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Prime
linee di piattaforma contrattuale CIMO-ASMD e SNAMI Ospedalieri
(CCNL
2002-2005 di area medica, quadriennio normativo e 1° biennio economico)
Il
presente documento è stato approvato all'unanimità dal Comitato Centrale
della CIMO-ASMD il 20 dicembre 2001 in Roma con la partecipazione del
Dott. Marcello Costa Angeli ( responsabile nazionale SNAMI area
Ospedalieri )
Facendo seguito alla
disdetta del CCNL ’98/2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e
veterinaria del S.S.N., formalizzata dal Presidente nazionale della
CIMO-ASMD alle Parti interessate il 26/09/2001, la scrivente
Organizzazione sindacale produce le seguenti prime linee di piattaforma
contrattuale per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il 1° biennio
economico 2002-2003, in piena coerenza con gli orientamenti fondamentali
già espressi in sede di disdetta.
La presente piattaforma,
pur caratterizzandosi come documento sindacale di Parte sostanzialmente
rispettoso del quadro legislativo vigente in materia di ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001) e
circa la disciplina di legge in materia sanitaria (D.Lgs. 502/92, e
successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle di cui al D.Lgs.
229/99) non rinuncia alla possibilità e libertà, concesse dalla natura
privatistica del nostro rapporto di lavoro, di utilizzare il CCNL di
categoria come strumento normativo capace di modificare anche impostazioni
legislative pregresse e superate, per dettare regole con validità erga
omnes, nel rispetto naturalmente della volontà del Legislatore
contemporaneo.
Tutto ciò anche per
superare alcune norme manifestamente illiberali e incostituzionali della
“riforma Bindi” e far sì che, tenendo conto del diverso equilibrio di
poteri che va emergendo tra gli Organi dello Stato e dei principali
“fattori di crisi” oggi presenti nel nostro sistema sanitario
pubblico, si possano perseguire i seguenti obiettivi:
–
rafforzare il peso decisionale, negoziale e finanziario delle
Regioni nella gestione del bene-salute;
–
migliorare le condizioni di lavoro dei medici dipendenti sotto il
profilo della sicurezza e della dotazione di personale, di attrezzature,
di strutture, nonché di adeguati strumenti organizzativi;
–
recuperare ai medici dipendenti pienezza di ruolo non solo come
professionisti qualificati nella specifica disciplina, ma anche come
consulenti indispensabili, o protagonisti, nei processi di programmazione
e organizzazione, nonché di gestione, dei Servizi sanitari pubblici;
–
consentire ai sindacati di categoria, e alle relazioni sindacali,
una funzione effettiva ed efficace in tema di definizione degli istituti
del rapporto di lavoro, compreso quello della organizzazione del lavoro,
quindi non solo nelle materie di valenza economica;
–
riequilibrare funzioni e poteri dei medici dipendenti, specie
ospedalieri, rispetto all’invadenza del personale medico universitario
(che rimane, anacronisticamente, padrone assoluto della formazione medica
post-laurea) e del personale amministrativo, cresciuto a dismisura nelle
ASL e nelle aziende ospedaliere;
–
armonizzare servizi sanitari ospedalieri e territoriali,
uniformando la composizione delle delegazioni pubbliche titolate alla
definizione dei contratti e delle convenzioni e negoziando alcuni istituti
regolamentari in modo comune per medici dipendenti e convenzionati, con
inevitabili benefici in termini funzionali ed economici;
–
superare la visione enfatica del direttore generale-manager come di
Organo monocratico e autoritario, titolare di ogni potere gestionale nelle
realtà sanitarie amministrate;
–
arricchire di motivazioni, di partecipazione umana e professionale,
di dignità e di qualità il lavoro del medico.
La piattaforma CIMO-ASMD
si compone dei seguenti punti:
1.
Orario di lavoro
La CIMO, come già in
sede di contrattazione del CCNL ’98/2001, rifiuta ogni previsione,
diretta o indiretta, di “orario di lavoro minimo”, in quanto risulta
incomprensibile come in un rapporto di natura comunque dipendente,
l’orario di lavoro possa non avere un limite preciso (debito orario),
esponendo così il lavoratore dirigente a possibili sfruttamenti e abusi.
La mancata previsione di
un preciso debito orario per i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa (art. 17 CCNL ’98/2001), fatto che trova la sua
ragione nella natura fiduciaria del loro rapporto e nel vincolo di
risultato cui sono soggetti, pur in presenza di un impegno flessibile di
lavoro, ha creato qualche difficoltà nella gestione dell’istituto della
pronta disponibilità integrativa della guardia, anche sotto il profilo
della responsabilità medico-legale e della copertura assicurativa del
dirigente apicale. Tali problematiche vanno risolte perché la pronta
disponibilità integrativa della guardia rientra nei compiti dei dirigenti
apicali, i cui “accessi” non possono non essere certificati e non
essere retribuiti sotto forma di lavoro straordinario.
La CIMO-ASMD chiede che
l’orario di lavoro di tutti i dirigenti medici e veterinari senza
responsabilità apicali sia unificato e riportato a 36 ore settimanali
(che è, tra l’altro, l’ultimo orario di lavoro legittimamente
negoziato).
Le modalità di
certificazione quantitativa dell’orario dovuto sarà regolamentata in
sede di specifico accordo aziendale.
Deve invece rimanere
invariata la riserva di ore “non assistenziali” (4 ore settimanali,
anche cumulabili in ragione di anno per i medici a tempo pieno),
finalizzate cioè allo studio, alla didattica, alla ricerca, alla
formazione e aggiornamento professionale.
2.
Rapporto di lavoro a tempo definito. Part-time
La CIMO chiede che il rapporto
di lavoro a tempo definito (come il rapporto degli ex medici condotti)
sia considerato un rapporto di lavoro ad esaurimento (evitando cioè
trasformazioni coatte del rapporto, dispendiose e non funzionali), salvo
opzione volontaria dei rispettivi titolari per il rapporto dipendente a
tempo pieno (o unico), con o senza scelta anche per l’esclusività di
rapporto.
