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Approvato
dal Congresso Straordinario svoltosi a Milano il 25 novembre 2001
Art.
1
Il
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.) è una
associazione sindacale autonoma, apartitica, polisettoriale, non
riconosciuta, con simbolo ...., senza
fini di lucro e di fatto regolata dagli artt. 36 e segg. del Codice
Civile.
Art.
2
L'Associazione
non persegue finalità di lucro ed ha come scopo fondamentale:
a)
la salvaguardia della dignità, della libertà e
dell'indipendenza professionale del medico, secondo le norme
costituzionali, deontologiche, e la propria coscienza morale, al fine di
assicurare una valida, corretta e qualificata assistenza;
b)
la tutela di tutti gli interessi connessi alla sua attività
professionale;
c)
interpretare e realizzare la politica di tutti i settori che lo
compongono; per tali scopi e per la tutela dei suoi iscritti, lo
S.N.A.M.I., intraprende ogni iniziativa finalizzata al rinnovo delle
convenzioni e dei contratti dei medici qualunque sia la loro qualifica
ed il loro rapporto con strutture pubbliche e private;
d)
mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti
degli organi di Governo, delle Aziende pubbliche e private, delle altre
organizzazioni sindacali;
e)
promuovere l'informazione, anche attraverso l'attività
editoriale di organi di stampa con periodici ufficiali, o utilizzando
altre forme di comunicazione, potendosi avvalere per tale diffusione
dell'opera di professionisti esterni, retribuiti o meno, ricercando
forme pubblicitarie per la copertura delle spese o delegando tale
ricerca a terzi;
f)
favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni
sindacali mediche libere e rappresentative, Nazionali, dell'U.E. ed
Internazionali allo scopo di raggiungere l'unità dei medici,
partecipando all'uopo ad organismi di coordinamento sovra associativo,
ovvero aderendo, o promuovendo la costituzione e l'adesione, anche per
la migliore tutela del ruolo sociale, professionale e dirigenziale del
Medico, ad aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa,
di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con
quelle del presente Statuto.
Art.
3
Dell'Associazione
SNAMI possono far parte gli iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri che accettano e condividono il presente Statuto.
Art.
4
a)
L'iscrizione all'Associazione si ottiene mediante domanda da inoltrare
al Presidente della Sezione Provinciale competente e viene perfezionata
con il versamento della quota associativa.
b)
L'iscrizione si intende ulteriormente perfezionata dopo che siano
trascorsi novanta giorni senza che l'Esecutivo Provinciale o il Comitato
Centrale abbiano espresso motivato parere negativo e dà diritto a
partecipare alla vita dell'associazione. L'iscrizione è tacitamente
rinnovata di anno in anno.
c)
Possono confluire nello S.N.A.M.I. associazioni mediche sia nazionali
che regionali che provinciali, che ne facciano richiesta scritta,
dichiarando formalmente la piena accettazione dello Statuto e delle sue
linee programmatiche. Il confluire nello S.N.A.M.I. delle suddette
Associazioni mediche è subordinato al parere degli Organi
rispettivamente Provinciali, Regionali e Nazionale del Sindacato. I
membri delle associazioni confluenti diventano a tutti gli effetti
iscritti S.N.A.M.I. previo pagamento della quota associativa
individuale.
d)
E’ assicurata ad ogni iscritto ampia libertà di pensiero e di critica
esclusivamente nell'ambito degli organi istituzionali del Sindacato;
qualora emergessero contrasti ideologici o politici a livello
Provinciale o Regionale, questi saranno affrontati rispettivamente
dall'Esecutivo Regionale o Nazionale.
e)
Anche ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, qualunque associato può
essere escluso con delibera del Congresso Nazionale per gravi motivi.
A titolo esemplificativo costituiscono gravi motivi legittimanti
l’esclusione dell’Associato le espressioni e i comportamenti
dell’Associato lesivi della onorabilità di uno o più Associati,
fermo restando il diritto insopprimibile della critica, purché portata
in forma corretta, costruttiva e non distruttiva, ne’ pregiudizievole
per altri Associati e per il Sindacato stesso.
