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Regolamento SNAMI

Approvato all’unanimità nella riunione congiunta del

Comitato Centrale e Consiglio Nazionale del 24 febbraio 2001

 

1)  Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono rieleggibili e non sono retribuite. Con decisione del Comitato Centrale o del Consiglio Regionale o Provinciale eventuali vacanze dagli organi istituzionali possono essere surrogate o dal primo dei non eletti o in caso di parità di voti dal  candidato iscritto al Sindacato da più tempo. La loro durata in carica coincide con la data di scadenza del triennio di gestione in corso.

2)  Alle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali Nazionali potranno essere presentate più liste, che comunque rappresentano un mero artificio elettorale, essendo il voto nominale. Tali liste, che potranno avere una denominazione, dovranno essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, per renderle pubbliche, entro le ore 12.30 del giorno precedente le operazioni di voto. Risulteranno quindi eletti, a prescindere dall’appartenenza ad una lista o meno, coloro che personalmente avranno ottenuto il maggior numero di voti.

3)   Le dimissioni, l’espulsione dal Sindacato o la non accettazione del rinnovo dell’iscrizione di un Socio da parte degli Organi competenti fanno perdere all’ex Associato qualsiasi diritto di rivalsa sulle quote associative fin lì versate, nonché sul patrimonio del Sindacato.

4)   Il diritto all’eleggibilità a cariche o incarichi statutari può essere acquisita solo dopo 12 mesi dall’iscrizione al sindacato, salvo diverso parere dell’Esecutivo Provinciale, Regionale o Nazionale, eccetto per  le nuove sezioni.

4 bis) Il Presidente e il Tesoriere (Provinciale, Regionale, Nazionale) operano sui Conti Correnti del Sindacato con firma disgiunta.

5)   L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Gli Esecutivi Provinciali sono tenuti ad inviare alla Segreteria Organizzativa Nazionale  e alla Segreteria Organizzativa Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno - nei modi e nelle forme indicati dalla Segreteria Organizzativa Nazionale stessa - gli elenchi degli iscritti alla Sezione, le relative quote sociali per poter provvedere al tesseramento da parte della Segreteria Organizzativa Nazionale, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, il bilancio  preventivo dell’anno in corso e, ogni triennio, lo stralcio del verbale dell’Assemblea elettiva comprendente l'elenco delle cariche sociali e dei delegati al Congresso Nazionale.

Gli Esecutivi Provinciali che non provvedono a quanto sopra, sono dichiarati decaduti dal Presidente Regionale il quale convoca, entro trenta giorni, un’Assemblea Provinciale Elettiva per la rielezione delle cariche sociali.

Gli Esecutivi Regionali sono tenuti ad inviare alla Segreteria Organizzativa Nazionale, entro il termine ultimo del 31 marzo, di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo e, ogni triennio lo stralcio del verbale del Consiglio Regionale comprendente l'elenco delle cariche sociali.

Gli Esecutivi Regionali che non provvedono a quanto sopra, sono dichiarati decaduti dal Presidente Nazionale il quale convoca, entro trenta giorni, una Consiglio Regionale Elettiva per la rielezione delle cariche sociali.

Per motivi Amministrativi il Congresso Nazionale Ordinario (Art. 35 dello Statuto) si deve tenere, di norma, non prima di fine aprile.

La Tesoreria Nazionale comunica, entro il 15 Aprile di ogni anno, alle sezioni Provinciali il numero dei delegati al Congresso Nazionale spettanti ad ogni sezione. Tale numero è ricavato dalla media degli iscritti alla Sezione nel corso degli ultimi tre anni, secondo le modalità precisate dall’art. 34 dello Statuto.

In caso di Congresso Nazionale Straordinario convocato tra il 20 gennaio e il 31 di marzo restano in carica i Delegati Provinciali nominati per l’anno precedente.

5 bis) Lo SNAMI può accettare contributi liberali finalizzati alla realizzazione dell’articolo 2 dello Statuto.

6)   Lo S.N.A.M.I. può disporre di propri organi di stampa ufficiali dei quali è proprietario. La programmazione e l'amministrazione della stampa è regolamentata dal Comitato Centrale. Le singole sezioni Provinciali e Regionali sono autorizzate a gestire un proprio organo di stampa.

8)   Non sono ammesse più Sezioni nella stessa provincia.

Non è ammessa l’iscrizione a più sezioni Provinciali.

9)   Laddove le sezioni Provinciali dopo tre anni non riescono a raggiungere o mantenere il numero di 35 iscritti, ne può essere richiesto il commissariamento da parte del Comitato Centrale.

10) Il Commissariamento delle Sezioni Provinciali e/o Regionali hanno durata massima di sei mesi

11)       Per quanto non previsto dal presente regolamento applicativo dello statuto, deciderà caso per caso il Comitato Centrale; tali decisioni potranno essere integrate successivamente nel regolamento.

12) Non sono ammesse deleghe salvo quanto specificatamente previsto.

13) In caso di parità di votazione, prevale il voto di chi presiede la seduta.

14) I membri cooptati nei vari organismi statutari hanno sempre diritto di voto, salvo quando specificatamente previsto.

 


 

 

 

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