Occorre chiarire che una
“riserva” di ore non assistenziali (2 ore settimanali, anch’esse
cumulabili) compete anche ai medici a tempo definito, per evitare una
odiosa inaccettabile discriminazione a loro danno, ma con riflessi
negativi sulla qualità del servizio reso.
La attuale
regolamentazione del part-time
(CCNL 21/12/2000) impedisce a tale rapporto di sviluppare tutte le sue
potenzialità. Pertanto la normativa in materia andrà rivista, anche alla
luce delle direttive europee in proposito, così da:
–
togliere i vincoli troppo rigidi in materia di contingentamento del
personale ammesso al rapporto ad impegno ridotto(da consentire fino al
15-20% del personale), estendendo tale possibilità anche al di fuori
delle motivazioni di stretta natura socio-familiare;
–
consentire anche al personale a part-time l’esercizio della
libera professione intra ed extramoenia, nonché di accedere alle
responsabilità di struttura;
–
permettere a tale personale tutte le attività professionali che
caratterizzano il rapporto di lavoro di natura medico-dipendente (ivi
comprese guardie, pronte disponibilità, ecc.).
Solo con queste
caratteristiche del rapporto, il part-time potrà risultare
particolarmente idoneo in alcuni settori specialistici e per alcune
tipologie di personale medico (donne-medico, personale medico di età
avanzata o con problemi di salute, specializzazioni poco frequenti e
altamente qualificate, ecc.).
3.
Valutazione dei dirigenti. Composizione e funzione degli Organi di
valutazione
Occorre meglio
precisare, a livello contrattuale, composizione e funzioni del Collegio
tecnico e dei Nuclei di valutazione, attesa la delicatezza e responsabilità
del ruolo loro assegnato nella valutazione dei dirigenti medici,
responsabili di struttura o non.
E così il contratto
dovrà stabilire che la verifica sulle attività professionali e sui
risultati raggiunti è effettuata da un Collegio
tecnico, nominato dal direttore generale, nel rispetto dei seguenti
criteri:
–
il Collegio, composto da cinque membri, è presieduto dal direttore
del dipartimento specifico;
–
dei restanti quattro membri (tutti in possesso della stessa
specializzazione e almeno di pari livello del dirigente valutando, la metà
almeno dei quali di provenienza esterna all’azienda interessata), uno
sarà indicato dall’Ordine dei medici territorialmente competente e uno
proposto dal medico oggetto della valutazione;
–
la verifica deve essere imparziale e di merito, centrata sugli
aspetti tecnico-professionali, basata su parametri tecnico-scientifici
consolidati e validati.
È opportuno che la
verifica anzidetta sia effettuata con periodicità quinquennale (anziché
triennale), ed in caso di valutazione negativa dovrà essere ripetuta dopo
18 mesi.
Anche il Nucleo
di valutazione deve essere un Organo collegiale (almeno 3 membri), di
composizione mista, di alta qualificazione, capace di garantire “terzietà”
di giudizio tra dirigente valutando e suo diretto superiore gerarchico.
L’istruttoria di valutazione dovrà essere eseguita da un medico in
possesso della stessa specializzazione del dirigente valutando.
Naturalmente vanno
puntualmente rispettate, in sede di valutazione, le procedure e le
garanzie di cui all’art. 32 del CCNL ’98/2001, specificando altresì
gli Organi di appello e di risoluzione delle controversie (attivabili in
sede intra ed extraziendale), cui il dirigente possa fare ricorso in caso
di contestazione delle procedure o dei risultati delle valutazioni.
Va infine garantita una
migliore articolazione dei “provvedimenti sanzionatori” conseguenti ad
una eventuale valutazione negativa del dirigente, con rispetto del
principio della gradualità e della proporzionalità della penalizzazione
rispetto alla responsabilità negativa accertata.
4.
Mobilità interna
Occorre un ulteriore
sforzo contrattuale per rendere questo istituto coerente e congeniale ai
fini della miglior collocazione-riconversione del personale
medico-dirigente, a seguito dei previsti processi di razionalizzazione
degli ospedali e dei restanti servizi sanitari pubblici e della
riorganizzazione degli stessi su base dipartimentale: bisogna, insomma, in
certi casi particolari, poter prescindere dal rispetto dell’area e della
disciplina di appartenenza originarie del dirigente.
Ciò premesso, la CIMO
non ritiene che la mobilità all’interno dell’azienda rappresenti
conseguenza, per così dire “ordinaria e diretta”, del conferimento di
uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del CCNL ’98/2001. Se così
fosse, il conferimento degli incarichi sarebbe strumento per realizzare
una mobilità selvaggia all’interno dei servizi sanitari pubblici.
Ed invece, laddove si
rispettassero rigorosamente, come noi chiediamo, le norme di cui
all’art. 13, commi 9 e 12 del CCNL ’98/2001, nonché i criteri
generali concertati in materia di affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 6, c. 1, sub B), ed i criteri
di cui all’art. 28, c. 6, dello stesso CCNL, la mobilità sarebbe più
l’eccezione che la regola in rapporto all’attribuzione dei vari
incarichi dirigenziali.
La CIMO ritiene inoltre
che per l’accoglimento della mobilità a domanda non basti il rispetto
delle procedure di cui all’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, in quanto
possono coesistere più domande di mobilità rispetto ad un nuovo e
diverso incarico, per cui vanno ribaditi alcuni criteri di priorità
nell’accoglimento delle richieste stesse, già presenti nell’art. 81
del D.P.R. 384/90, recentemente abrogato.
Infine, in caso di
mobilità d’urgenza, deve essere codificato (non solo dichiarato
“possibile”) il rispetto del criterio della rotazione tra tutti i
dirigenti dell’équipe interessata.