Il provvedimento di esclusione dovrà essere proposto all’Assemblea
dei Delegati da parte dell’Esecutivo Nazionale e/o del Presidente
Nazionale e viene adottato a maggioranza dei membri presenti del
Congresso Nazionale, sia in sede di convocazione ordinaria che
straordinaria, con provvedimento motivato.
f)
Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altra associazione
sindacale di categoria, pena il deferimento dell'iscritto ai Probiviri
Regionali.
g)
Tutte le cariche Provinciali, Regionali e Nazionali sono onorifiche e
senza compenso
Titolo II - Organizzazione
dell'Associazione
Art.
5
La
sede organizzativa, amministrativa e della segreteria è a Milano; la
sede legale dello S.N.A.M.I. viene scelta dal Presidente.
Art.
6
Lo
S.N.A.M.I. prevede un'organizzazione Nazionale, Regionale e Provinciale.
Art.
7
Organizzazione
Provinciale. Sono
Organi Provinciali:
-
l'Assemblea Provinciale
-
il Consiglio Provinciale
-
l'Esecutivo Provinciale
-
il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
Art.
8
L'Assemblea
Provinciale
è costituita da tutti gli iscritti della Provincia in regola con il
pagamento della quota associativa. Tale Assemblea può essere di tipo
Ordinario, o di tipo Straordinario.
Art.
9
L'Assemblea
Provinciale Ordinaria
viene convocata una volta all'anno, tra il 20 gennaio ed il 20 marzo,
dal Presidente Provinciale con lettera semplice e/o altro mezzo,
ritenuto più idoneo, a tutti gli iscritti, almeno 20 giorni prima della
data stabilita; gli iscritti sono comunque tenuti ad informarsi presso
la sede provinciale sulla data esatta. In prima convocazione
l’Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli
iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un'ora dopo
la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o
superiore ai membri dell'Esecutivo. In tale Assemblea viene presentata e
discussa la relazione del Presidente; vengono presentati dal Tesoriere i
bilanci a consuntivo e a preventivo per la votazione, vengono eletti i
Delegati al Congresso Nazionale, proposti dall'Esecutivo, che durano in
carica fino all'Assemblea successiva.
Art.
10
L'Assemblea
Provinciale Straordinaria
viene convocata ogniqualvolta il Presidente Provinciale o almeno i 2/3
dei membri dell'Esecutivo provinciale, o la metà più uno degli
iscritti della provincia, o il Presidente Regionale, con parere
vincolante del Presidente Nazionale, ne facciano richiesta scritta e
motivata. In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente
almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può
avvenire anche un'ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero
dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell'Esecutivo. Il
Presidente Provinciale è tenuto in maniera vincolante a convocare tale
Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta, mediante
l'invio di lettera semplice, o l'utilizzo di altro mezzo ritenuto più
idoneo, a tutti gli iscritti almeno venti giorni prima della data
stabilita. In caso di impedimento, volontario od involontario, del
Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il VicePresidente
e, consequenzialmente se impedito, il membro dell'Esecutivo più anziano
di età.
L'Assemblea
Provinciale straordinaria, con parere vincolante del Presidente
Regionale e di quello Nazionale, diventa elettiva in caso di
commissariamento o di decadenza o di dimissioni di almeno i 2/3 dei
membri eletti.
Art.
11
Ogni
tre anni l'Assemblea Ordinaria è anche Assemblea Provinciale
Elettiva ed elegge, con votazioni separate:
-
il Consiglio Provinciale (sette componenti più un consigliere ogni 250
iscritti)
-
il Collegio dei Revisori dei Conti (tre componenti effettivi ed uno
supplente)
In
prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno il 50%
più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire
anche un'ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei
presenti, purché pari o superiore ai membri dell'Esecutivo.
Art.
12
Il
Consiglio Provinciale
elegge fra i propri componenti i 5 membri dell'Esecutivo Provinciale.
Del
Consiglio Provinciale fa parte di diritto il Presidente dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia, se iscritto allo
S.N.A.M.I.
