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Indennizzo di Stato anche ai sanitari infettati da epatite
(Corte costituzionale 476/2002)
Anche i sanitari che riportano danni permanenti in seguito a contatti con
persone affette da epatite hanno diritto all'indennizzo dello Stato. La Corte
costituzionale ha deciso che la "ragione indennitaria" vale anche per la
categoria esclusa dall'articolo 1 della legge 210 del 1992 dichiarando
illegittimo questo articolo nella parte in cui non prevede l'indennizzo in
questo caso. I giudici sono arrivati a ipotizzare "una dimenticanza del
legislatore" perché è del tutto incomprensibile per quale motivo "il personale
sanitario sia ammesso al beneficio quando si abbia a che fare con infezioni da
HIV ma non con epatiti". Tanto più "che lo stesso legislatore, valutando i due
tipi di patologie, li ha considerati equivalenti, ai fini dell'indennizzo,
quando esse risultano contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di
sangue". (26 novembre 2002)
SENTENZA della Corte costituzionale N. 476 dell’anno 2002
LA CORTE COSTITUZIONALE
(…)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 [1] (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), promosso con ordinanza emessa il
5 novembre 2001 dal Tribunale di Pisa, Giudice del lavoro, nel procedimento
civile vertente tra G. G. e il Ministero della sanità, iscritta al n. 958 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il Giudice relatore Gustavo
Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 5 novembre 2001, il Giudice del lavoro presso il
Tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui
non prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore degli operatori sanitari
che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti
all'integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di
contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite.
2. – In fatto, il rimettente riferisce: (a) che la ricorrente nel giudizio di
merito ha esposto di essere stata dipendente della Croce Rossa Italiana, con
contratto a termine dal 24 gennaio al 24 luglio 1994, in qualità di aiuto
ferrista di sala operatoria, e con mansioni, tra l'altro, di "lavaggio ferri,
maneggio pinze ed aghi", sottoponendosi, prima dell'assunzione, alle analisi per
la verifica della sana e robusta costituzione fisica; (b) che, nel corso dello
svolgimento del rapporto, la stessa ricorrente era sottoposta ad analisi del
sangue e, informata di essere affetta da epatite C, veniva allontanata dal
lavoro nel giugno 1994, prima della scadenza dei termini previsti dal contratto;
(c) che l'INAIL riconosceva all’interessata la percentuale inabilitante del 25%,
costituendo a suo favore la relativa rendita; (d) che, inoltrata domanda alla
competente ASL al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo di cui alla
legge n. 210 del 1992, la ricorrente la vedeva respingere con la motivazione che
l'infezione era avvenuta a causa di contatto con sangue ed emoderivati e non a
seguito di emotrasfusione, unica causa di contagio da epatite indennizzabile a
norma della citata legge; infine, (e) che, stante il diniego dell’indennizzo per
effetto dell'interpretazione fornita dalla ASL, la ricorrente citava in giudizio
il Ministero della sanità, chiedendone la condanna al pagamento del
"risarcimento del danno" ex legge n. 210 del 1992.
3. – A fronte della posizione assunta nel giudizio principale
dall’amministrazione convenuta, nel senso dell’infondatezza della domanda alla
stregua della legislazione vigente, il Tribunale solleva quindi questione di
costituzionalità, dando seguito a quanto eccepito, in via subordinata, dalla
parte ricorrente.
4. – Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che essa è
postulata dal contenuto stesso della domanda giudiziale, di liquidazione di un
indennizzo a norma della legge n. 210 del 1992 per infezione da epatite
contratta a causa di contatto con sangue ed emoderivati verificatosi
nell’espletamento delle mansioni di infermiera svolte dalla ricorrente, mentre,
ai sensi dell’impugnato art. 1, comma 3, della stessa legge n. 210, detto
indennizzo è previsto solamente a favore di coloro che abbiano contratto la
medesima patologia in conseguenza di emotrasfusione.
5. – Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice
rimettente muove dal parallelo tra la disciplina stabilita per coloro che,
incolpevolmente, abbiano contratto un’infezione da HIV o da epatite a seguito di
una emotrasfusione, disciplina che per entrambi i casi prevede una tutela
attraverso il riconoscimento di un indennizzo a carico dello Stato (art. 1,
commi 2 e 3, della legge n. 210 del 1992), osservando come analoga parificazione
di tutela non si riscontri, invece, sul diverso versante degli operatori
sanitari che, per la tipologia delle mansioni svolte ("in occasione e durante il
servizio", secondo il testo del comma 2 dell’art. 1 citato), si espongono al
rischio di un contagio da HIV o da epatite.
Infatti, osserva il rimettente, mentre il comma 2 dell’art. 1 della legge
prevede la corresponsione di un indennizzo a favore degli operatori sanitari che
abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a
infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti
da soggetti affetti da infezione da HIV, nessuna tutela è assicurata
all’operatore sanitario che, in occasione e durante il servizio, abbia riportato
un’infezione da epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati
provenienti da soggetti affetti, a loro volta, da quest’ultima malattia.