Da ultimo, la CIMO
avverte l’esigenza che la normativa contrattuale (in una logica di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro) indichi anche la scala di
priorità relativamente alle procedure cui le amministrazioni sono tenute
per la copertura delle “vacanze” che si realizzino nelle loro piante
organiche, e cioè: a) mobilità interna; b) trasferimento; c) concorso o
comunque selezione pubblica. Senza tale ordine di priorità tra le
procedure, procedure che possono comprendere anche l’utilizzo del
criterio della “graduatoria inversa” (oltre a quello della mobilità a
rotazione) in caso di difficoltà nella copertura degli incarichi su
posizioni poco gradite od in sedi disagiate, l’attuale e piena
discrezionalità delle ASL sta determinando una odiosa “mancanza di
trasparenza”, o addirittura abusi amministrativi.
5.
Recesso: garanzie e limiti
A giudizio della CIMO,
in materia di recesso la disciplina contrattuale deve distinguere tra
medici dipendenti con incarichi dirigenziali di struttura, soggetti anche
al recesso ad nutum ex art. 2118 c.c., secondo le procedure di cui
all’art. 36 del CCNL ’94/97 e previo conforme parere del Comitato dei
Garanti ex art. 23 del CCNL ’98/2001, e tutti i medici
dipendenti-dirigenti in quanto tali, per i quali può operare il recesso
per giusta causa ex art. 2119 c.c., naturalmente ove ricorrano documentate
ragioni e previo conforme parere del Comitato dei Garanti ex art. 23 del
CCNL ’98/2001.
Naturalmente per i
dirigenti medici non responsabili di struttura deve valere anche la tutela
reale del posto di lavoro ove, espletate le procedure di conciliazione di
cui all’art. 66 del D.Lgs. 165/2001 o quelle di cui al CCNQ 23/01/2001,
il Giudice del lavoro o l’arbitro unico aditi dichiarino la nullità,
l’invalidità o l’inefficacia del recesso.
Per i responsabili di
struttura opera invece, in casi analoghi, solo la tutela risarcitoria del
danno.
Per quanto attiene le
procedure di conciliazione in caso di recesso, la CIMO-ASMD fa riferimento
al documento già proposto in merito all’ARAN (e consegnato in copia
anche alle altre OO.SS. mediche) in sede di trattativa sulle cosiddette
“code contrattuali”.
Andrà infine
“rivisitato” l’art. 23 del CCNL ’98/2001 (Comitato dei Garanti) al
fine di rendere più tempestivo, efficace, vincolante l’intervento di
garanzia di tale Organismo in materia di recesso, in piena coerenza con
quanto si è già provveduto a fare in sede di CCNL di interpretazione
autentica di tale istituto (contratto stipulato in sede ARAN il
24/10/2001). Ove eventualmente non espresso nei limiti temporali
contrattualmente indicati, il parere si intende negativo rispetto alla
proposta di recesso.
Una forma particolare di
recesso è la risoluzione
consensuale ex art. 22 CCNL ’98/2001, praticabile prioritariamente
in presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali,
cui deve essere legata, secondo la CIMO, la corresponsione di una indennità
supplementare, che può variare da un minimo di due annualità ad un
massimo di cinque annualità del trattamento onnicomprensivo in godimento
del medico interessato, in rapporto inverso all’età del dipendente, cui
competerà altresì la liquidazione immediata dell’indennità premio di
fine servizio.
6.
Relazioni sindacali e contrattazione decentrata
A giudizio della
CIMO-ASMD si impongono, su queste materie, le seguenti evoluzioni
normative:
–
bisogna prevedere, nuovamente ed ufficialmente, un livello
regionale di contrattazione di area medica (i cui esiti siano recepiti con
specifica deliberazione della Giunta regionale),
oltre a quello nazionale e aziendale, in modo che, nell’ambito
delle norme stabilite da un CCNL-quadro piuttosto “leggero”, si
possano definire, nella contrattazione integrativa regionale, specifici
obiettivi, collegati a finanziamenti aggiuntivi, lasciando poi alla
contrattazione aziendale un ruolo prevalentemente attuativo. Un tale
livello avrà anche compiti di indirizzo sulle contrattazioni aziendali e
di controllo sulla omogenea e corretta applicazione locale delle norme
contrattuali, con previsione di interventi regionali di surroga o
sanzionatori in caso di inerzia o di errata applicazione. A livello
regionale, oltre agli obiettivi specifici anzidetti, andranno definiti
pattiziamente almeno le seguenti materie: servizi per l’emergenza;
obblighi di Parte datoriale in tema di assicurazione professionale dei
propri dipendenti medici; carichi di lavoro e dotazioni organiche con
riferimento alle varie specialità; aggiornamento-formazione permanente e
valutazione dei medici; sicurezza; tariffe e finanziamenti; assetto
organizzativo delle aziende e modalità di organizzazione del lavoro, cui
dovrà attenersi l’atto aziendale, di cui all’art. 3, c. 1-bis, del
D.Lgs. 502/92, delle varie aziende; rapporti funzionali tra servizi
ospedalieri e territoriali;
–
va istituito un tavolo specifico e unitario di area medica, anche
se articolato per settori (rapporto di dipendenza; rapporto di
convenzione; contratti atipici; rapporti professionali), le cui materie
siano definite dalle categorie interessate con identiche Controparti, nel
rispetto della contestualità delle norme relative, anche con quelle
proprie del CCNL dell’area della dirigenza non medica;
–
bisogna riconoscere pieno titolo di rappresentanza sindacale (a
livello decentrato e nazionale) sia alle OO.SS. mediche maggiormente
rappresentative (sul piano locale e nazionale), sia alle OO.SS. firmatarie
del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. Come abbiamo già
avuto modo di dire e scrivere, l’eventuale introduzione delle R.S.U.
