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Considerazioni

 

IL CONTRATTO L'ULTIMO GIOIELLO !-

LE OPPOSIZIONI DI ALLORA DA CONFRONTARE CON LA REALTA' DI ORA 

Dopo oltre 2 anni di vacanza contrattuale è stato sottoscritto il nuovo CCNL. Se ne attende la sigla per il 29/3/2000.

Il presente contratto concerne per la parte normativa il periodo 1.1.1998-31.12.2001 e per la parte economica copre il 1° biennio (1.1.98-31.12.99)

La parte economica riguardante gli anni 2000 20001 dovrà essere ridiscussa in sede di rinnovo biennale!

Sin da una prima lettura superficiale appare in tutta la sua evidenza come il contratto sia una fotocopia della legge 229/1999.

Ad una analisi più attenta si conferma con profondo senso di frustrazione, ma senza stupore, che nulla di ciò che si evinceva da una legge iniqua ed ingiustificatamente penalizzante per i medici è stato modificato.

Dove sono finite le rassicurazioni ,naturalmente false e fuorvianti ,che giungevano dai faziosi sindacati governativi a sostegno della possibilità di ridiscutere e reinterpretare a livello di contrattazione gli aspetti più deleteri e palesemente illegali del dlgs 229/1999?

Solo dei mistificatori potevano illudere i medici più ingenui di riuscire a modificare con il contratto la legge dello stato!

Questo contratto, figlio naturale della riforma Ter, è stato sottoscritto dagli stessi vertici sindacali che hanno sostenuto nell'ombra delle stanze di palazzo il ministro fin dalla fase preparatoria della riforma sanitaria e che ci hanno offerto a più riprese la farsa degli scioperi annunciati e sempre revocati e delle richieste di slittamento dell'opzione per l'esclusività.

Chi ancora dubitava che con la riforma tutta la categoria medica fosse stata definitivamente svenduta insieme alla sua professionalità per difendere interessi specifici ed in cambio di favori personali ,oggi 26 marzo 2000, si deve ricredere : a fianco dei vinti esultano i vincitori!

Il Prof Enrico Bollere, segretario nazionale dell'Anaao-Assomed, dopo la nomina al Consiglio Superiore di Sanità  da parte del ministro Bindi, assurge alla carica di Direttore Generale dell'Azienda Universitaria Tor Vergata di Roma.

Attendiamo i prossimi riconoscimenti di fedeltà, che non tarderanno ad arrivare.

I favori stanno cadendo a pioggia su questi personaggi e l'arroganza del potere è tale da non aver considerato almeno "poco opportuno" il momento dell'elargizione.

Dopo questa doverosa premessa accingiamoci con l'amaro in bocca ad analizzare più da vicino questo contratto.

 

STRUTTURA DEL RAPPORTO

 

Articolo 15 : Caratteristiche del rapporto di lavoro

 

Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31/12/1998 è esclusivo…..

E' ribadito senza condizioni che il rapporto di lavoro è esclusivo e che l'opzione per l'esclusività è irreversibile e va comunicata improrogabilmente entro il 14 marzo 2000.La mancata comunicazione va intesa come assenso al rapporto esclusivo.

Il rapporto di lavoro è esclusivo anche per tutti quei dirigenti che all'entrata in vigore della legge 229 avevano optato per l'esercizio dell'attività intramuraria.

I dirigenti che ,in servizio al 31.12.98, abbiano optato per l'esercizio dell'attività extramuraria possono passare a domanda al rapporto esclusivo.La revoca dell'opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per entrambe le categorie dei dirigenti,sia in esclusività, sia in extramoenia, il rapporto di lavoro comporta la totale disponibilità all'azienda

Per coloro che sono rimasti in extra questa totale disponibilità è finalizzata alla realizzazione degli obbiettivi programmati,senza che tali dirigenti possano goderne in alcun modo i benefici.

 

 

Articolo 16: Orario di lavoro dei dirigenti

 

L'orario di lavoro per gli ex dirigenti di I livello è confermato in 38 ore settimanali  di cui 4 ore destinate ad attività non assistenziali (aggiornamento,didattica,ricerca…) .

 Tutti i dirigenti ex I livello sono tenuti, indipendentemente dall'esclusività, ad assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilità.

 

Articolo 17: Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

 

Non è stabilito un dovuto orario: i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il loro tempo di lavoro articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura…….

……E si parla di dirigenza unica !!!

