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IL CONTRATTO L'ULTIMO GIOIELLO !-
LE OPPOSIZIONI DI ALLORA DA CONFRONTARE
CON LA REALTA' DI ORA
Dopo
oltre 2 anni di vacanza contrattuale è stato sottoscritto il nuovo CCNL.
Se ne attende la sigla per il 29/3/2000.
Il
presente contratto concerne per la parte normativa il periodo
1.1.1998-31.12.2001 e per la parte economica copre il 1° biennio
(1.1.98-31.12.99)
La
parte economica riguardante gli anni 2000 20001 dovrà essere ridiscussa
in sede di rinnovo biennale!
Sin
da una prima lettura superficiale appare in tutta la sua evidenza come
il contratto sia una fotocopia della legge 229/1999.
Ad
una analisi più attenta si conferma con profondo senso di frustrazione,
ma senza stupore, che nulla di ciò che si evinceva da una legge iniqua
ed ingiustificatamente penalizzante per i medici è stato modificato.
Dove
sono finite le rassicurazioni ,naturalmente false e fuorvianti ,che
giungevano dai faziosi sindacati governativi a sostegno della possibilità
di ridiscutere e reinterpretare a livello di contrattazione gli aspetti
più deleteri e palesemente illegali del dlgs 229/1999?
Solo
dei mistificatori potevano illudere i medici più ingenui di riuscire a
modificare con il contratto la legge dello stato!
Questo
contratto, figlio naturale della riforma Ter, è stato sottoscritto
dagli stessi vertici sindacali che hanno sostenuto nell'ombra delle
stanze di palazzo il ministro fin dalla fase preparatoria della riforma
sanitaria e che ci hanno offerto a più riprese la farsa degli scioperi
annunciati e sempre revocati e delle richieste di slittamento
dell'opzione per l'esclusività.
Chi
ancora dubitava che con la riforma tutta la categoria medica fosse stata
definitivamente svenduta insieme alla sua professionalità per difendere
interessi specifici ed in cambio di favori personali ,oggi 26 marzo
2000, si deve ricredere : a fianco dei vinti esultano i vincitori!
Il
Prof Enrico Bollere, segretario nazionale dell'Anaao-Assomed, dopo la
nomina al Consiglio Superiore di Sanità
da parte del ministro Bindi, assurge alla carica di Direttore
Generale dell'Azienda Universitaria Tor Vergata di Roma.
Attendiamo
i prossimi riconoscimenti di fedeltà, che non tarderanno ad arrivare.
I
favori stanno cadendo a pioggia su questi personaggi e l'arroganza del
potere è tale da non aver considerato almeno "poco opportuno"
il momento dell'elargizione.
Dopo
questa doverosa premessa accingiamoci con l'amaro in bocca ad analizzare
più da vicino questo contratto.
STRUTTURA
DEL RAPPORTO
Articolo
15 : Caratteristiche del rapporto di lavoro
Il
rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o
determinato dopo il 31/12/1998 è esclusivo…..
E'
ribadito senza condizioni che il rapporto di lavoro è esclusivo e che
l'opzione per l'esclusività è irreversibile e va comunicata
improrogabilmente entro il 14 marzo 2000.La mancata comunicazione va
intesa come assenso al rapporto esclusivo.
Il
rapporto di lavoro è esclusivo anche per tutti quei dirigenti che
all'entrata in vigore della legge 229 avevano optato per l'esercizio
dell'attività intramuraria.
I
dirigenti che ,in servizio al 31.12.98, abbiano optato per l'esercizio
dell'attività extramuraria possono passare a domanda al rapporto
esclusivo.La revoca dell'opzione può essere esercitata entro il 31
dicembre di ogni anno.
Per
entrambe le categorie dei dirigenti,sia in esclusività, sia in
extramoenia, il rapporto di lavoro comporta la totale disponibilità
all'azienda
Per
coloro che sono rimasti in extra questa totale disponibilità è
finalizzata alla realizzazione degli obbiettivi programmati,senza che
tali dirigenti possano goderne in alcun modo i benefici.
Articolo
16: Orario di lavoro dei dirigenti
L'orario
di lavoro per gli ex dirigenti di I livello è confermato in 38 ore
settimanali di cui 4 ore
destinate ad attività non assistenziali
(aggiornamento,didattica,ricerca…) .
Tutti
i dirigenti ex I livello sono tenuti, indipendentemente dall'esclusività,
ad assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilità.
Articolo
17: Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa
Non
è stabilito un dovuto orario: i dirigenti assicurano la propria
presenza in servizio ed organizzano il loro tempo di lavoro articolando
in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della
struttura…….
