzione per la prestazione effettivamente resa nel periodo anteriore.
L'articolo 46, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 276 del
2003 ha modificato il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo n.
61 del 2000. La nuova formulazione ribadisce che l'assenza di indicazioni
puntuali, relativamente alla collocazione e alla durata della prestazione
lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comporta la nullità dello
stesso. Nell'ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della durata, il
lavoratore potrà agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo
pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la
prestazione effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo
risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza. Nell'ipotesi in cui
manchi o sia indeterminata la definizione della collocazione oraria questa
potrà essere definita in giudizio.
Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettivi in
materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili a determinare la
collocazione della prestazione. In mancanza dovrà tenersi conto delle
responsabilità famigliari del lavoratore, della necessità che questi possa
avere di integrare il reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante
lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle esigenze
organizzative del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando il
diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa, è previsto
un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa, per il periodo anteriore alla sentenza. Si preserva la
facoltà per le parti di introdurre successivamente clausole elastiche o
flessibili. Le controversie relative alla mancanza della forma scritta, ovvero
alla omessa o imprecisa indicazione della collocazione oraria della
prestazione o della sua durata, possono essere risolte anche mediante le
procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi
nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative.
L'articolo 46, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha
inoltre introdotto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000 il
comma 2 bis. In base a tale norma lo svolgimento del lavoro flessibile
o elastico in violazione delle previsioni legali nonché, ove esistenti, di
quelle contrattuali, attribuisce al lavoratore uno specifico diritto alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
A fronte della nuova regolamentazione del diritto di precedenza nel passaggio
da tempo parziale a tempo pieno, non più previsto per legge, ma eventualmente
solo sulla base del contratto individuale, la sanzione prevista dall'articolo
8 comma 3, che prevede la corresponsione, in caso di violazione del diritto,
di un risarcimento pari alla differenza fra l'importo della retribuzione
percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei
sei mesi successivi, integra il contratto individuale qualora le parti,
introducendo il diritto, abbiano omesso di predeterminare la conseguenza della
sua violazione.
A fronte dell'abrogazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro deve ritenersi implicitamente abrogata anche la
relativa sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 61 del 2000. Per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova
applicazione il principio di irretroattività delle leggi che prevedono
sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 della legge n. 689/1981. Ne
consegue che, anche nel caso di emissione di ordinanza di ingiunzione, avente
ad oggetto violazioni anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina,
troveranno applicazione le sanzioni riferite alla violazione dell'obbligo di
comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
A tal riguardo è significativa la decisione
della Suprema Corte n. 16699 del 26 novembre 2002, la quale stabilisce che "in
materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di
irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante
dall'articolo 1 della L. n. 689/1981, comporta l'assoggettamento della
condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente
inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole"; inoltre la
medesima pronuncia chiarisce che la nuova disciplina non opera "limitatamente
ai rapporti non esauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti,
né in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali
l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge,
atteso che l'ordinanza ingiunzione non è esercizio di un potere e
provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo,
preordinato soltanto alla riscossione di un credito già per effetto della
violazione commessa".
8. Trasformazione del
rapporto in favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche.
Il decreto legislativo n 276 del 2003, valorizzando il ruolo del contratto di
lavoro a tempo parziale come strumento per contemperare le esigenze di
competitività delle imprese con le istanze di tutela del lavoratore, introduce
anche una disciplina promozionale a favore dei lavoratori affetti da patologie
oncologiche.
L'articolo 46, comma 1, lettera t), del decreto ha infatti aggiunto al
decreto legislativo n. 61 del 2000 l'articolo 12 bis, tipizzando una
ipotesi speciale di trasformazione del rapporto in favore di lavoratori
affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente, si prevede infatti il diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale o orizzontale.La norma prevede, inoltre, che, a fronte della
richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale debba
nuovamente essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Roberto Maroni
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Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 "Attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES."
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Testo consolidato del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61 con le modifiche apportate dagli articoli 46, comma 1 e
85, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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Articolo 1 Definizioni. |
1. Nel rapporto di lavoro subordinato
l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo
si intende:
a ) per "tempo pieno" l'orario normale di
lavoro di cui all'art. 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 e
successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi applicati;
b ) per "tempo parziale" l'orario di lavoro,
fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti
comunque inferiore a quello indicato nella lettera a );
c ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo
pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che
l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle
due modalità indicate nelle lettere c) e d);
e ) per "lavoro supplementare" quello
corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
concordato fra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite
del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi
territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con
l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto
collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità
della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i
contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche
figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle
discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente
decreto.