Tale
Consiglio, su proposta dell'Esecutivo Provinciale, ha come compiti:
-
analizzare
le problematiche della provincia e ratificare le deliberare
dell'Esecutivo su quanto è necessario per la gestione della Sezione
Provinciale
-
esaminare,
una volta all'anno, i bilanci consuntivi e preventivi vista la relazione
dei Revisori dei Conti
-
stabilire
le quote di iscrizione provinciale tenuto conto delle indicazioni del
Comitato Centrale
-
nominare
un rappresentante delegato in ogni Azienda e/o Distretto sanitario su
proposta del Presidente Provinciale
-
nominare
i responsabili di Settore su proposta del Presidente Provinciale
-
nominare
un rappresentante ogni cento iscritti per il Consiglio Regionale
-
convocare
i Responsabili di settore per le dovute relazioni
-
può
nominare membri da cooptare nel proprio organismo per incarichi speciali
di particolare interesse provinciale, senza diritto di voto.
Il
Consiglio Provinciale si riunisce di norma ogni trenta giorni ma,
obbligatoriamente, non oltre tre mesi.
In
caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di
dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Consiglio,
il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua
sostituzione.
Art.
13
I
cinque componenti dell'Esecutivo Provinciale eleggono, con
votazioni separate, tra i propri membri:
-
il Presidente Provinciale
-
il Vice Presidente Provinciale
-
il Segretario Provinciale
-
il Tesoriere Provinciale
-
l'Addetto Stampa Provinciale
Art.
14
Il
Presidente Provinciale è
il legale rappresentante di tutti i settori dello S.N.A.M.I. nel
territorio provinciale e il tramite con gli Esecutivi Regionale e
Nazionale ed è Delegato di diritto al Congresso Nazionale. Convoca e
presiede le Assemblee Provinciali, il Consiglio Provinciale e
l'Esecutivo Provinciale; propone all'Esecutivo Provinciale, per
l'approvazione, i Responsabili di Settore e i Delegati Aziendali per lo
specifico settore, con i quali cura i rapporti e ne supervisiona
l'operato sindacale. Può partecipare o presiedere direttamente o per
delega qualsiasi adunanza degli iscritti della propria provincia.
Art.
15
Il
Vice Presidente Provinciale
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a
lui delegate dal Presidente.
Art.
16
Il
Segretario Provinciale
svolge tutte le attività organizzative della Sezione, redige i verbali
del Consiglio e delle Assemblee provinciali.
Art.
17
Il
Tesoriere Provinciale è
il responsabile amministrativo della gestione finanziaria della Sezione
e tiene un registro di entrate ed uscite. Alla fine di ogni anno
finanziario provvede ad inviare alla Tesoreria Nazionale quanto ad essa
dovuto, redige il bilancio da presentare all'Esecutivo Provinciale, per
discuterlo durante l'Assemblea Ordinaria, e all'Esecutivo Nazionale per
conoscenza.
Art.
18
L'Addetto
Stampa Provinciale cura
la raccolta delle notizie stampa di interesse sindacale e, se delegato
dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa locale e informa tutti
gli iscritti.
Art.
19
Il
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
elegge nel suo ambito un Presidente. Il Collegio cura il controllo della
regolarità formale delle spese e degli incassi, redige una relazione
sul bilancio provinciale, ne riferisce al Consiglio e all'Assemblea
Provinciale. Si riunisce ogni tre mesi. La carica di Revisore dei Conti
è incompatibile con ogni altra carica
degli Organi Provinciali con la seguente eccezione: può essere delegato
al Congresso Nazionale.
Il
Revisore, anche supplente, ha il diritto di partecipare alle riunioni
del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.
In
caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di
dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il
Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua
sostituzione con il membro supplente.
Art.
20
Il
Responsabile di Settore ha
il compito specifico di salvaguardare gli interessi degli iscritti nel
Settore di sua competenza e di essere il garante sindacale delle norme
convenzionali e contrattuali, nel rispetto delle decisioni
dell'Esecutivo a cui riferisce.
Art.
21
Organizzazione
Regionale. Sono
Organi Regionali:
-
il Consiglio Regionale
-
l'Esecutivo Regionale
-
il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
-
il Collegio Regionale dei Probiviri
-
i Comitati Regionali di Settore
-
l'Assemblea Regionale
Art.
22
Il
Consiglio Regionale
è costituito da:
-
i Presidenti Provinciali,
-
un delegato per ogni Settore del rispettivo Comitato Regionale di
Settore,
-
un membro ogni cento iscritti per ogni sezione provinciale.
Elegge,
fra i propri componenti, i 5 membri dell'Esecutivo Regionale.