nell’area della dirigenza medica, mutuandone la disciplina da accordi
privatistici, avrebbe un sicuro significato anticostituzionale. Con queste
premesse, a nostro giudizio: a) bisogna confermare la legittimità
esclusiva della rappresentanza sindacale in sede locale in capo alle
R.S.A., per il pluralismo sindacale di cui esse sole rappresentano
innegabile espressione; b) bisogna eliminare la previsione del vincolo
della sottoscrizione (totale o parziale) del contratto nazionale, ovvero
di quelli regionali o aziendali di categoria, ai fini della legittimazione
sindacale ai vari livelli. Tale legittimazione deve essere legata solo
alla effettiva rappresentatività espressa dalle deleghe sindacali
possedute dalla Organizzazione sindacale interessata, se superiori al
valore-soglia del 5-6% rispetto alla intera categoria sindacalizzata;
–
va precisato contrattualmente che non si considera raggiunta
l’intesa sindacale, qualora essa non venga sottoscritta dalle OO.SS.
rappresentative almeno del 60% dell’intera categoria sindacalizzata
destinataria del contratto;
–
occorre trasferire tra le materie di contrattazione decentrata una
serie di problematiche (anche in tema di organizzazione del lavoro e di
attribuzione degli incarichi dirigenziali) che oggi sono relegate,
impropriamente, tra le materie oggetto di semplice informazione o
consultazione (che occorre codificare debbano avere sempre carattere
“preventivo”) ovvero, tuttalpiù, riservate alla concertazione;
–
bisogna valorizzare lo strumento negoziale dell’intesa come
suggello autorevole di un confronto effettivo e costruttivo tra le Parti
su tutte le materie oggetto di contrattazione, non solo su quelle
attinenti al salario fondamentale e accessorio;
–
bisogna confermare la piena validità di una autonoma area
negoziale della dirigenza medico-veterinaria, con le necessarie e
conseguenti peculiarità economiche e normative;
–
infine, anche nei servizi pubblici essenziali, il diritto
costituzionale dello sciopero deve essere certamente disciplinato e
regolamentato, ma non può mai essere conculcato.
7.
Guardia e pronta disponibilità
Bisogna ulteriormente
qualificare l’istituto contrattuale della guardia attiva quale unico e
vero strumento di continuità assistenziale e prevedere l’esonero, a
domanda, da tale Servizio dei Colleghi che abbiano superato una certa età,
da noi individuata in 58 anni anagrafici od in almeno 27 anni di anzianità
di servizio effettivo.
Occorre inoltre
valorizzare, dopo una stasi di una dozzina d’anni, che ha svilito un
Servizio fondamentale anche in prospettiva dipartimentale, l’istituto
della pronta disponibilità medica, portando il relativo compenso
forfettario per turno di 12 ore a L. 100.000 e rendendo vincolato il
numero massimo (10) dei turni mensili che possono essere coperti dal
singolo medico dirigente.
In subordine al vincolo
assoluto anzidetto, potrebbe essere specificato che deroghe sono possibili
solo in caso di concomitanza delle seguenti quattro condizioni:
eccezionalità del bisogno; temporaneità dell’impegno in deroga,
consenso del dirigente interessato; raddoppio del compenso relativo per
ogni turno eccedente i 10 mensili.
Fuori dalle condizioni
minime anzidette (economiche e normative) la CIMO-ASMD dichiara fin da ora
la sua volontà di disdettare l’istituto della pronta disponibilità per
la inaccettabile divaricazione venutasi a creare tra rischi connessi al
servizio e relativa remunerazione.
8.
Articolazioni e attribuzioni funzionali della dirigenza medica
A giudizio della CIMO,
vanno meglio specificate le attribuzioni funzionali (e quindi il percorso
di carriera) all’interno della dirigenza del ruolo sanitario, marcando
meglio le distinzioni tra dirigenti responsabili di struttura e non.
Ciò è coerente con il
fatto che i dirigenti del ruolo sanitario, con o senza responsabilità di
struttura non possono essere omologabili sul piano: dell’obbligo della
certificazione dell’orario di lavoro; della possibilità dell’impegno
a part-time; del ricorso alle, e del pagamento delle, prestazioni di
lavoro straordinario; dell’esposizione rispetto al recesso ad nutum;
della tutela effettiva del posto di lavoro, ecc.
Ed allora la
progressione di carriera deve invertire i recenti orientamenti, tendenti
tutti all’appiattimento normativo ed economico anche all’interno delle
categorie dirigenti, per riconoscere le seguenti posizioni funzionali: a) incarichi
prevalentemente dirigenziali (Direttore di dipartimento; Direttore di
struttura complessa, altrimenti denominata U.O.; Vice-direttore;
Responsabile di struttura semplice); b) incarichi
prevalentemente professionali (professionista altamente qualificato;
professionista formato; professionista in formazione). Tutti gli incarichi
anzidetti avranno ordinariamente valenza quinquennale.
Per ciascuno degli
incarichi dirigenziali e professionali, il CCNL di lavoro dovrà stabilire
specifici ed adeguati livelli delle relative voci tabellari e delle
indennità, senza alcun pregiudizio anche per una eventuale nuova
distinzione in due livelli della retribuzione tabellare propria dei
dipendenti laureati del ruolo sanitario titolari di incarichi di chiaro
significato dirigenziale, rispetto a quella dei dirigenti con incarichi di
prevalente significato professionale.
La figura del
professionista in formazione sarà rappresentata, in prospettiva, dai
titolari dei contratti di formazione-lavoro (non più solo dagli attuali
specialisti neoassunti), quando cioè questo importante strumento
normativo consentirà, all’interno delle due aree dirigenziali del
Comparto, ai neo-laureati privi del titolo di specializzazione
universitaria (al termine di un periodo retribuito di formazione e
apprendimento di 4-5 anni all’interno del S.S.N. e positivamente svolti,
durante il quale verranno progressivamente addestrati, sotto la guida di
tutors, alla corretta esecuzione di tutte le pratiche professionali, anche
di quelle più impegnative), di accedere, tramite concorso, alla carriera
stabile della dirigenza del ruolo sanitario.
Andranno stabiliti
infine chiari standards operativi per la dirigenza sanitaria,
scientificamente validati, in modo che le verifiche periodiche (del
Collegio tecnico e/o dei Nuclei di valutazione, od Organismi similari)
abbiano dei riferimenti credibili e non si traducano in una arida e
improduttiva certificazione di ottemperanza burocratico-amministrativa.
