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Gazzetta Ufficiale N. 50 del 28 Febbraio 2002

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ACCORDO
Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale.
In data 26 settembre 2001, alle ore 1, presso la sede dell'ARAN ha
avuto luogo l'incontro tra:
L ARAN :
nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni:
e, per i rappresentanti sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali:
CGIL Medici CGIL
FED. CISL -Medici
COSIME CISL
"Federazione
Medici " aderente
alla UIL UIL
CIVEMP (SIVEMP
-SIMET)
FESMED (ACOI,
ANMCO, AOGOI,
SUMI, SEDI,
FEMEPA, ANMDO)
UMSPED (AAROI-
AIPAC -SNR)-
CIMO -ASMD
ANAAO/ASSOMED COSMED
ANPO *
*ANPO ammesso con riserva
Al termine e' stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che si
allega
ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutti i
dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle aziende ed enti
del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto IV, dell'Accordo
Quadro del 25 novembre 1998 per la definizione delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza.
2. il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11
aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando
le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la
determinazione dei contingenti di personale dirigenziale tenuti a
garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e
modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e
conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel
Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure,
firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni Sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello decentrato. Le
disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non
si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2.
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000,
n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nella presente
area negoziale sono i seguenti:
a)assistenza sanitaria;
b)igiene e sanita' pubblica;
c)veterinaria;
d)protezione civile;
2. Nell'ambito dei servizi essenziali del comma 1 e' garantita,
con le modalita' di cui all'articolo 3, la continuita' delle seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e
dei diritti costituzionalmente tutelati:
A)ASSISTENZA SANITARIA
A1)Assistenza d'urgenza:
-pronto soccorso medico e chirurgico;
-rianimazione, terapia intensiva;
-unita' coronariche;
-assistenza ai grandi ustionati;
-emodialisi;
-prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
-medicina neonatale;
-servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
-servizio trasporto infermi.
A2)Assistenza ordinaria:
-servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva
e attivita' di supporto ad esse relative;
-unita' spinali;
-prestazioni terapeutiche e riabilitative gia' in atto o da
avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone
interessate;
-assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti
sanitari obbligatori;
-assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in
casa protetta;
-assistenza neonatale;
-attivita' farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il
supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di
laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro
espletamento propri dell'attivita' dei dirigenti medici e veterinari.
A3)Attivita' sanitarie di carattere organizzativo
-attivita' di accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione
volontaria dei pazienti;
-servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono
le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e
referendarie, nonche' per gli adempimenti prescritti dall'art. 19
della legge 104/1992;
-altre attivita' sanitarie sottoposte a scadenze di legge.
B)Igiene e sanita' pubblica:
-referti, denunce, certificazioni ed attivita' connesse
all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
-controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza, nei casi
d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande.
Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano
gia' assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
C)Veterinaria :
-vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o
sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
-vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e
di zoonosi;
-controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai
fini della profilassi antirabbica;
-ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita
e conseguente macellazione d'urgenza;
-approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti
convenzionati nonche' residenze protette ed assistite;
-referti, denunce, certificazioni ed attivita' connesse alla
emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
D)Protezione civile :
-attivita' previste nei piani di protezione civile da svolgere con
personale in reperibilita', qualora previste in via ordinaria, anche
nei giorni festivi.
Art. 3.
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all'articolo 2, mediante regolamenti di servizio
aziendali adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa,
stipulati in sede di negoziazione decentrata, tra le aziende stesse e
le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, vengono individuati, per le diverse discipline, appositi
contingenti di dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per
garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque
prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa,
individuano:
a)i contingenti di dirigenti, suddivisi per discipline
;
b)i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei
contingenti a livello di unita' operativa o sede di lavoro.
3. In conformita' ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione
generale dell'azienda ovvero l'organo ad essa corrispondente negli
enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti -individua, in
occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i
nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti
tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio'
esonerati dall'effettuazione dello sciopero
. I nominativi sono
comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di
effettuazione dello sciopero. I dirigenti individuati hanno il
diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le
prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria
d'urgenza "di cui alla lettera A1 ) dell'articolo 2, va mantenuto in
servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato
durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero
. Per i
contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni
indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei
giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in
tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, i regolamenti
di servizio individuano:
a)i contingenti dei servizi essenziali di cui all'art. 2, qualora
non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come
parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali
servizi erogassero prestazioni anche nei giorni festivi;
b)l'incrementabilita' del contingente qualora lo sciopero sia
previsto a ridosso di uno o piu' giorni festivi;
c)eventuali contingenti superiori a quelli previsti nel comma 3
per i giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla
base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi
minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 2, anche
attraverso i contingenti gia' individuati dalla precedente
contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui
al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le
procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede
locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett. c ).
Art. 4.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano
azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono
tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un
preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la
durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero
indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali di area deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere
comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanita';la proclamazioni di
scioperi nell'ambito di singole aziende ed enti deve essere
comunicata alle amministrazioni interessate.
Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le
aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed
alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione
nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi
e le modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene
effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca,
sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture
sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i
tempi e la durata della azioni di sciopero sono cosi' articolati:
a)il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo'
superare, anche nelle strutture organizzate per turni, la durata
massima di un'intera giornata (24 ore);
b)gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non
supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere
previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potra'
comunque superare le 24 ore;
c)gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla
fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista
nell'unita' operativa di riferimento;
d)le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi
riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non
compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono
comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse
forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme
improprie di astensione dal lavoro;
e)nel caso in cui l'astensione collettiva si svolga con forme di
sciopero "virtuale " che prevedano la regolare prestazione
lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata
alla durata dell'astensione programmata e' destinata a finalita'
sociali indicate dall'organizzazione sindacale che indice l'azione di
sciopero. Nei protocolli d'intesa di cui all'art. 3, comma 1 sono
indicate le procedure per l'attuazione di tale forma di sciopero. Le
aziende e gli enti, con le modalita' previste dal comma 2, sono
tenute ad informare l'utenza attraverso gli organi di stampa della
finalita' sociale alla quale sono destinate le trattenute;
f)in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di
altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio
finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra
l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della
successiva e' fissato in quarantotto ore, alle quali segue il
preavviso di cui al comma 1.
4. il bacino di utenza puo' essere nazionale, regionale e
aziendale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono
sul medesimo bacino di utenza e' fornita, nel caso di scioperi
nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri
casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore
dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo
sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
-nel mese di agosto;
-nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
-nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo
.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si
intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali
di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Art. 5.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento gia' previste
nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa
portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione
sono:
a)in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il
Ministero del Lavoro;
b)in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto
del Capoluogo di Regione;
c)in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto
del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro,
entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla
comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi
della formale proclamazione dello stato di agitazione e della
richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti
in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I
medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai
soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile
conduzione del tentativo di conciliazione;il tentativo deve esaurirsi
entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del
confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque
espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalita' di cui al comma precedente,
nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle
lettere b )e c)del comma 2 provvedono alla convocazione delle
organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di
conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. il tentativo
deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni
dall'apertura del confronto.
6. il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di
cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in
controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che
decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato
di agitazione.
7. il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al
comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni
lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di
agitazione;quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a
dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma
4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato
alla Commissione di Garanzia.
Se la conciliazione riesce, il verbale
dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di
agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione
sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come
modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel
verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le
parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme
sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero
proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale,
qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge
146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Cio', anche nel caso
in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione
di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle
procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di
sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo
soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di
reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e'
fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui
all'art. 4, comma 5.
Art. 6.
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle contenute nel
presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.

 

 

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