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Sentenza in merito al recupero delle ore straordinarie

E' sempre più diffusa la polemica tra le Amministrazioni e i Medici sugli orari straordinari o gli orari fatti in più del contrattuale, per il contrasto esistente tra la necessità Aziendale di imporre il recupero delle ferie pregresse non monetizzabili, l'interesse del medico al giusto riposo e del cittadino ad avere un medico non stressato pronto a curarlo. Di fatto assistiamo al susseguirsi di turni stressanti con guardie su 12 ore notturne non seguite dai riposi necessari, o turni di reperibilità con chiamate attive non seguite dai riposi compensativi adeguati, e al progressivo accumulo di giorni di lavoro e orari in più annuali, la cui entità non può essere compensata con i piccoli incentivi dello stipendio di risultato, che appaiono ridicoli ed offensivi in relazione alle ore di lavoro realmente effettuate. Le amministrazioni, per ridurre il valore dei debiti (di cui fa parte il monte ore delle ferie non utilizzate da personale per via dei riposi usufruiti in relazione ai lavori turnanti effettuati), attualmente cercano di imporre assenze periodiche programmate al di fuori dei classici periodi di ferie, o addirittura producono documenti del tutto illegali di CANCELLAZIONE delle ferie pregresse non usufruite alla scadere dell'anno solare.

Nel primo caso si grava per lunghi periodi sul lavoro di chi rimane (che dovrà fare doppi e tripli turni e lavorare molto di più) ma spesso si assiste alla impossibilità di fatto ad assentarsi per non venire meno agli obiettivi annuali di budget divisionali, ricadendo nell'ipotesi di cancellazione delle ferie non godute (illegale).

Ancora più scottante è la problematica della scomparsa delle ore straordinarie, che non si configurano più come tali se non effettuate in regime di chiamata in pronta disponibilità, e che devono essere o recuperate o retribuite (e la retribuzione è a valori addirittura inferiori al valore delle ore di normale lavoro!!).

Lo straordinario è stato praticamente annullato con l'applicazione della Dirigenza, ma di fatto tutti svolgono tante ore in più per il raggiungimento dei valori di budget, o per la necessità di coprire la turnistica della guardia, da compensare con riposi che non si riescono mai a fare.

Nel nuovo contratto in trattativa si parla molto del problema della compensazione di tali ore, e della eventuale abrogazione anche delle ore di aggiornamento professionale, aggravando ulteriormente il problema.

La esemplare sentenza sotto riportata, risalente al 1999, va ricordata quale diritto che è rimasto comunque presente, al di là dei contratti intervenuti successivamente, e che si può fare valere nelle DEU decentrate per la difesa dei propri diritti.

Marcello Costa Angeli
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Fruizione del riposo settimanale con modalità irregolari - Dà diritto ad un indennizzo per usura psico-fisica.

Il lavoratore retribuito in misura fissa mensile, il quale, in violazione delle norme di tutela contenute nell'art. 36, 3° comma, Cost. e 2109, 1° comma, cod.civ., abbia prestato attività lavorativa in giornate destinate al riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso e, quindi, della possibilità di recupero delle energie fisiche e mentali che il riposo è finalizzato a salvaguardare, ha diritto:

1) alla retribuzione giornaliera (al sensi dell'art. 2126, 2° comma, cod.civ.) per il lavoro prestato nel giorno di riposo, in quanto la normale retribuzione mensile compensa solo sei giorni di lavoro la settimana e un giorno di riposo;

2) a una maggiorazione retributiva per la maggiore penosità del lavoro domenicale nel caso in cui la prestazione sia stata resa nella giornata di domenica;

3) a un'attribuzione patrimoniale di natura non retributiva ma risarcitoria del danno (usura psicofisica) derivante dal mancato o irregolare godimento del riposo a causa della inadempienza del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative poste a tutela di diritti fondamentali del prestatore. Ove vi sia attribuzione del riposo settimanale, ma le modalità siano tali da non consentirne la fruizione per 24 ore consecutive, il caso non è equiparabile a quello della totale assenza del riposo settimanale perché non si verifica un inadempimento ma un inesatto adempimento della prestazione dovuta. La diversità, sul piano concettuale, di queste due situazioni giuridiche non può non riflettersi sulle conseguenze da esse prodotte in termini di lesione del diritto (al riposo) costituzionalmente protetto. I1 frazionamento del riposo settimanale non comporta, infatti, come invece la sua mancata fruizione senza recupero, una prestazione di lavoro aggiuntiva ed eccedente quella già compensata con la retribuzione mensile e perciò non può determinare l'insorgenza, per il lavoratore, del diritto a un compenso di natura retributiva analogo a quello riconosciuto per il caso di mancata
fruizione (salva la eventuale maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale, ove il frazionamento del riposo comporti lavoro in questa giornata) ma soltanto il diritto a un'attribuzione patrimoniale che ha natura risarcitoria, non retributiva, essendo diretta non già a compensare una prestazione di lavoro eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma a indennizzare il lavoratore medesimo per il titolo (autonomo e diverso) rappresentato dal godimento irregolare del riposo e dalla conseguente usura psicofisica
(Cassazione Sezione Lavoro n. 3233 del 3 aprile 1999, Pres. Sommella, Rel. Coletti).

 

 

 




















 

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