4. Le assunzioni a
termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive
modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3. |
1. Nel rapporto di lavoro subordinato
l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo
si intende:
a) per "tempo pieno" l'orario normale di
lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti
collettivi applicati (lettera come sostituita dall' art. 46, comma 1,
lett. a);
b ) per "tempo parziale" l'orario di lavoro,
fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti
comunque inferiore a quello indicato nella lettera a );
c ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo
pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che
l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle
due modalità indicate nelle lettere c) e d);
e ) per "lavoro supplementare" quello
corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
concordato fra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite
del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di
cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto
di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono,
altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del presente decreto (comma come sostituito dall'
art. 46, comma 1, lett. b).
4. Le assunzioni a
termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono
essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2
e 3 (comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. c). |
|
Articolo 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a
tempo parziale. |
1. Il contratto di
lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli
effetti di cui all'art. 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare
comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto
entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali
più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma
3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze
sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento
delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al
lavoro supplementare.
2. Nel contratto di
lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi
sono ammissibili solo nei termini di cui all'art. 3, comma 7. |
1. Il contratto di
lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli
effetti di cui all'art. 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare
comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto
entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. (parole abrogate
dall'art. 85, comma 2). Fatte salve eventuali più favorevoli
previsioni dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, il datore di
lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali,
ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo
parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di
lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi
sono ammissibili solo nei termini di cui all'art. 3, comma 7. |
|
Articolo 3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo
parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche. |
1. Il datore di lavoro
ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari
rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto
collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'art. 1, comma 3, che il
datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a ) il numero massimo di
ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno;
b ) il numero massimo di
ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
c ) le causali obiettive
in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle
discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto
previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella
misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo
parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare
nell'arco di più di una settimana.
3. L'effettuazione di
prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del
lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce
infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.
4. I contratti
collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di
maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto,
dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di
lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al
comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per
cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite
come ore ordinarie.
5. Nel rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività
lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa
previsione dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, i limiti
trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si
intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione
lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro
supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi
del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo
della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura
viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In
assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione
del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire
criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su
richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in
tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente
occasionale.
7. Ferma restando
l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti
collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro
interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla
sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le
condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può
variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col
lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2.
8. L'esercizio da parte
del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un
preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci
giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi
contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive
stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresì in favore del
lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale
di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo
comma 7.
9. La disponibilità allo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7
richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico
patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta
espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia
di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonchè di
quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà
denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia
l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di
carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal
competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra
attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,
relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere
effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di
stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso
di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i
contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo
superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I
medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per
l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di
studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni
obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al
comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte
del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da
parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non
possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.
12. A seguito della
denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di
variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente
concordata ai sensi dell'art. 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel
corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità
di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale
elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le
disposizioni del presente articolo.
13. L'effettuazione di
prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo
svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi
esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato
a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a
quelle previste dall'art. 1, comma 2, lettera b ), della legge 18 aprile
1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, applicati
dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere
lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche
in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine
consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per
l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed
offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori
interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione
della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata
fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini
dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b ), del medesimo
art. 10.
15. Ferma restando
l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole
dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di
lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, continuano a produrre effetti, salvo diverse intese,
sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003.
|
1. Nelle ipotesi di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il
datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4
(comma come sostituito dall' art. 46, comma 1, lett. d).
2. I contratti
collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi stessi (comma come
sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. e).
3. L'effettuazione di
prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore
interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il
rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento ( comma come sostituito
dall'art. 46, comma 1, lett. f).
4. I contratti
collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di
maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto,
dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di
lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al
comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per
cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite
come ore ordinarie. (periodo soppresso dall'art. 46, comma 1, lett.
g).
5. Nel rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, e'
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali
prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno (come sostituito dall'art. 46,
comma 1, lett. h).
6. Comma soppresso
dall'art. 46, comma 1, lett. i.
7. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e
dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione
della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere
stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della
durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e
modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e
modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento
la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi
di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa
(comma come sostituito dall' art. 46, comma 1, lett. j).