 

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE

 

Articolo 18 :  Sostituzioni

 

In caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, la sostituzione

del direttore di dipartimento è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di struttura complessa ,individuato dal direttore di dipartimento con cadenza annuale.

La sostituzione del dirigente di struttura complessa  è  affidata ad altro dirigente della struttura con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ogni anno dal responsabile in base ai seguenti criteri:

1-il dirigente deve essere titolare di incarico di struttura semplice o di alta specializzazione

2- valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati

Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria.

Al dirigente in rapporto non esclusivo è quindi vietata anche la sostituzione temporanea del suo ex primario!

 

ISTITUTI DI  PECULIARE INTERESSE

 

Articolo 24: Coperture assicurative 

 

Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti relativa alla loro attività, compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

Sarà costituita una commissione paritertica formata da rappresentanti regionali e delle OOSS per realizzare un fondo nazionale a cui ogni dirigente contribuirà con £ 50.000 mensili trattenute obbligatoriamente sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa.

Chi gestisce il fondo? Come vengono selezionate le compagnie assicuratrici?

E' questo un onere che dobbiamo sommare al costo delle nostre assicurazioni private?

 

INCARICHI DIRIGENZIALI

 

Articolo 26: Graduazione delle funzioni

 

L'articolo 51 del CCNL 5 dicembre 1996 è confermato salvo i commi 4 e 6,sostituiti dai seguenti:

4-la graduazione delle posizioni dirigenziali a cui corrispondono le tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza è effettuata dalle aziende con le modalità previste nel comma 2 del precedente CCNL….. In base alla fascia di inserimento viene determinata la corrispondente retribuzione di posizione.

6-La disciplina del conferimento degli incarichi… entra in vigore con il contratto e presuppone che le aziende e  gli enti realizzino le seguenti innovazioni:

-…….la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del dlgs 229/1999

-l'applicazione del dlgs 289/1999……….

Cosa significa in termini di tempo di applicazione il punto 6?

Ci sono dei risvolti economici?

 

Articolo 27 : Tipologie di incarico

 

1-     Incarico di direzione di struttura complessa (compresi incarico di direttore di dipartimento, di distretto o di presidio)

2-     Incarico di direzione di struttura semplice

3-     Incarichi di natura professionale di alta specializzazione

4-     Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di 5 anni di servizio

Gli incarichi al punto 2 e 3 sono solo una mera elencazione che non configura rapporti di sovra  o sotto ordinazione degli incarichi.

Si noterà come anche in questo articolo si perda il significato della dirigenza unica!

Da una parte come sempre gli ex primari, dall'altra i "peones".

Gli incarichi di direzione di struttura complessa o semplice sono conferiti solo ai dirigenti in rapporto esclusivo.

 

Articolo 30 : Norma transitoria

 

Questo articolo riguarda le verifiche degli ex dirigenti di II livello, stabilizzati e quinquennali con incarico conferito prima del 31 dicembre 1998.

Esso è stato oggetto di un decreto correttivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2000.

Tutti i quinquennali che non hanno optato per l'esclusività entro il 14 marzo 2000 decadono dall'incarico il 30 giugno dello stesso anno. Gli stabilizzati che  hanno optato o non  hanno optato per l'esclusività possono chiedere la verifica entro il 30 aprile 2000.Coloro che non chiedono la verifica  sono confermati nell'incarico con rapporto esclusivo per ulteriori 2 anni,  dopodichè automaticamente decadono.

Dal punto di vista economico mantengono lo stipendio tabellare, l'assegno personale annuo pensionabile e l'indennità di specificità medica. Viene rideterminata solo la retribuzione di posizione in funzione del nuovo incarico.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI IN RAPPORTO ESCLUSIVO

 

Articolo 36: Incrementi contrattuali e stipendio tabellare

 

Gli aumenti economici sullo stipendio tabellare che coprono l'inflazione e la vacanza contrattuale sono i seguenti:

dal 1 novembre 1998 al 31 maggio 1999

-         £ 92.000 per gli ex II livello

-         £ 73.000 per gli ex I livello

dal 1 giugno 1999 l'incremento mensile lordo che riassorbe il precedente è:

-         £ 172.000 per gli ex II livello

-         £ 136.000 per gli ex I livello

Lo stipendio tabellare annuo è così stabilito:

dal 1 novembre 1998                                      dal 1 giugno 1999

£ 49.104.000                                                   £  50.064.000        per gli ex II livello

£ 36.876.000                                                    £  37.632.000        per gli ex I livello   .