Il CCNL dovrà anche
stabilire il rapporto tendenziale tra strutture semplici (3) e strutture
complesse (1) nell’ambito degli ospedali e dei Servizi sanitari
pubblici, in modo da dare un indirizzo in tal senso all’atto aziendale
di cui all’art. 3, c. 1-bis, del D.Lgs. 502/92.
Accanto agli anzidetti
rapporti strutturati, è opportuno prevedere nel contratto la possibilità
per le aziende di intrattenere con i medici i seguenti rapporti non
stabilizzati:
a)
medici specializzandi (previa domanda di frequenza da inoltrare al
direttore generale) o, in prospettiva, medici titolari di contratti di
formazione-lavoro;
b)
medici specialisti collaboratori esterni. In questa tipologia
potrebbero essere ricompresi sia i rapporti con “medici specialisti
gettonisti” attivati con contratti semestrali, rinnovabili per un
massimo di due volte, ai fini dell’esecuzione dei turni di guardia
medica (eventualmente supportati da personale medico stabilizzato), ovvero
quelle forme di contratto-consulenza ex art. 15-octies del D.Lgs. 502/92
da attivare, con impegno a tempo parziale e per obiettivi definiti, con
professionisti qualificati, anche se eventualmente già in quiescenza.
9.
Trattamento economico fondamentale ed accessorio
Alla CIMO-ASMD paiono
realistiche e doverose le seguenti richieste:
–
di mantenere anche nel prossimo quadriennio l’attuale
denominazione delle voci retributive;
–
di incrementare dello 0,92% il monte-salari consolidato al
31/12/2000 (cumulando poi tale somma al monte-salari consolidato al
31/12/2001) per destinarlo a compensare (in analogia con quanto già
avvenuto per il Comparto sanitario) la variazione in aumento, decisa dal
Governo Amato, del tasso di inflazione programmato per il 2001 dall’1,1%
all’1,7% (+ 0,6%), e parte (+ 0,32%) del differenziale registrato tra
inflazione programmata e reale relativo allo stesso anno. Tali risorse
andranno attribuite ai medici dipendenti, a far data dall’1/01/2002,
sotto forma di incremento dello stipendio tabellare, anche per supplire in
parte alla cronica inadempienza di Parte pubblica circa l’impegno di
corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale, pur trattandosi, in
questo caso, più propriamente di “code contrattuali” relative al
precedente contratto;
–
di computare, sul monte-salari consolidato al 31/12/2001 e
comprensivo dell’anzidetto 0,92% sul monte-salari 2000, un beneficio del
6% complessivo a regime per il rinnovo del 1° biennio economico del CCNL
di area medica, così distribuito: per 2/3 (ovvero 4%) a favore della
retribuzione tabellare, dell’indennità di specificità medica e della
parte fissa della retribuzione di posizione, nonché del fondo per le
particolari condizioni di lavoro (che è fermo dalla sua costituzione e
che richiede una voce specifica per riconoscere i rischi professionali
particolari legati alle emergenze); per 1/3 (cioè 2%) a favore della
retribuzione di posizione, parte variabile, e per la retribuzione di
risultato. La decorrenza degli incrementi anzidetti, divisi in parti
uguali al loro interno ed in ragione d’anno, potrebbe avvenire
dall’1/11/2002 e dall’1/11/2003: si avrebbe così un incremento
complessivo della retribuzione dei medici dipendenti (a regime del 1°
biennio economico) del 6%, che è esattamente la risultante
dell’inflazione programmata del periodo e del differenziale registrato
tra inflazione programmata e reale nel biennio precedente (quindi nei
limiti degli accordi sul costo del lavoro del 1992-1993, che sono peraltro
assai penalizzanti per le categorie dirigenti);
–
di incrementare, sul monte-salari consolidato al 31/12/2003, le
risorse per il rinnovo del CCNL 2004-2005 di area medica di una misura
percentuale pari alla somma dell’inflazione programmata del periodo e
dell’intero differenziale tra inflazione programmata e reale registrato
nel biennio precedente (2002-2003). Per il 2° biennio economico (con
decorrenza dei benefici 1/07/2004 e 1/07/2005) si propone di utilizzare le
risorse per i 4/5 sulle stesse voci fisse del CCNL 1° biennio e per 1/5
sulle stesse voci dinamiche del 1° biennio;
–
di riconoscere al nuovo incarico dirigenziale del Vice direttore
uno specifico trattamento economico di 3.500.000 lire annue lorde, erogate
per 13 mensilità;
–
il minore investimento del CCNL di lavoro sulle voci dinamiche
della retribuzione non significa sottovalutazione dell’importanza di
tali componenti retributive, ma che esse devono trovare negli investimenti
mirati delle Regioni la loro fonte di finanziamento prevalente e
crescente. Noi riteniamo infatti che a regime del quadriennio 2002-2005 la
retribuzione dinamica debba rappresentare dal 20 al 30% dell’intera
retribuzione medico-dipendente (indennità di esclusività di rapporto
esclusa);
–
in particolare, il salario
accessorio di risultato dovrà trovare nuove risorse finanziarie e più
snelli meccanismi attuativi, capaci comunque di far percorrere
all’istituto il processo inverso rispetto al blocco, prima, ed alla
spogliazione, poi, intervenuti fin dai primi anni ’90. Ed allora
andranno trovati strumenti normativi efficaci per: garantire al premio di
risultato un sicuro flusso mensile (con il sistema degli
acconti-conguagli); coniugare meglio produttività d’équipe ed
individuale; togliere ai Nuclei di valutazione (che devono essere Organo
collegiale, qualificato e “terzo” rispetto agli interessi
contrapposti) un eccesso di spazi discrezionali nella valutazione dei
risultati; evitare una contrattazione individuale dei budgets e degli
obiettivi, essendo il nostro, comunque, un lavoro d’équipe. È evidente
come le risorse aggiuntive (rispetto a tutte quelle oggi previste) per
finanziare adeguatamente la retribuzione di risultato, vadano assicurate,
con oneri crescenti a carico delle Regioni rispetto a quelli a carico
dello Stato, anche introducendo modifiche legislative che consentano di
destinare ai medici dipendenti una parte delle risorse derivate dai
tickets di partecipazione dei cittadini alle spese delle prestazioni
sanitarie o dagli incrementi delle imposizioni fiscali motivate anche da
ragioni sanitarie, ovvero ancora “ritornando alla categoria” una parte
del differenziale tra ricavi e costi di gestione delle realtà operative
ospedaliere che abbiano registrato un indice positivo tra i due parametri
anzidetti. Andrà infine chiarito, a proposito di tale istituto: che la
disarticolazione dello specifico fondo aziendale con assegnazione delle
risorse, a cascata, alle articolazioni aziendali, alle varie unità
operative, ai singoli dirigenti delle stesse U.O., naturalmente collegate
ai programmi ed agli obiettivi prestazionali concordati, dovrà essere
trasparente e negoziata; che gli obiettivi vanno assegnati formalmente e
preventivamente a tutti i dirigenti dell’unità operativa, che possono
accettarli o no; che se il singolo dirigente non accetta l’obiettivo e
non concorre ai risultati connessi, non può aver diritto alla
retribuzione di risultato; che se l’obiettivo prestazionale è
raggiunto, non c’è ragione di negare la retribuzione di risultato,
anche se non è stato prestato l’eventuale extraorario teoricamente
preventivato, a meno che lo stesso extraorario non sia stato considerato
obiettivo prestazionale; che comunque non può essere reso un extraorario
individuale superiore alle 4 ore settimanali.
