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ORARIO DI LAVORO - LE NUOVE NORME
Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2004, n. 192)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della
direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e per le pari opportunità;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "delle Forze armate e di
polizia," e "ordine e sicurezza pubblica, di difesa e";
b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Non si
applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate,
nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in
relazione alle attività operative specificamente istituzionali.";
c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: "alla scadenza del periodo di
riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla scadenza
del periodo di riferimento";
d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie
di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive
in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per
le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.";
e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. La valutazione
dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del
datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie
pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due
anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui
sono adibiti i lavoratori stessi";
f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. Sanzioni
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età
del bambino, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le
categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c),
dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro
dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore
anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e' punita
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e
10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro,
per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e' punita
con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5,
commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se
la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata
nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione
amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e'
soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e
per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.";
g) all'articolo 19, comma 2, le parole: "e le disposizioni aventi carattere
sanzionatorio" sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle
finanze
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli;
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