8. L'esercizio da
parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della
stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve
le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3 (comma come
sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. k).
9. La disponibilità
allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma
7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico
patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta
del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto
del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento (comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. l).
10. L'inserzione nel
contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai
sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a
termine (comma come sostituto dall'art. 46, comma 1, lett. m).
11. Comma
soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n.
12. Comma
soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n..
13. Comma
soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n.
14. I centri per
l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed
offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori
interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione
della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata
fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini
dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b ), del medesimo
art. 10.
15. Comma
soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n. |
|
Articolo 4 Principio di non discriminazione. |
1. Fermi restando i
divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento
meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile,
intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei
criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui
all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del
principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo
parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del
periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata
del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore
di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo
delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di
lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. I contratti
collettivi di cui all'art. 1, comma 3, possono provvedere a modulare la
durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto
di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del
lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i
contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, di prevedere che la
corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in
particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che
proporzionale. |
1. Fermi restando i
divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento
meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile,
intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei
criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui
all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del
principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo
parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del
periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata
del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore
di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo
delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di
lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. I contratti
collettivi di cui all'art. 1, comma 3, possono provvedere a modulare la
durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto
di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del
lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i
contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, di prevedere che la
corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in
particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che
proporzionale. |
|
Articolo 5
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo
parziale. |
1. Il rifiuto di un
lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale
in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su
richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in
mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale
risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
2. In caso di assunzione
di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un
diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in
attività presso unità produttive site entro 50 km dall'unità produttiva
interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a
mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità
di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà
essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi
familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di
servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della
pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione
di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo
pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro
dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all'art.
1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con
riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici
contributivi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera a ), del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
anche in misura differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto
dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro
privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici che
provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo,
assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento
degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati
nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti. |
1. Il rifiuto di un
lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale
in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale
risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
2. Il contratto
individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno,
un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale
in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale,
adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con
riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di
assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a
darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a
tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi
economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo
determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli
incentivi all'occupazione.
( Articolo come
sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. o) |
|
Articolo 6
Criteri di computo dei lavoratori a tempo
parziale. |
1. In tutte le ipotesi
in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda
necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a
tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così
come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli
orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a
tempo pieno.
2. Ai soli fini
dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo
parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro
prestazione lavorativa. |
1. In tutte le ipotesi
in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda
necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a
tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così
come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli
orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a
tempo pieno.
2. Comma soppresso
dall'art. 46, comma 1, lett. p.
|
|
Articolo 7 Applicabilità nel settore
agricolo. |
1. Le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai
rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità
di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una
clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti
a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi. |
Articolo soppresso
dall' art. 46, comma 1, lett. q. |
|
Articolo 8
Sanzioni. |
1. Nel contratto di
lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova.
Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei
limiti di cui all'art. 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine
alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del
lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza
della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente
alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza
o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'art.
2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo
parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la
sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare
le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all'art. 1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo
conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal
rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività
lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del
danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per
iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale
della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni
di cui all'art. 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1,
comma 3.
3. In caso di violazione
da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 5,
comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e
quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo
pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 2,
comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della
gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS). |
1. Nel contratto di
lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova.
Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei
limiti di cui all'art. 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine
alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del
lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza
della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente
alla data suddetta.
2. L'eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a
tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la
sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare
le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo
conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal
rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività
lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del
danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilità di concordare per
iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
In luogo del ricorso all'autorità' giudiziaria, le controversie di cui al
presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure
di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3. (comma
come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. r).
2-bis. Lo svolgimento
di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza
il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a
favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di
risarcimento del danno (comma introdotto dall'art. 46, comma 1, lett. s).
2-ter. In assenza di
contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono
concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai
sensi delle disposizioni che precedono (comma introdotto dall'art. 46,
comma 1, lett. s).
3. In caso di violazione
da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 5,
comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e
quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo
pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 2,
comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della
gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS). |
|
Articolo 9 Disciplina previdenziale. |
1. La retribuzione
minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il
minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario
normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria
per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il
nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura
settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata
non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore
prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti
assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora
non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20
del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive
modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti
direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'art. 26 del citato testo unico è
sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui
non spettano gli assegni a norma dell'art. 2.".