Ad avviso del giudice a quo, questo vuoto di tutela della categoria da ultimo
citata si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, e
segnatamente: (a) con l’art. 3 della Costituzione, per l’irrazionale disparità
di trattamento di identiche situazioni di fatto, posto che, prestandosi le
anzidette situazioni alla "visione unificatrice" che è richiesta dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale per lo scrutinio di costituzionalità
in questa materia (sentenza n. 423 del 2000), non sarebbe dato "rinvenire
apprezzabili motivi per cui la violazione all’integrità fisica degli operatori
sanitari che derivi da contatto con sangue contagiato da HIV ha diritto
all’indennizzo, mentre non lo ha quella degli stessi operatori sanitari quando
vengano in contatto con sangue contagiato da epatite virale, sebbene sia notorio
che il rischio di entrare in contatto con l’uno anziché con l’altro è puramente
casuale ed anzi, sul piano statistico è molto più frequente e, per alcuni casi,
molto più letale la possibilità di contagio da epatite che non da HIV"; (b) con
l’art. 32 della Costituzione, in quanto "se il legislatore ha inteso tutelare la
salute – sia pure nella forma indennitaria – quando violata dall’epatite ed ha
inteso tutelarla anche quando lesa dall’HIV, non si vede per quale ragione il
bene primario degli operatori sanitari sia meritevole di tutela se il contatto è
avvenuto con HIV e non anche con epatite"; (c) con l’art. 2 della Costituzione,
per lesione del principio di solidarietà sociale in presenza di una situazione
in cui la lesione al bene primario della salute deriva, senza alcun colpevole
concorso della parte lesa, dall’espletamento di pratiche inerenti
all’adempimento dei doveri professionali, che dovrebbero essere immuni da
pericoli perché la circolazione del sangue e degli emoderivati è posta sotto il
diretto controllo pubblico; (d) con l’art. 38 della Costituzione, in quanto per
ipotesi sostanzialmente equiparabili tra loro non è previsto lo stesso
trattamento assistenziale, e ciò in particolare per il rilievo secondo cui nel
caso di diritti direttamente protetti dalla Costituzione, come il diritto alla
salute, il legislatore potrebbe modellare equitativamente la misura
dell’indennizzo, secondo una eventuale valutazione di compatibilità finanziaria
(sentenza n. 226 del 2000), ma non escludere del tutto la tutela indennitaria
(sentenza n. 118 del 1996).
Considerato in diritto
1. – Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede un indennizzo
da parte dello Stato a favore degli operatori sanitari che, in occasione e
durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità
psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e
suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
Il giudice rimettente, nel formulare la questione di costituzionalità, ha
presente il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992, il quale prevede la
corresponsione di un indennizzo a favore degli operatori sanitari che, in
analoghe circostanze, abbiano riportato danni permanenti alla salute, quando il
contatto sia avvenuto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti
da infezione da HIV. La mancata previsione dell’indennizzo nel caso delle
epatiti violerebbe innanzitutto gli art. 3 e 32 della Costituzione, sotto il
profilo del diverso trattamento normativo di ipotesi sostanzialmente uguali di
danno alla salute; e violerebbe inoltre l’art. 38 della Costituzione, per la
mancata attivazione di uno strumento assistenziale, necessario in forza del
dovere di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 della Costituzione.
2. – La questione è fondata.
Il legislatore del 1992 – nel predisporre misure a favore di quanti fossero
stati colpiti da patologie determinate dalla somministrazione di sangue ed
emoderivati infetti - ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore
(a) dei contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e
suoi derivati e (b) degli operatori sanitari che, "in occasione e durante il
servizio", abbiano riportato danni permanenti all’integrità psicofisica
conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi
derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV (art. 1, comma 2,
della legge n. 210 del 1992). In corrispondenza con quanto stabilito a favore
dei soggetti indicati in (a), ha altresì previsto (art. 1, comma 3, della
medesima legge) che i medesimi benefici spettino anche a coloro che presentino
danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Nessuna provvidenza è
disposta, invece, a favore degli operatori sanitari che abbiano contratto
un’epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti, rompendosi
così il parallelismo con la disciplina prevista a favore dei soggetti affetti da
infezione da HIV, indicati in (b).
Il giudice rimettente denuncia, come totalmente ingiustificata, questa mancata
previsione che, del resto, non trova alcuna spiegazione nei lavori preparatori
della legge. E, in effetti, la ragione indennitaria, che giustifica le misure a
vantaggio delle categorie previste e che il legislatore ha esplicitamente
fondato sull’insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti,
vale allo stesso modo per la categoria di soggetti non prevista e dunque
esclusa. In particolare, non si comprende, se non come una dimenticanza del
legislatore, perché il personale sanitario, nei casi indicati, sia ammesso al
beneficio quando si abbia a che fare con infezioni da HIV ma non con epatiti,
una volta che lo stesso legislatore, valutando i due tipi di patologie, li ha
considerati equivalenti, ai fini dell’indennizzo, quando esse risultano
contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di sangue.
L’imperativo di razionalità della legge impone che la ratio degli interventi
legislativi del tipo in questione sia perseguita integralmente. Se ciò non
avviene, la previsione legislativa ingiustificatamente mancante determina una
discriminazione vietata dall’art. 3 della Costituzione. Ciò basta –
indipendentemente dalla considerazione degli altri parametri invocati dal
giudice rimettente – a dimostrare, con la fondatezza della questione sollevata,
l’illegittimità costituzionale della disposizione sottoposta al controllo di
questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede
che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori
sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato
danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a
seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti
da epatiti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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