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Regolamento
SNAMI
Approvato
all’unanimità nella riunione congiunta del
Comitato
Centrale e Consiglio Nazionale del 24 febbraio 2001
1)
Tutte
le cariche sociali hanno durata triennale, sono rieleggibili e non sono
retribuite. Con decisione del Comitato Centrale o del Consiglio
Regionale o Provinciale eventuali vacanze dagli organi istituzionali
possono essere surrogate o dal primo dei non eletti o in caso di parità
di voti dal candidato
iscritto al Sindacato da più tempo. La loro durata in carica coincide
con la data di scadenza del triennio di gestione in corso.
2)
Alle
elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali Nazionali potranno
essere presentate più liste, che comunque rappresentano un mero
artificio elettorale, essendo il voto nominale. Tali liste, che potranno
avere una denominazione, dovranno essere presentate alla Commissione
Verifica Poteri, per renderle pubbliche, entro le ore 12.30 del giorno
precedente le operazioni di voto. Risulteranno quindi eletti, a
prescindere dall’appartenenza ad una lista o meno, coloro che
personalmente avranno ottenuto il maggior numero di voti.
3)
Le dimissioni, l’espulsione dal Sindacato o la non accettazione
del rinnovo dell’iscrizione di un Socio da parte degli Organi
competenti fanno perdere all’ex Associato qualsiasi diritto di rivalsa
sulle quote associative fin lì versate, nonché sul patrimonio del
Sindacato.
4)
Il
diritto all’eleggibilità a cariche o incarichi statutari può essere
acquisita solo dopo 12 mesi dall’iscrizione al sindacato, salvo
diverso parere dell’Esecutivo Provinciale, Regionale o Nazionale,
eccetto per le nuove
sezioni.
4
bis)
Il Presidente e il Tesoriere (Provinciale, Regionale, Nazionale) operano
sui Conti Correnti del Sindacato con firma disgiunta.
5)
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre.
Gli
Esecutivi Provinciali sono tenuti ad inviare alla Segreteria
Organizzativa Nazionale e
alla Segreteria Organizzativa Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno
- nei modi e nelle forme indicati dalla Segreteria Organizzativa
Nazionale stessa - gli elenchi degli iscritti alla Sezione, le
relative quote sociali per poter provvedere al tesseramento da parte
della Segreteria Organizzativa Nazionale, il bilancio consuntivo
dell’anno precedente, il bilancio
preventivo dell’anno in corso e, ogni triennio, lo stralcio del
verbale dell’Assemblea elettiva comprendente l'elenco delle cariche
sociali e dei delegati al Congresso Nazionale.
Gli
Esecutivi Provinciali che non provvedono a quanto sopra, sono dichiarati
decaduti dal Presidente Regionale il quale convoca, entro trenta giorni,
un’Assemblea Provinciale Elettiva per la rielezione delle cariche
sociali.
Gli
Esecutivi Regionali sono tenuti ad inviare alla Segreteria Organizzativa
Nazionale, entro il termine ultimo del 31 marzo, di ogni anno i
bilanci consuntivo e preventivo e, ogni triennio lo stralcio del verbale
del Consiglio Regionale comprendente l'elenco delle cariche sociali.
Gli
Esecutivi Regionali che non provvedono a quanto sopra, sono dichiarati
decaduti dal Presidente Nazionale il quale convoca, entro trenta giorni,
una Consiglio Regionale Elettiva per la rielezione delle cariche
sociali.
Per
motivi Amministrativi il Congresso Nazionale Ordinario (Art. 35 dello
Statuto) si deve tenere, di norma, non prima di fine aprile.
La
Tesoreria Nazionale comunica, entro il 15 Aprile di ogni anno, alle
sezioni Provinciali il numero dei delegati al Congresso Nazionale
spettanti ad ogni sezione. Tale numero è ricavato dalla media degli
iscritti alla Sezione nel corso degli ultimi tre anni, secondo le
modalità precisate dall’art. 34 dello Statuto.
In
caso di Congresso Nazionale Straordinario convocato tra il 20 gennaio e
il 31 di marzo restano in carica i Delegati Provinciali nominati per
l’anno precedente.
5
bis)
Lo SNAMI può accettare contributi liberali finalizzati alla
realizzazione dell’articolo 2 dello Statuto.
6)
Lo S.N.A.M.I. può disporre di propri organi di stampa ufficiali
dei quali è proprietario. La programmazione e l'amministrazione della
stampa è regolamentata dal Comitato Centrale. Le singole sezioni
Provinciali e Regionali sono autorizzate a gestire un proprio organo di
stampa.
8)
Non sono ammesse più Sezioni nella stessa provincia.
Non
è ammessa l’iscrizione a più sezioni Provinciali.
9)
Laddove
le sezioni Provinciali dopo tre anni non riescono a raggiungere o
mantenere il numero di 35 iscritti, ne può essere richiesto il
commissariamento da parte del Comitato Centrale.
10)
Il Commissariamento delle Sezioni Provinciali e/o Regionali hanno durata
massima di sei mesi
11)
Per
quanto non previsto dal presente regolamento applicativo dello statuto,
deciderà caso per caso il Comitato Centrale; tali decisioni potranno
essere integrate successivamente nel regolamento.
12)
Non sono ammesse deleghe salvo quanto specificatamente previsto.
13)
In
caso di parità di votazione, prevale il voto di chi presiede la seduta.
14)
I membri cooptati nei vari organismi statutari hanno sempre
diritto di voto, salvo quando specificatamente previsto.
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