3. La retribuzione da
valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla
retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è
determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da
assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al
presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del
trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai
periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario
effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale. |
1. La retribuzione
minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il
minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario
normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria
per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il
nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura
settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata
non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore
prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti
assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora
non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20
del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive
modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti
direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'art. 26 del citato testo unico è
sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui
non spettano gli assegni a norma dell'art. 2.".
3. La retribuzione da
valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla
retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è
determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da
assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al
presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del
trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai
periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario
effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale. |
|
Articolo 10 Disciplina del part-time nei
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
|
1. Ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del
presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con
esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e
8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in
materia ed, in particolare, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 22 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. |
1. Ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del
presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con
esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e
8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in
materia ed, in particolare, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 22 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. |
|
Articolo 11 Abrogazioni. |
1. Sono abrogati:
a) l'art. 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a ) del
comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle
parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla
base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale", nonché l'art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196. |
1. Sono abrogati:
a) l'art. 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a ) del
comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle
parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla
base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale", nonché l'art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196. |
|
Articolo 12
Verifica. |
1. Entro il 31 dicembre
2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una
verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli
effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con
particolare riguardo alle previsioni dell'art. 3, comma 2, in materia di
lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale
esercizio del potere legislativo delegato di cui all'art. 1, comma 4, della
legge 5 febbraio 1999, n. 25. |
1. Entro il 31 dicembre
2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una
verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli
effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con
particolare riguardo alle previsioni dell'art. 3, comma 2, in materia di
lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale
esercizio del potere legislativo delegato di cui all'art. 1, comma 4, della
legge 5 febbraio 1999, n. 25. |
|
Art. 12-bis
Ipotesi di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. |
|
1. I lavoratori
affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a
richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più
favorevoli per il prestatore di lavoro.
(Articolo
introdotto dall'art. 46, comma 1, lett. t) |
[1]
Con riferimento all'utilizzo dell'orario
di lavoro a tempo parziale nell'ambito del contratto di apprendistato o di
formazione e lavoro si veda già la Circ. Min. Lav. n. 46/2001.
[2]
Articolo 46, comma 1, lettera a),
d.lgs. n. 276/2003.
[3]
Articolo 1, comma 3, d.lgs. n. 61/2000
come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera b), d.lgs. n.
276/2003.
[4]
Articolo 8, comma 2, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera r) del d.lgs. n.
276/2003.
[5]
Cfr. Circ. Min. Lav. del 24 novembre 2003, n. 37.
[6]
Articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera e) del d.lgs. n.
276/2003.
[7]
Articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera i) del d.lgs. n.
276/2003.
[8]
Articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera i) del d.lgs. n.
276/2003.
[9]
Articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 61/2000.
[10]
Articolo 3, comma 7, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera j) del d.lgs. n.
276/2003 e articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato
dall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 276/2003.
[11]
Articolo 3, comma 10, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera m) del d.lgs. n.
276/2003.
[12]
Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n.
276/2003.
[13]
Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n.
276/2003.
[14]
Articolo 3, comma 7, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera j) del d.lgs. n.
276/2003.
[15]
Articolo 3, comma 8, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera k) del d.lgs. n.
276/2003.
[16]
Articolo 8 ter, d.lgs. n. 61/2000
introdotto dall'articolo 46, comma 1, lettera s) del d.lgs. n. 276/2003.
[17]
Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n.
276/2003.
[18]
Articolo 3, comma 10, d.lgs. n. 61/2000
ora modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n.
276/2003 che esplicita la possibilità di inserire clausole flessibili ed
elastiche nei contratti a termine.
[19]
Cfr. Circ. Min.Lav. n. 37/93
[20]
Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera o) del d.lgs. n.
276/2003.
[21]
Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 61/2000
così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera o) del d.lgs. n.
276/2003.
[22]
Cfr. Circ. Min. Lav. del 24 novembre 2003, n. 37.
[23]articolo
5, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1,
lettera o) del d.lgs. n. 276/2003.
[24]articolo
5, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1,
lettera o) del d.lgs. n. 276/2003.
[25]articolo
5, comma 3, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1,
lettera o) del d.lgs. n. 276/2003
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