……E
si parla di dirigenza unica !!!
INTERRUZIONI
E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
Articolo
18 : Sostituzioni
In
caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, la sostituzione
del
direttore di dipartimento è affidata dall'azienda ad altro dirigente
con incarico di struttura complessa ,individuato dal direttore di
dipartimento con cadenza annuale.
La
sostituzione del dirigente di struttura complessa
è affidata ad altro
dirigente della struttura con rapporto di lavoro esclusivo, indicato
all'inizio di ogni anno dal responsabile in base ai seguenti criteri:
1-il
dirigente deve essere titolare di incarico di struttura semplice o di
alta specializzazione
2-
valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati
Le
sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto
avvengono nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza
sanitaria.
Al
dirigente in rapporto non esclusivo è quindi vietata anche la
sostituzione temporanea del suo ex primario!
ISTITUTI
DI PECULIARE INTERESSE
Articolo
24: Coperture assicurative
Le
aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti
relativa alla loro attività, compresa la libera professione
intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa
grave.
Sarà
costituita una commissione paritertica formata da rappresentanti
regionali e delle OOSS per realizzare un fondo nazionale a cui ogni
dirigente contribuirà con £ 50.000 mensili trattenute
obbligatoriamente sulla voce stipendiale prevista dalla commissione
stessa.
Chi
gestisce il fondo? Come vengono selezionate le compagnie assicuratrici?
E'
questo un onere che dobbiamo sommare al costo delle nostre assicurazioni
private?
INCARICHI
DIRIGENZIALI
Articolo
26: Graduazione delle funzioni
L'articolo
51 del CCNL 5 dicembre 1996 è confermato salvo i commi 4 e 6,sostituiti
dai seguenti:
4-la
graduazione delle posizioni dirigenziali a cui corrispondono le
tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza è effettuata
dalle aziende con le modalità previste nel comma 2 del precedente CCNL…..
In base alla fascia di inserimento viene determinata la corrispondente
retribuzione di posizione.
6-La
disciplina del conferimento degli incarichi… entra in vigore con il
contratto e presuppone che le aziende e
gli enti realizzino le seguenti innovazioni:
-…….la
ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni
dirigenziali ai sensi del dlgs 229/1999
-l'applicazione
del dlgs 289/1999……….
Cosa
significa in termini di tempo di applicazione il punto 6?
Ci
sono dei risvolti economici?
Articolo
27 : Tipologie di incarico
1-
Incarico di direzione di struttura complessa (compresi incarico
di direttore di dipartimento, di distretto o di presidio)
2-
Incarico di direzione di struttura semplice
3-
Incarichi di natura professionale di alta specializzazione
4-
Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con
meno di 5 anni di servizio
Gli
incarichi al punto 2 e 3 sono solo una mera elencazione che non
configura rapporti di sovra o
sotto ordinazione degli incarichi.
Si
noterà come anche in questo articolo si perda il significato della
dirigenza unica!
Da
una parte come sempre gli ex primari, dall'altra i "peones".
Gli
incarichi di direzione di struttura complessa o semplice sono conferiti
solo ai dirigenti in rapporto esclusivo.
Articolo
30 : Norma transitoria
Questo
articolo riguarda le verifiche degli ex dirigenti di II livello,
stabilizzati e quinquennali con incarico conferito prima del 31 dicembre
1998.
Esso
è stato oggetto di un decreto correttivo pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 10 marzo 2000.
Tutti
i quinquennali che non hanno optato per l'esclusività entro il 14 marzo
2000 decadono dall'incarico il 30 giugno dello stesso anno. Gli
stabilizzati che hanno
optato o non hanno optato
per l'esclusività possono chiedere la verifica entro il 30 aprile
2000.Coloro che non chiedono la verifica
sono confermati nell'incarico con rapporto esclusivo per
ulteriori 2 anni, dopodichè
automaticamente decadono.
Dal
punto di vista economico mantengono lo stipendio tabellare, l'assegno
personale annuo pensionabile e l'indennità di specificità medica.
Viene rideterminata solo la retribuzione di posizione in funzione del
nuovo incarico.
TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI DIRIGENTI IN RAPPORTO ESCLUSIVO
Articolo
36: Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
Gli
aumenti economici sullo stipendio tabellare che coprono l'inflazione e
la vacanza contrattuale sono i seguenti:
dal
1 novembre 1998 al 31 maggio 1999
-
£ 92.000 per gli ex II livello
-
£ 73.000 per gli ex I livello
dal
1 giugno 1999 l'incremento mensile lordo che riassorbe il precedente è:
-
£ 172.000 per gli ex II livello
-
£ 136.000 per gli ex I livello
Lo
stipendio tabellare annuo è così stabilito:
dal
1 novembre 1998
dal 1 giugno 1999
£
49.104.000
£ 50.064.000
per gli ex II livello
£
36.876.000
£ 37.632.000
per gli ex I livello .
