considerando che l'adozione di prescrizioni minime
relative all'organizzazione dell'orario di lavoro può migliorare le condizioni
di lavoro dei lavoratori nella Comunità;
considerando che, al fine di garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori della Comunità, questi ultimi devono beneficiare di
periodi minimi di riposo - giornaliero, settimanale e annuale - e di adeguati
periodi di pausa; che è quindi opportuno prevedere anche un limite massimo per
la durata settimanale del lavoro;
considerando che conviene tener conto dei principi
dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di organizzazione
dell'orario di lavoro, compresi quelli relativi al lavoro notturno;
considerando che, per quanto concerne il periodo di
riposo settimanale, è opportuno tenere debitamente conto della diversità dei
fattori culturali, etnici, religiosi ed altri negli Stati membri; che, in
particolare, spetta ad ogni Stato membro decidere se ed in quale misura la
domenica deve essere he la situazione dei lavoratori notturni e dei lavoratori a
turni esige che essi beneficino di un livello di protezione in materia di
sicurezza e di salute adattato alla natura del lavoro e che i servizi e mezzi di
protezione e prevenzione siano organizzati e funzionino efficacemente;
considerando che le modalità di lavoro possono avere
ripercussioni negative sulla sicurezza e la salute dei lavoratori; che
l'organizzazione del lavoro secondo un certo ritmo deve tener conto del
principio generale dell'adeguamento del lavoro all'essere umano;
considerando che a motivo della specificità del lavoro
può essere necessario prendere misure specifiche per quanto riguarda
l'organizzazione dell'orario di lavoro in taluni settori od attività esclusi dal
campo di applicazione della presente direttiva;
considerando che, in funzione dei problemi che possono
essere sollevati dall'organizzazione dell'orario di lavoro nell'impresa, pare
opportuno prevedere una certa flessibilità nell'applicazione
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di
sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo
settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale
del lavoro;
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e
del ritmo di lavoro.
3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di
attività, privati o pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva
89/391/CEE, fatto salvo l'articolo 17 della presente direttiva, ad eccezione dei
trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna,
della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei
medici in formazione.
4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano
pienamente alle materie contemplatteressato:
- dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle
parti sociali,
- da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti
sociali a livello nazionale o regionale;
5) lavoro a turni: qualsiasi metodo di organizzazione del
lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati
negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo
rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti la
necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane;
6) lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.
SEZIONE II° PERIODI MINIMI DI RIPOSO - ALTRI ASPETTI
DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Articolo 3
Riposo giornaliero - Gli Stati membri prendono le misure
necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24
ore, di un periodo minimo settimanale del lavoro - Gli Stati membri prendono le
misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori:
1) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti
collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;
2) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di
7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Articolo 7
Ferie annuali
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché
ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane,
secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle
legislazioni e/o prassi nazionale.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può
essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro.
Artiassegnazione e, in seguito, ad intervalli regolari;
b) i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi
un nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano
trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano idonei.
2. Nella valutazione gratuita dello stato di salute di cui al
paragrafo 1, lettera a) deve essere rispettato il segreto medico.
3. La valutazione gratuita dello stato di salute di cui al
paragrafo 1, lettera a) può rientrare in un sistema sanitario nazionale.
Articolo 10
Garanzie per lavoro in periodo notturno
Gli Stati membri possono subordinare il lavoro di talune
categorie di lavoratori notturni a determinate garanzie, a condizioni fissate
dalle legislazioni e/o prassi nazionali, per lavoratori esposti a un rischio di
sicurezza o di salute connesso al lavoro durante il periodo notturno.
Articolo 11
Informazione in caso di ricorso regolare ai lavoratori
notturni Gli Stati membri prendono le misurlavoro ripetitivo, a seconda del tipo
di attività e delle esigenze in materia di sicurezza e di salute, in particolare
per quanto riguarda le pause durante l'orario di lavoro.
SEZIONE IV° DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 14
Disposizioni comunitarie più specifiche - Le disposizioni
della presente direttiva non sono applicabili laddove altri strumenti comunitari
contengano prescrizioni più specifiche in materia per determinate occupazioni o
attività professionali.
Articolo 15
Disposizioni più favorevoli - La presente direttiva non
pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare od introdurre disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire
l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali,
più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Articolo 16
Periodi di riferimento: la protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5,
6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione
autonomo; b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle
comunità religiose.
2. Si può derogare per via legislativa, regolamentare o
amministrativa o mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti
sociali, a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione
di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni
oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata:
2.1. agli articoli 3, 4, 5, distribuzione del gas, dell'acqua
e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli
impianti di incenerimento;
v) di industrie in cui il processo lavorativo non può essere
interrotto per ragioni tecniche;
vi) di attività di ricerca e sviluppo;
vii) dell'agricoltura;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività e, in
particolare: i) nell'agricoltura;
ii) nel turismo;
iii) nei servizi postali;
2.2. agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16:
a) nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 4 della
direttiva 89/391/CEE;
b) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente;
2.3. agli articoli 3 e 5:
a) per le attività di lavoro a turni, ogni volta che il
lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una
squadra l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo
giornaliero e/o settimanale;
b) per le attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata, in particolare del personaleressati siano
accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in
cui la concessione di tali perio di equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata.
Gli Stati membri possono prevedere norme:
- affinché il presente paragrafo sia applicato dalle parti
sociali, - affinché le disposizioni dei contratti collettivi o accordi conclusi
in conformità del presente paragrafo siano estese ad altri lavoratori,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionale.
4. La facoltà di derogare all'articolo 16, punto 2, prevista
al paragrafo 2, punti 2.1 e 2.2 e al paragrafo 3 del presente articolo non può
avere come conseguenza la fissazione di un periodo di riferimento superiore a
sei mesi.
Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei
principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, di consentire che, per ragioni obiettpresente direttiva.
Tuttavia, ogni Stato membro ha la facoltà di non applicare
l'articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, a condizione che assicuri, mediante le
misure necessarie prese a tale scopo, che:
- nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare
più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del
periodo di riferimento di cui all'articolo 16, punto 2, a meno che non abbia
ottenuto il consenso del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro;
- nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad
accettare di effettuare tale lavoro;
- il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i
lavoratori che effettuano tale lavoro;
- i registri siano messi a disposizione delle autorità
competenti che possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di
salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale
del lavoro;
- il datore di lae di 3 settimane non possa essere sostituito
da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al
paragrafo 1, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare, alla
luce dell'evoluzione della situazione, disposizioni legislative, regolamentari,
amministrative e convenzionali diverse nel campo dell'orario di lavoro, a
condizione che i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano
rispettati, l'attuazione di quest'ultima non costituisce una giustificazione per
il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che hanno gi