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LA DENUNCIA

 

 IL TRIBUNALE DI MILANO SOSPENDE L'ESECUTIVITA' DELLE CARTELLE ONAOSI 
 

      L’Avv. Enrico Pennasilico ci comunica che il Presidente del Tribunale di Milano Sez. Lavoro ha sospeso l’esecutività delle cartelle ONAOSI  così accogliendo le domande formulate in un ricorso di numerosi sanitari.

 

      In altro ricorso altro Giudice del Tribunale di Milano ha pure sospeso l’esecutività delle cartelle ONAOSI.

 

 

Milano 10/10/2007

 

Alcune istruzioni operative in merito alla vicenda ONAOSI

 

  • La Finanziaria del 2003 aveva previsto il contributo obbligatorio ONAOSI di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani (farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari) nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della stessa fondazione, che ne fissava misura e modalità di versamento.
  • La Finanziaria 2007, su pressioni delle categorie interessate, ha poi ripristinato la normativa precedente.
  • Pertanto, dal 1° gennaio 2007, il contributo obbligatorio a favore della Fondazione ONAOSI è posto a carico unicamente dei sanitari pubblici dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali.
  • Nel periodo intercorso tra le due leggi ( in data 27 novembre 2004) è stata sollevata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo della finanziaria 2003 che ha introdotto la contribuzione per tutti.
  • A giugno 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa che attribuiva al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI la fissazione della misura del contributo per gli anni dal 2003 al 2006, facendo così venire meno l’obbligo del relativo versamento.
  • Nonostante quanto sopra, per i Sanitari che non hanno provveduto al pagamento del contributo per gli anni pregressi, la Fondazione ONAOSI ha avviato la procedura per richiedere il pagamento a mezzo cartella esattoriale.
  • Si segnala che queste cartelle esattoriali costituiscono titoli esecutivi e innescano il procedimento di riscossione coattiva (emissione di avvisi di mora, pignoramento, fermo amministrativo dei veicoli, ecc.), che può venire sospeso solo dalla proposizione di un formale ricorso al Giudice del lavoro competente per territorio da fare entro i 40 giorni dalla notifica della cartella medesima
  • Il Sanitario interessato a ricorrere ( per il tramite di quanto approntato dal nostro Ordinerei Medici di Milano ) trova sul nostro sito www.omcwomi.it un preventivo accordo sui costi complessivi della causa con il professionista operativo nel nostro Foro di competenza e può praticare la via giudiziale attraverso il ricorso avanti la sezione lavoro del Tribunale territorialmente competente (quello di residenza del ricorrente) da effettuare entro 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
  • Questa azione ( anche se non esente da modesti costi ) è l’unico mezzo idoneo a impedire che la cartella esattoriale divenga esecutiva

 

    1. Nell’attesa del ricorso legale, e anche a coloro che non possano farlo per i ritardo nei tempi di scadenza,  si consiglia intanto di inviare con raccomandata il FAC-SIMILE presentato in calce alla presente per richiedere lo sgravio degli importi illegittimamente iscritti a ruolo e richiesti a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sopramenzionata.
    2. Nella nota viene fatta esplicita riserva di richiedere, se del caso, il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare dal comportamento omissivo dell’ONAOSI e/o del Concessionario alla Riscossione.
    3. L’invio di tale nota mira alla desistenza dell'Ente.

 

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti gli stessi possono chiedere la restituzione dei contributi trattenuti in busta paga dal 1 gennaio 2003 e chiedere al proprio datore di lavoro di non operare più le trattenute;e ciò in forza della sentenza 190/2007 della corte costituzionale.

 

 

Raccomandata a.r.

                                                                  ella provincia di ………………….

Il sottoscritto dott. ……………………………………………………………., nato a ………………………………..……… il ……………………., residente in ………………….………… ………………………….. Via/piazza ……………………………………..…………………….. n° …...…, C.F. …………………………………………………. ha ricevuto in data ………………………………. la notifica della cartella esattoriale n° …………………….. da parte del Concessionario alla Riscossione di ……………………………. per il pagamento del contributo ONAOSI relativo agli anni …………………………. per complessivi € …..………………………………., con invito perentorio al pagamento di detto importo entro il termine di giorni ………………….., e con minaccia, in difetto, di esecuzione forzata.

 

Il sottoscritto fa presente che, con sentenza n. 190 del 5/14 giugno 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, comma 23 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui vengono stabilite le modalità per la determinazione del contributo obbligatorio, di cui alla cartella esattoriale in atti.

 

In applicazione di detta sentenza, com’è noto, tutte le cartelle esattoriali, emesse in forza di tale disposizione legislativa, debbono ritenersi prive di efficacia, essendo venuta meno la legittimità dell’imposizione.

 

Di conseguenza, da parte dell’ONAOSI e del Concessionario alla Riscossione procedente, dovrà essere sospesa l’esecuzione della cartella esattoriale notificata come sopra e dovrà essere provveduto, sollecitamente, allo sgravio dell’imposizione.

 

SI CHIEDE LA RESTITUZIONE DI TUTTI I CONTRIBUTI PAGATI DAL 1 GENNAIO 2003.

 

Con riserva di richiedere il risarcimento di ogni danno che il sottoscritto potrà subire per la loro inadempienza.

 

Data ……………………………..

 

                                                                  Firma

 

 

 

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