10.
Libera professione, consulti, consulenze
Occorre riportare
urgentemente al competente tavolo della negoziazione tra le Parti gli
istituti anzidetti, se si vuole recuperare (dopo la recente indigestione
di interventi autoritativi in materia) consenso tra gli operatori e
l’indispensabile “senso di appartenenza” alla propria struttura
sanitaria pubblica.
La libera professione,
intramuraria ed extramuraria, è un diritto del medico dipendente ed una
risorsa per il Servizio sanitario pubblico che, attraverso tali attività:
acquisisce pazienti e risorse economiche; amplia l’offerta di
prestazioni; trattiene al proprio interno professionalità, che verrebbero
altrimenti attratte dalla più remunerativa “sanità privata”; può
competere senza eccessivi handicaps con le strutture sanitarie private.
Ferma restando la
competenza regionale anche in materia di disciplina della libera
professione medica, bisogna modificare l’attuale normativa di legge in
materia di esclusività di rapporto. In particolare, il rapporto esclusivo
non deve essere obbligatorio per i neo-assunti e l’eventuale scelta per
tale rapporto (come è per l’opzione per la libera professione
extramoenia) deve poter essere reversibile. Basterà, in tal senso,
notificare con preavviso di 6 mesi alla propria amministrazione tale
volontà perché si realizzi la trasformazione del rapporto.
Chi vorrà confermare il
rapporto esclusivo, tuttavia, manterrà la specifica indennità
contrattuale di esclusività di rapporto.
Tutti i medici
dipendenti potranno esercitare libera professione, extraorario di lavoro,
nel proprio studio privato, anche se nei limiti della specifica disciplina
pattizia per i medici a rapporto esclusivo (cosiddetta “intramoenia
allargata”).
I medici che
confermeranno, od opteranno per, l’esercizio extramurario della libera
professione, saranno invece soggetti solo ai vincoli tariffari e
deontologici propri dell’Ordine professionale competente e potranno
svolgere la libera professione anche presso strutture e case di cura
private non accreditate col S.S.N., anche se tali attività andranno
comunque comunicate al direttore generale della propria azienda, che potrà
vietarle solo se manifestamente concorrenti rispetto all’attività
istituzionale svolta dal dirigente nella struttura pubblica di
appartenenza.
È opportuno che la
libera professione intramuraria sia soggetta allo stesso regime fiscale e
ad alcune regole proprie della libera professione extramuraria (tassazione
come reddito autonomo; partita IVA; detraibilità delle spese;
fatturazione in proprio; accreditamento; pubblicità; rapporto diretto con
enti ed assicurazioni, ecc.), anche se definite e mediate attraverso una
specifica negoziazione collettiva e regolamentazione aziendale in
proposito.
Alle aziende verrà
riconosciuta una quota della tariffa libero-professionale in rapporto
all’utilizzo di propri ambienti, personale, attrezzature ed
organizzazione, ma senza prevedere quote di fondo-comune, od altri
meccanismi perequativi.
I medici che esercitano
la libera professione extramuraria non potranno essere penalizzati né
normativamente nella carriera (incarichi di strutture semplici o
complesse), né economicamente rispetto ad istituti contrattuali propri
del rapporto di lavoro dipendente, a parità di orario contrattuale e di
resa professionale nei confronti degli intramoenisti, anche se ovviamente
non potranno percepire l’indennità di esclusività di rapporto.
Una forma particolare di
libera professione intramoenia è la cosiddetta “libera
professione aziendale”, attraverso la quale l’azienda, ad
integrazione della propria attività istituzionale, può acquisire
prestazioni aggiuntive dai propri dirigenti, retribuendole in modo
forfettario, specie per fronteggiare e ridurre le liste d’attesa, per
garantire le urgenze, per supplire alle carenze delle dotazioni organiche
mediche e veterinarie non altrimenti rimediabili.
Perché tali attività
aggiuntive, e la loro remunerazione, non producano discriminazioni e
ingiustizie intracategoriali, è tuttavia essenziale che esse vengano
finanziate con risorse proprie delle aziende, non sottraendo cioè risorse
ai fondi contrattuali ex artt. 50, 51, 52 del CCNL ’98-2001.