Anche
per i dirigenti assunti con incarico di struttura complessa dopo il 31
luglio 1999,data di applicazione della 229/99 lo stipendio tabellare è
fissato a £ 37.636, compendiato dall'indennità prevista dall'articolo
40.
Questi
sono i veri aumenti stipendiali che tanto clamore hanno suscitato sulla
stampa!
Non
mi sembra si possa parlare di cifre esorbitanti!
Articolo
37: Indennità integrativa speciale ed indennità di specificità medica
Le
cifre sono rispettivamente £ 13.883.000
e £ 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
La
presente disposizione decorre dal 1 agosto 1999 e si applica a tutti i
dirigenti, compresi i dirigenti con incarico di struttura complessa
assunti dopo tale data che allo stipendio tabellare di £ 37.632.000
dovranno aggiungere l'indennità di incarico di struttura complessa pari
a £18.263.000 .(art.40)
Si
sottolinea che il valore economico di queste indennità corrisponde a
quello del vecchio contratto.
Articolo
39 : La retribuzione di posizione
La
retribuzione di posizione rimane collegata all'incarico ,compete per 13
mensilità ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile,
come nel precedente CCNL.
L'incremento
della componente variabile minima è compito delle aziende, sulla base
della graduazione delle funzioni in relazione alle risorse disponibili
nell'apposito fondo.
Il
trattamento economico della parte fissa della retribuzione di posizione
è rimasto invariato.
Sono
aumentati i valori massimi delle fasce
In
modo omogeneo di £ 10.000.000.
Poiché
la disponibilità di queste cifre è legata ai fondi aziendali, le
stesse sono del tutto aleatorie oggi come ieri!
Articolo
41 : Equiparazione
L'equiparazione
economica. degli ex IX livello, qualificati e non, avverrà
nel febbraio 2001 e sarà equivalente a quella dell'ex X livello
non qualificato.( £ 12.820.000 che
corrispondono alla retribuzione di posizione).Tale incremento però non
equipara la parte fissa della retribuzione di posizione,
invariata a £ 2. 000.000
,bensì incide solo sulla parte variabile minima di £ 10.820.000.
Rileviamo
con disappunto che un atto
dovuto dal 1992 è stato ulteriormente posticipato al secondo biennio
del contratto. Inoltre va sottolineato che l'incremento economico incide
solo sulla parte variabile della voce stipendiale che risente delle
detrazioni imposte dalla mancata opzione per l'esclusività. Infine non
siamo certi che alla data prevista ci siano i fondi disponibili , perché
dovranno derivare da specifici risparmi aziendali ed integrazioni con
risorse aggiuntive regionali.
Ci
saranno???
Articolo
42 : Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
Questo
articolo istituisce l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro
che viene disciplinata dall'articolo 5 del biennio economico
2000-2001.Tale indennità è corrisposta per 13 mensilità ed è un
elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato per la
determinazione del monte salari.
Dirigente
di struttura complessa
£ 31..994.000
Dirigenti
di struttura semplice
24.000.000
Dirigenti
con alta specializzazione
ed
anzianità al 31/12/99 tra 5 e 15 anni
17.610.000
Dirigenti
con esperienza professionale fino a 5 anni
4.363.000
Alla
corresponsione dell'indennità di esclusività per i dirigenti che
optano dopo il 14 marzo 2000 provvede l'azienda con risorse del proprio
bilancio.
Riteniamo
che cifre che possono apparire elevate se ritenute aumenti contrattuali
sono in realtà meno che irrisorie come compenso per l'entità giuridica
dell'esclusività della dirigenza.Infatti
i colleghi che non hanno mai svolto libera professione, vengono
privati per sempre di questa libertà e vengono assoggettati ad una
qualifica di dirigente aziendale che li rende licenziabili ,facilmente
trasferibili,e condizionati ad un orario di lavoro indefinito, che
risente solo delle richieste di risultato. Il danno ricevuto è ancora
più pesante se si considera che tale indennità non potrà mai essere
contrattualizzata e che né
ora né mai pagherà la
perdita dei diritti aquisiti.
Tale
danno è ancora maggiore per coloro ,
definiti "ad esaurimento " che avendo nel passato
investito tempo, denaro e professionalità
nell'attività libero professionale, debbono subire il ricatto
dell'opzione per l'esclusività,o debbono accettare decurtazioni
economiche ed impedimenti di carriera
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