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E' sempre più diffusa la polemica tra le
Amministrazioni e i Medici sugli orari straordinari o gli orari fatti in più
del contrattuale, per il contrasto esistente tra la necessità Aziendale di
imporre il recupero delle ferie pregresse non monetizzabili, l'interesse del
medico al giusto riposo e del cittadino ad avere un medico non stressato
pronto a curarlo. Di fatto assistiamo al susseguirsi di turni stressanti con
guardie su 12 ore notturne non seguite dai riposi necessari, o turni di
reperibilità con chiamate attive non seguite dai riposi compensativi
adeguati, e al progressivo accumulo di giorni di lavoro e orari in più
annuali, la cui entità non può essere compensata con i piccoli incentivi
dello stipendio di risultato, che appaiono ridicoli ed offensivi in
relazione alle ore di lavoro realmente effettuate. Le amministrazioni, per
ridurre il valore dei debiti (di cui fa parte il monte ore delle ferie non
utilizzate da personale per via dei riposi usufruiti in relazione ai lavori turnanti effettuati), attualmente cercano di imporre assenze periodiche
programmate al di fuori dei classici periodi di ferie, o addirittura
producono documenti del tutto illegali di CANCELLAZIONE delle ferie
pregresse non usufruite alla scadere dell'anno solare.
Nel primo caso si grava per lunghi
periodi sul lavoro di chi rimane (che dovrà fare doppi e tripli turni e
lavorare molto di più) ma spesso si assiste alla impossibilità di fatto ad
assentarsi per non venire meno agli obiettivi annuali di budget divisionali,
ricadendo nell'ipotesi di cancellazione delle ferie non godute (illegale).
Ancora più scottante è la problematica
della scomparsa delle ore straordinarie, che non si configurano più come
tali se non effettuate in regime di chiamata in pronta disponibilità, e che
devono essere o recuperate o retribuite (e la retribuzione è a valori
addirittura inferiori al valore delle ore di normale lavoro!!).
Lo straordinario è stato praticamente
annullato con l'applicazione della Dirigenza, ma di fatto tutti svolgono
tante ore in più per il raggiungimento dei valori di budget, o per la
necessità di coprire la turnistica della guardia, da compensare con riposi
che non si riescono mai a fare.
Nel nuovo contratto in trattativa si
parla molto del problema della compensazione di tali ore, e della eventuale
abrogazione anche delle ore di aggiornamento professionale, aggravando
ulteriormente il problema.
La esemplare sentenza sotto riportata,
risalente al 1999, va ricordata quale diritto che è rimasto comunque
presente, al di là dei contratti intervenuti successivamente, e che si può
fare valere nelle DEU decentrate per la difesa dei propri diritti.
Marcello Costa Angeli
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Fruizione del riposo settimanale con modalità irregolari - Dà
diritto ad un indennizzo per usura psico-fisica.
Il lavoratore retribuito in misura fissa
mensile, il quale, in violazione delle norme di tutela contenute nell'art.
36, 3° comma, Cost. e 2109, 1° comma, cod.civ., abbia prestato attività
lavorativa in giornate destinate al riposo settimanale con definitiva
perdita dello stesso e, quindi, della possibilità di recupero delle energie
fisiche e mentali che il riposo è finalizzato a salvaguardare, ha diritto:
1)
alla retribuzione giornaliera (al sensi dell'art. 2126, 2° comma, cod.civ.)
per il lavoro prestato nel giorno di riposo, in quanto la normale
retribuzione mensile compensa solo sei giorni di lavoro la settimana e un
giorno di riposo;
2) a
una maggiorazione retributiva per la maggiore penosità del lavoro domenicale
nel caso in cui la prestazione sia stata resa nella giornata di domenica;
3) a
un'attribuzione patrimoniale di natura non retributiva ma risarcitoria del
danno (usura psicofisica) derivante dal mancato o irregolare godimento del
riposo a causa della inadempienza del datore di lavoro, il quale compie una
scelta organizzativa in contrasto con norme imperative poste a tutela di
diritti fondamentali del prestatore. Ove vi sia attribuzione del riposo
settimanale, ma le modalità siano tali da non consentirne la fruizione per
24 ore consecutive, il caso non è equiparabile a quello della totale assenza
del riposo settimanale perché non si verifica un inadempimento ma un
inesatto adempimento della prestazione dovuta. La diversità, sul piano
concettuale, di queste due situazioni giuridiche non può non riflettersi
sulle conseguenze da esse prodotte in termini di lesione del diritto (al
riposo) costituzionalmente protetto. I1 frazionamento del riposo settimanale
non comporta, infatti, come invece la sua mancata fruizione senza recupero,
una prestazione di lavoro aggiuntiva ed eccedente quella già compensata con
la retribuzione mensile e perciò non può determinare l'insorgenza, per il
lavoratore, del diritto a un compenso di natura retributiva analogo a quello
riconosciuto per il caso di mancata
fruizione (salva la eventuale maggiorazione per la penosità del lavoro
domenicale, ove il frazionamento del riposo comporti lavoro in questa
giornata) ma soltanto il diritto a un'attribuzione patrimoniale che ha
natura risarcitoria, non retributiva, essendo diretta non già a compensare
una prestazione di lavoro eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma
a indennizzare il lavoratore medesimo per il titolo (autonomo e diverso)
rappresentato dal godimento irregolare del riposo e dalla conseguente usura
psicofisica (Cassazione Sezione Lavoro n. 3233 del
3 aprile 1999, Pres. Sommella, Rel. Coletti). 
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