Infine, anche gli
istituti delle consulenze e dei consulti hanno bisogno di una rilettura in
senso liberale, togliendo i vincoli burocratici e chiarendo gli aspetti
fiscali controversi, che oggi ne ostacolano l’esercizio.
11.
Aggiornamento e formazione permanente
L’aggiornamento e la
formazione permanente sono un obbligo per i medici già inseriti nel mondo
del lavoro, oltre che rappresentare preciso interesse dell’azienda e dei
pazienti.
A tal fine dovranno
essere fruiti, nell’arco della vigenza normativa del contratto
quadriennale, i crediti formativi specificamente previsti, ivi compresa,
in coerenza con quella disciplina, la possibilità di un’attività
formativa, cumulativa e programmata, della durata di 3 mesi (trimestre
sabbatico).
L’obbligatorietà di
tali tipi di formazione (ECM) comporta il totale rimborso dei costi da
parte del Servizio sanitario regionale.
L’obbligo della
formazione permanente va favorito con adeguati meccanismi contrattuali di
tipo premiale. Le specifiche normative regolamentari prevederanno altresì
penalizzazioni per il direttore generale, il direttore amministrativo, il
direttore sanitario, nonché per i singoli medici inadempienti in materia.
Lo strumento
contrattuale di categoria deve, inoltre, contribuire a modificare gli
attuali rapporti tra Ospedali e
Università, e relativo personale medico dipendente e universitario.
Ribadito che i compiti
di assistenza, studio, didattica e ricerca sono comuni ai medici
ospedalieri e a quelli universitari, anche se con diversa incidenza
percentuale dei relativi impegni, occorre:
–
integrare Ospedali e Università, con le rispettive strutture ed il
relativo personale, ai fini della formazione specialistica dei medici e
dei chirurghi, e del restante personale sanitario, nonché
dell’aggiornamento e della formazione permanente dei Colleghi già
inseriti nel mondo del lavoro, e quindi
–
che i medici dipendenti, e le loro OO.SS. di categoria, abbiano
pari titolo delle componenti universitarie nella definizione dei protocolli
d’intesa tra Regioni e Università (sia ai fini formativi che
assistenziali), nonché nella regolamentazione (nelle aziende sanitarie e
negli IRCCS) dei “rapporti in attuazione delle predette intese”;
–
che gli istituti del rapporto di lavoro (diritti e doveri) siano
resi fortemente omogenei tra medici dipendenti e universitari, anche per
evitare discriminazioni nelle realtà ospedaliere a gestione mista;
–
che cessi il malcostume della colonizzazione universitaria sui
posti di responsabilità dirigenziale apicale delle piante organiche
mediche degli Ospedali pubblici.
12.
Finanziamenti extracontrattuali
È evidente come non si
possano caricare sulle già scarse risorse per i rinnovi contrattuali
dell’ex pubblico impiego gli oneri che si rendono necessari:
–
per garantire continuità di flusso finanziario al “trattamento
economico aggiuntivo” che compete al personale che ha optato per il
rapporto esclusivo. Un alleggerimento di tale onere sarà possibile non
appena la nuova disciplina in materia di incompatibilità prevederà la
reversibilità del rapporto esclusivo, ma i benefici economici derivanti
da tale possibilità dovranno essere, in parte, riimpiegati per sanare le
discriminazioni economiche che oggi penalizzano quanti abbiano optato per
la libera professione extramuraria;
–
per istituire e finanziare i contratti di formazione-lavoro.
Ed allora è
indispensabile che agli oneri di tali investimenti, di chiara natura
ordinamentale generale, provveda direttamente lo Stato.
13.
Aspetti assicurativi del medico dipendente-dirigente
Le proposte della
piattaforma CIMO in materia sono le seguenti:
a)
obbligatorietà dell’assicurazione RC professionale (ove i
singoli operatori risultino essere assicurati per il proprio fatto) per
ciascun aspetto della vita professionale dei dirigenti medici (compresa,
quindi, la responsabilità dirigenziale in ogni sua componente, quella
contabile per i titolari di budget, quella datoriale per chi assuma la
qualifica di “datore di lavoro” ex D. Lgs. 626/94 e affini) a cura e
spese della ASL di appartenenza, con massimali adeguati;
b)
la copertura assicurativa deve comprendere la colpa grave
(escludendo, quindi, solo il dolo), con conseguente rinuncia
all’esercizio della rivalsa da parte della ASL (rivalsa che, in termini
contrattuali, non avrebbe alcun senso se i singoli operatori sono
assicurati), e contestuale disapplicazione degli artt. 18, 19, 22 e 23 del
D.P.R. 3/57 (la disapplicazione è possibile, trattandosi di materia
regolamentata dal CCNL, ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 29/93 e
s.m. ed i.);
c)
in subordine, rispetto a quanto previsto al punto 2, la copertura
assicurativa obbligatoria potrebbe escludere la colpa grave, lasciando
alla libera determinazione del medico di provvedere a coprire questo
rischio, senza alcun obbligo di contribuzione obbligatoria (come oggi
previsto ex art. 24, c. 3, del CCNL 8/06/2000);
d)
la assicurazione RC obbligatoria deve estendersi anche al pagamento
delle spese legali e peritali che il dirigente debba sopportare quando
indagato (per morte o lesioni) o convenuto (in sede civile) per fatto
avvenuto in occasione di servizio, a prescindere dall’esito del
giudizio. Va fatto salvo il diritto del dirigente di scegliere il
difensore o il perito di propria fiducia, eventualmente (ma non
obbligatoriamente) coincidente con quello scelto dalla ASL. Le competenze
del fiduciario prescelto vanno liquidate secondo la rispettiva tariffa
professionale, calcolata nei minimi ivi previsti;
e)
la costituzione del Fondo di cui all’art. 24 del CCNL 8/06/2000
va mantenuta, attribuendo al medesimo una valenza regionale, con poteri di
controllo sulla congruità dell’assicurazione stipulata da ciascuna ASL
rispetto al contratto assicurativo-base predisposto dalla Commissione
paritetica di cui al citato art. 24 (una volta effettuato il doveroso
screening sulle singole situazioni di rischio aziendale) e funzioni di
perequazione sulla spesa ad esso destinata, laddove le risorse della
singola ASL risultino insufficienti per il pagamento del premio
assicurativo;
f)
obbligatorietà della copertura assicurativa RCA anche per quei
dirigenti che siano costretti all’uso di automobili aziendali, ovvero
autorizzati, nell’esercizio delle proprie funzioni, all’uso di mezzo
proprio. Questa copertura deve comprendere anche le conseguenze dannose
verificatesi ai danni del conducente del mezzo ed al mezzo stesso, in modo
da evitare che il decesso e le lesioni patite dal dirigente per causa di
servizio siano prive della necessaria garanzia assicurativa.