Elegge,
al di fuori dei propri componenti, il Collegio Regionale dei Revisori
dei Conti (tre componenti effettivi ed uno supplente).
Elegge,
al di fuori dei propri componenti, i Probiviri Regionali (tre componenti
effettivi più uno supplente di età superiore a 45 anni e con almeno 5
anni di anzianità di iscrizione allo S.N.A.M.I.).
Del
Consiglio Regionale fanno parte di diritto il Presidente della
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e i Presidenti Provinciali
degli Ordini dei Medici, se iscritti allo S.N.A.M.I.
Tale
Consiglio, su proposta dell'Esecutivo Regionale ha come compiti:
-
analizzare
le problematiche della Regione e ratificare le deliberare dell'Esecutivo
Regionale su quanto è necessario per la gestione della Regione
-
nominare
i delegati per le trattative e per i rapporti con la parte pubblica a
livello regionale
-
esaminare,
una volta all'anno, i bilanci consuntivi e preventivi, vista la
relazione dei Revisori dei Conti
-
stabilire
le quote di iscrizione regionali, tenuto conto delle indicazioni del
Comitato Centrale
-
ascoltare
i componenti del Comitato Regionale di Settore per le dovute relazioni.
Il
Consiglio Regionale si riunisce di norma ogni trenta giorni ma,
obbligatoriamente, non oltre tre mesi.
In
caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di
dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Consiglio,
il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua
sostituzione.
Art.
23
I
cinque componenti dell'Esecutivo Regionale eleggono nel loro
seno:
-
il Presidente Regionale
-
il Vice Presidente Regionale
-
il Segretario Regionale
-
il Tesoriere Regionale
-
l'Addetto Stampa Regionale
Art.
24
Il
Presidente Regionale è
il legale rappresentante di tutti i settori dello S.N.A.M.I. nel
territorio regionale e nei confronti dell'Esecutivo Nazionale ed è
Delegato di diritto al Congresso Nazionale. Convoca e presiede le
Assemblee Regionali, il Consiglio Regionale e l'Esecutivo Regionale.
Art.
25
Il
Vice Presidente Regionale
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a
lui delegate dal Presidente
Art.
26
Il
Segretario Regionale svolge
tutte le attività organizzative della Regione, redige i verbali del
Consiglio e delle Assemblee regionali.
Art.
27
Il
Tesoriere Regionale
è il Responsabile amministrativo della gestione finanziaria della
regione e tiene un registro di entrate ed uscite, redige i bilanci
consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Regionale, per
discuterlo, e all'Esecutivo Nazionale per conoscenza
Art.
28
L'Addetto
Stampa Regionale cura
la raccolta delle notizie stampa di interesse sindacale e, se delegato
dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa regionale e informa le
Sezioni.
Art.
29
Il
Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
elegge nel suo ambito un Presidente. Il Collegio cura il controllo della
regolarità formale delle spese e degli incassi, e redige una relazione
sul bilancio regionale, e ne riferisce al Consiglio. Si riunisce ogni
tre mesi. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni
altra carica degli Organi Regionali. Il Revisore, anche supplente, ha il
diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, senza
diritto di voto.
In
caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di
dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il
Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua
sostituzione con il membro supplente.
Art.
30
Il
Collegio Regionale dei Probiviri è
composto da 5 componenti effettivi più uno supplente di età superiore
a 45 anni e con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione allo
S.N.A.M.I.; elegge nel suo ambito un Presidente ed un Segretario.
Giudica sull'operato e sulla inosservanza del presente Statuto da parte
degli iscritti e degli organi delle Province della propria Regione,
nonché sull'inosservanza dei principi di deontologia ed etica, lesivi
degli interessi e della dignità dello S.N.A.M.I., su deferimento
motivato e circostanziato di un qualsiasi iscritto.
Tutte
le eventuali controversie tra gli associati, relative al rapporto
associativo, su richiesta motivata e scritta di almeno una delle parti,
saranno demandate a detto Collegio che dovrà giudicare ex bono et
aequo. Il Presidente dei Probiviri provvede, in caso di deferimento, a
notificare all'interessato gli addebiti, che debbono essere elencati
dettagliatamente con l'indicazione precisa di tutte le circostanze di
tempo e di luogo e delle relative modalità e, nel caso di omissioni,
indicherà tutte le circostanze che vi hanno dato luogo e le conseguenze
dannose che hanno prodotto.
