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Art. 1 Norme di
delega per il riordino dello stato giuridico dei professori
universitari
1. Allo scopo di
procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori
universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle
funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del
rapporto di lavoro il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti
legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
Delega al
Governo a) Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, bandisce, con proprio decreto, per settori
scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento
della idoneità scientifica nazionale, annualmente e distintamente
per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati,
stabilendo in particolare:
1) le modalità
per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire
l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori
disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per
cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di
una quota ulteriore non superiore al 20%; nonché le procedure e i
termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione dei
giudizi idoneativi;
2) le modalità e
le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che
assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la
partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione Europea,
nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei
componenti le commissioni;
3) la durata
dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il
limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi
partecipato, non conseguono l'idoneità;
b) i settori
scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili
di ridefinizione per riduzione e accorpamento;
c) le università
procedono alla copertura dei posti di professore di prima e
seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi a
conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di
cui alla lettera a); il primo incarico è di durata temporanea non
superiore ai tre anni. La delibera di chiamata definisce le
fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri
enunciati alla lettera n), prevedendo, per la parte di
retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale attribuito
ai professori di ruolo a tempo pieno della corrispondente fascia;
d) gli incarichi
a tempo determinato, di cui alla lettera c), possono essere
rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i
sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una
valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti
dall'università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo
docente; ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo,
nei limiti della disponibilità di bilancio;
e) le università
inoltre possono procedere alla copertura di una percentuale non
superiore al 6 per cento dei posti di prima e seconda fascia
mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri, o italiani
impegnati all'estero, di chiara fama. A tal fine le università
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio
universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla
nomina;
f) sulla base
delle proprie esigenze didattiche e scientifiche e nell'ambito
delle disponibilità di bilancio le università, previo espletamento
di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli
atti, possono stipulare, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia, contratti di diritto privato a tempo determinato,
rinnovabili per non più di 3 anni continuativi, per l'insegnamento
nei corsi di studio con soggetti in possesso di qualificazione
scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; ovvero possono
stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a
tre anni con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero in
attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con
rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata
qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito
internazionale; nelle Università statali i contratti di diritto
privato a tempo determinato di cui alla presente lettera possono
essere stipulati entro il limite del 50% del numero di docenti di
ruolo della stessa Università nel rispetto dei requisiti minimi
necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio
determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca; il trattamento economico dei
predetti contratti è determinato da ciascuna Università nei limiti
delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri
generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Funzione
Pubblica;
g) le università
possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di
convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti
pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea
con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore
di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi
della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una
nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la
fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di
elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari
degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del
rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di
prima fascia con eventuali integrazioni economiche, ove previste
dalla convenzione; le convenzioni definiscono il programma di
ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali
utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno
partecipato al programma;
h) le università
possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con
altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a
carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati
a professori universitari, con definizione del loro compenso
aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza
pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel
rispetto degli impegni di istituto;
i) per svolgere
attività di ricerca e di didattica integrativa le università,
previo espletamento di procedure disciplinate con propri
regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti
di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di
laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di
qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I
contratti hanno durata massima quinquennale e possono essere
rinnovati fino ad un massimo complessivo di dieci anni; il
trattamento economico di tali contratti è determinato da ciascuna
Università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto
conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per
la Funzione Pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca
o del diploma di specializzazione o del master universitario di
secondo livello costituisce titolo preferenziale;
l) il
conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a)
costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per
l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità,
stabiliti con decreto del Ministro della funzione pubblica,
sentito il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca,
ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la
valutazione dei titoli. L'attività svolta dai soggetti di cui alla
lettera i) costituisce titolo valutabile nei concorsi pubblici che
prevedano la valutazione dei titoli;
m) ferme
restando le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 11 luglio 1980, n. 382, il rapporto di lavoro dei
professori è compatibile con lo svolgimento di attività
professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di
incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche
private, da comunicare all'università che ne accerta, entro 30
giorni dalla comunicazione, la compatibilità con il rispetto
dell'obbligo di non concorrenza nonché l'assenza di ulteriori
profili di nocumento per l'Università medesima. Per il personale
medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo
svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.);
n) il
trattamento economico dei professori universitari è costituito da
una parte fissa e una eventuale parte variabile. La parte di
retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del
professore a tempo pieno, ferma restando l'attuale struttura
retributiva, ed è correlata all'espletamento delle attività
scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350
ore annue, di cui 120 di didattica frontale. La parte di
retribuzione variabile è attribuita, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di
attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i
criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la
funzione pubblica; per il personale medico universitario resta
fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo
svolgimento delle attività assistenziali per conto del S.S.N.;
o) il ruolo dei
ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono
bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di
professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei
posti di professore ordinario e di associato è disciplinata
secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le
procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate in
data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di
procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati,
conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo
conseguimento;
p) per i
professori di prima e seconda fascia nominati secondo le
disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il
collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno
accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età,
ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed è abolito il collocamento
fuori ruolo per limiti di età;
q) i professori
e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il
trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno
aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il
regime di cui alle lettere m) e n) della nuova disciplina e con
salvaguardia dell'anzianità acquisita; l'esercizio dell'opzione è
consentito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
sulla base di una adeguata programmazione delle attività
didattiche definita da ciascuna università nel triennio 2004-2006;
r) sono
stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di
idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al
15% del contingente di cui alla lettera a), numero 1, ai
professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a
15 anni, compreso il periodo di straordinariato, maturata
nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in
settori affini;
s) sono
stabiliti i criteri e modalità per riservare, nei giudizi di
idoneità per la fascia dei professori associati, una quota del
contingente di cui alla lettera a), numero 1, non superiore al
15%, ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno cinque
anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'articolo 3 del decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3
novembre 1991, n. 509;
t) per tutto il
periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono
collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni
previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui
tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
parimenti senza assegni né contributi previdenziali;
u) sono
individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni
emanate in attuazione della presente legge.
Art. 2 Norme
procedurali
1. I decreti
legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere delle
competenti commissioni, da rendere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
2. Ulteriori
disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo possono essere adottate, con il
rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse
procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere
derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto
dalle presente legge pari a 5,57 milioni di euro per l'anno 2004,
a 27,85 milioni di euro per l'anno 2005 e a 55,70 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006, si provvede con le economie derivanti
dalla contestuale riduzione delle supplenze e degli affidamenti
rispetto a quelli conferiti negli anni precedenti. Tali economie
dovranno risultare dal conto consuntivo di ciascuna università.
2. Con
periodicità annuale , il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca procede alla verifica delle occorrenti risorse
finanziarie in relazione alla graduale attuazione dell'abolizione
dell'impegno a tempo definito, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze. Le eventuali maggiori
spese trovano copertura nell'ulteriore riduzione delle supplenze e
degli affidamenti. |