14.
Previdenza integrativa
La materia è oggetto di
riserva di legge e la disciplina già resa al riguardo (D. Lgs. 21 aprile
1993, n. 124, rilanciato dalle successive leggi 335/95 e 449/97) non è
stata ancora completata, rallentando così l’operatività dei due nuovi
istituti previdenziali (TFR e fondi complementari).
Nelle more si è avuto
solo il varo del DPCM 20/12/1999, pubblicato il 15/05/2000, che –
recependo l’accordo tra ARAN e Organizzazioni sindacali del 29/07/99 –
ha precisato talune modalità pregiudiziali in rapporto: alle prestazioni
erogabili, al finanziamento, ai destinatari, alle opzioni individuali,
alle risorse, al regime fiscale, agli Organi di gestione e controllo.
Altre integrazioni sono
state introdotte, più recentemente, dall’art. 74 della vigente legge
finanziaria (per il 2001) e dal DPCM 2 marzo 2001.
Resta tuttavia ancora
necessario completare il quadro normativo che consenta la “partenza”
del TFR e dei fondi, cosa a cui provvederà la prossima finanziaria (per
il 2002) o, meglio, il “collegato previdenziale” in esecuzione di
apposita delega.
Ciò premesso, passiamo
alle “competenze contrattuali” in materia e alla posizione della
CIMO-ASMD.
Per il TFR (vedi art. 7
della legge 335/95), la precisazione delle modalità di passaggio per i
dipendenti in servizio a tutto il 2000, è rimessa appunto alla
contrattazione collettiva nell’ambito dei singoli Comparti, e aree
dirigenziali, con competenza anche di adeguare la struttura retributiva e
contributiva del personale dipendente, a tal fine.
Quanto ai fondi, fonti
istitutive degli stessi saranno ancora i contratti collettivi di Comparto,
e delle relative aree dirigenziali, che dovranno anche garantire la
partecipazione negli Organi di amministrazione e controllo,
l’individuazione dei modelli gestionali ed i requisiti di accesso alle
prestazioni.
In conclusione, pur
dovendosi necessariamente attendere in materia le disposizioni della
prossima legge finanziaria, è già necessario intervenire prché i
prossimi contratti, chiamati a facilitare il passaggio ai nuovi istituti,
consentano di recuperare con immediatezza un rilievo al futuro trattamento
previdenziale, minato dall’abbattimento della tutela obbligatoria e
dall’eliminazione (in prospettiva) dell’indennità di fine servizio.
Prevedibilmente nel 2002
si concretizzerà l’avvento del TFR, mentre i fondi potranno divenire
operativi, al più, dal 2003, anni che rientrano entrambi nella competenza
normativa del prossimo CCNL di area medica.
In tale prospettiva, la
CIMO-ASMD, a miglior tutela della categoria nella delicata fase della
trasformazione del quadro normativo previdenziale, chiede:
–
di ridurre i tempi di attuazione per i fondi, cui sono interessati
i medici a media e bassa anzianità;
–
di rendere effettivamente facoltativa la scelta di iscrizione al
fondo, senza alcuna imposizione d’obbligo (anche in futuro);
–
di rendere ugualmente opzionale la scelta di trasferire, o meno, il
maturato della indennità di fine servizio (buonuscita) al fondo;
–
di potenziare l’apporto contributivo del datore di lavoro al
fondo;
–
di evitare di destinare direttamente una quota dei futuri
incrementi contrattuali al fondo, per non penalizzare i non optanti;
–
di accreditare le quote di TFR al fondo con coperture effettive (e
non virtuali), come ora previsto;
–
di costituire anche per i dipendenti pubblici “fondi aperti”, e
non chiusi, per consentire in ogni momento i migliori rendimenti;
–
di stabilire l’erogazione della prestazione al momento della
cessazione del rapporto, e non al 65° anno di età, che darebbe alla
stessa carattere assicurativo e non più previdenziale.
Conclusioni
La CIMO-ASMD si riserva,
in ogni momento, di produrre integrazioni o modificazioni al presente
primo documento di piattaforma contrattuale di area medica 2002-2005.
La scrivente
Organizzazione osserva con preoccupazione come le risorse finanziarie
iscritte a bilancio nella finanziaria per il triennio 2002-2004 per il
rinnovo dei contratti dell’ex pubblico impiego siano insufficienti a
garantire i pur minimi incrementi previsti dagli accordi sul costo del
lavoro, operanti ormai da quasi un decennio.
L’invito a tutte le
Parti in indirizzo è di provvedere ad adeguare urgentemente e
convenientemente le risorse anzidette.
Qualora, poi, le Parti
pubbliche complessivamente intese non dessero segnali di “discontinuità”
rispetto agli scandalosi ritardi nei rinnovi contrattuali, che hanno
caratterizzato almeno l’ultimo decennio di malgoverno, la rivendicazione
contrattuale della CIMO-ASMD perderebbe l’attuale carattere di
moderazione.
Con vivi ossequi.
Il Presidente Nazionale della CIMO-ASMD
Dott.
Stefano Biasioli
Roma
21 dicembre 2001
Per
lo SNAMI Ospedalieri – Dott. Marcello Costa Angeli
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