Viene
fissata la data dell'udienza e di ciò viene data comunicazione, con
lettera R.R. inviata all'interessato, almeno 20 giorni prima
dell'udienza. In caso di assenza dell'interessato, viene fissata una
seconda udienza nella quale si procederà anche in sua assenza. Nella
prima fase del procedimento il relatore, nominato dal Collegio,
svolge la propria relazione e l'associato, se presente,
viene sentito; chiusa questa fase,
il Collegio procede all'adozione delle proprie decisioni. Oltre
al verbale della seduta, va redatta la decisione con l'indicazione della
data, dei fatti addebitati, delle prove assunte, l'esposizione dei
motivi e il dispositivo. Nessuno può ostacolare il Collegio nelle sue
funzioni e a tale scopo i singoli iscritti e organi del Sindacato sono
tenuti a prestare collaborazione.
I
provvedimenti decisi dal Collegio Regionale dei Probiviri devono essere
presi a maggioranza, con votazione a scrutinio segreto e possono essere:
-
archiviazione
-
proscioglimento
-
avvertimento
-
censura
-
sospensione temporanea da uno a sei mesi
-
espulsione ad nutum
I
provvedimenti decisi dal Collegio Regionale dei Probiviri vanno
comunicati al Presidente Regionale, che provvederà a renderli operativi
e ad informare la Presidenza Nazionale.
Avverso
i provvedimenti adottati è ammesso il solo ricorso al Collegio
Nazionale dei Probiviri, da effettuarsi entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento all'interessato.
Il
Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncerà in maniera definitiva ed
inappellabile.
In
caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di
dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il
Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua
sostituzione.
Art.
31
I
Comitati Regionali di Settore
sono costituiti dall'insieme dei Responsabili Provinciali di settore
(uno per ogni settore attivo). Eleggono nel loro interno un Responsabile
Regionale per ogni settore da inviare al Consiglio Regionale per
relazionare sul proprio operato.
Art.
32
L'Assemblea
Regionale
è costituita da tutti gli iscritti della Regione e viene convocata dal
Presidente Regionale, per motivi di particolare interesse sindacale.
Art.
33
Organizzazione
Nazionale.
Sono Organi Nazionali:
-
il Congresso Nazionale dei Delegati
-
il Comitato Centrale
-
l'Esecutivo Nazionale
-
il Consiglio Nazionale
-
i Comitati Nazionali di Settore
-
il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
-
il Collegio Nazionale dei Probiviri
Art.
34
Il
Congresso Nazionale
è composto da tutti i Delegati delle Sezioni Provinciali regolarmente
costituite ed è aperto a tutti gli iscritti, questi ultimi senza
diritto di voto e di parola.
Sono
Delegati al Congresso Nazionale:
-
il
Presidente Provinciale di ogni singola Sezione Provinciale S.N.A.M.I.,
che può farsi sostituire da un componente del suo Esecutivo
Provinciale.
-
il
Presidente Regionale di ogni singola Sezione Regionale S.N.A.M.I., che
può farsi sostituire da un componente del suo Esecutivo Regionale.
-
Gli
iscritti eletti dalle Assemblee Provinciali quali Delegati.
La
funzione di Delegato congressuale non è cedibile ad altro iscritto. Il
numero dei Delegati, che sarà convalidato dalla Commissione “Verifica
Poteri” appositamente nominata dal
Presidente Nazionale, sarà rapportato alla media degli iscritti degli
ultimi tre anni, in regola con il pagamento della quota annuale, e
comunicato dalla Tesoreria Nazionale alle singole sezioni Provinciali.
Tale
media comporterà le seguenti situazioni:
a)
per Sezioni provinciali con meno di 50 iscritti di media: nessun
Delegato congressuale oltre al Presidente Provinciale o suo delegato
b)
per Sezioni provinciali con un numero di iscritti superiore a 50
di media, ma inferiore a 100 unità: un Delegato congressuale oltre il
Presidente Provinciale
c)
per Sezioni provinciali con un numero di iscritti superiore a 100
di media: un delegato congressuale ogni 100 iscritti o frazione
superiore a 50 unità, oltre il Presidente Provinciale.
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