Anche per i dirigenti assunti con incarico di struttura complessa dopo il 31 luglio 1999,data di applicazione della 229/99 lo stipendio tabellare è fissato a £ 37.636, compendiato dall'indennità prevista dall'articolo 40.

Questi sono i veri aumenti stipendiali che tanto clamore hanno suscitato sulla stampa!

Non mi sembra si possa parlare di cifre esorbitanti!

 

Articolo 37: Indennità integrativa speciale ed indennità di specificità medica

 

Le cifre sono rispettivamente £ 13.883.000  e £ 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

La presente disposizione decorre dal 1 agosto 1999 e si applica a tutti i dirigenti, compresi i dirigenti con incarico di struttura complessa assunti dopo tale data che allo stipendio tabellare di £ 37.632.000 dovranno aggiungere l'indennità di incarico di struttura complessa pari a £18.263.000 .(art.40)

Si sottolinea che il valore economico di queste indennità corrisponde a quello del vecchio contratto.

 

Articolo 39 : La retribuzione di posizione

 

La retribuzione di posizione rimane collegata all'incarico ,compete per 13 mensilità ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile, come nel precedente CCNL.

L'incremento della componente variabile minima è compito delle aziende, sulla base della graduazione delle funzioni in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo.

Il trattamento economico della parte fissa della retribuzione di posizione è rimasto invariato.

Sono aumentati i valori massimi delle fasce

In modo omogeneo di £ 10.000.000.

Poiché la disponibilità di queste cifre è legata ai fondi aziendali, le stesse sono del tutto aleatorie oggi come ieri!

 

Articolo 41 : Equiparazione

 

L'equiparazione economica. degli ex IX livello, qualificati e non, avverrà  nel febbraio 2001 e sarà equivalente a quella dell'ex X livello non qualificato.( £ 12.820.000  che corrispondono alla retribuzione di posizione).Tale incremento però non  equipara la parte fissa della retribuzione di posizione, invariata a £  2. 000.000 ,bensì incide solo sulla parte variabile minima di £ 10.820.000.

Rileviamo con  disappunto che un atto dovuto dal 1992 è stato ulteriormente posticipato al secondo biennio del contratto. Inoltre va sottolineato che l'incremento economico incide solo sulla parte variabile della voce stipendiale che risente delle detrazioni imposte dalla mancata opzione per l'esclusività. Infine non siamo certi che alla data prevista ci siano i fondi disponibili , perché dovranno derivare da specifici risparmi aziendali ed integrazioni con risorse aggiuntive regionali.

Ci saranno???

 

Articolo 42 : Indennità di esclusività del rapporto di lavoro

 

Questo articolo istituisce l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro che viene disciplinata dall'articolo 5 del biennio economico 2000-2001.Tale indennità è corrisposta per 13 mensilità ed è un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato per la determinazione del monte salari.

Dirigente di struttura complessa                                        £ 31..994.000

Dirigenti di struttura semplice                                              24.000.000

Dirigenti con alta specializzazione

ed anzianità al 31/12/99 tra 5 e 15 anni                                17.610.000

Dirigenti con esperienza professionale fino a 5 anni              4.363.000

 

Alla corresponsione dell'indennità di esclusività per i dirigenti che optano dopo il 14 marzo 2000 provvede l'azienda con risorse del proprio bilancio.

 

Riteniamo che cifre che possono apparire elevate se ritenute aumenti contrattuali sono in realtà meno che irrisorie come compenso per l'entità giuridica dell'esclusività della dirigenza.Infatti  i colleghi che non hanno mai svolto libera professione, vengono privati per sempre di questa libertà e vengono assoggettati ad una qualifica di dirigente aziendale che li rende licenziabili ,facilmente trasferibili,e condizionati ad un orario di lavoro indefinito, che risente solo delle richieste di risultato. Il danno ricevuto è ancora più pesante se si considera che tale indennità non potrà mai essere contrattualizzata  e che né ora né mai pagherà  la perdita dei diritti aquisiti.

Tale danno è ancora maggiore per coloro ,  definiti "ad esaurimento " che avendo nel passato investito tempo, denaro e professionalità  nell'attività libero professionale, debbono subire il ricatto dell'opzione per l'esclusività,o debbono accettare decurtazioni economiche ed impedimenti di carriera

 

 

 

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