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In relazione alle Assemblee organizzate per il 20 gennaio p.v., si rammenta a tutti gli iscritti la normativa che regola il diritto assembleare. Marcello Costa Angeli ISTITUTO DEL DIRITTO DI ASSEMBLEAL’istituto di cui all’oggetto è stato regolamentato nel tempo: dall’art. 20 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori); dall’art. 11 del D.P.R. 395/88 (Accordo intercompartimentale); dall’art. 94 del D.P.R. 384/90; dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998, peraltro richiamato dalle recentissime “code contrattuali” (art. 2); dall’art. 2 del CCNL del Comparto sanitario 20 settembre 2001, mentre l’ultimo CCNL dello stesso Comparto, siglato alla fine di novembre 2003, non ha apportato modifiche in materia. Dalle norme anzidette, complessivamente lette e comparate (specie con riferimento a quelle più recenti), si evince: ü Che i dirigenti della nostra area “hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro” ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le OO.SS. e le aziende, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione”. ü Che le assemblee, che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi, “possono esser indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più OO.SS. rappresentative nell’area della dirigenza medico veterinaria ai sensi dell’art. 1, c. 5 del CCNQ 27/01/2001” ü Che “la convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati all’Ufficio di gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione dello spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici”; ü Che “la rilevazione dei partecipanti all’assemblea e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole U.O. e comunicata all’Ufficio per la gestione del personale”; ü Che “nei casi in cui l’attività lavorativa sia svolta in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno”; ü Che “durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle U.O. interessate”. La normativa–cardine in materia di “diritto di assemblea”, da cui sono tratte le disposizioni virgolettate anzidette, è rappresentata dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 ma, fino alla stipula definitiva delle code contrattuali, rimane tuttora in vigore anche l’art. 94 del D.P.R. 384/90, piuttosto povero di disposizioni specifiche, anche se è da ricordare il 2° comma che dispone: “Durante le assemblee continuano ad essere assicurati i servizi così come previsti nei giorni festivi per far fronte alle situazioni di emergenza”. |
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