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In materia di cure mediche ricevute all'estero, "uno
Stato membro non può subordinare la presa a carico delle spese mediche di un
pensionato che si è recato in visita in un altro Stato membro, né a una
autorizzazione, né alla condizione che la malattia di cui soffre
l'interessato si sia manifestata in modo improvviso". Lo ha stabilito oggi
la Corte di giustizia europea, a cui si era rivolto un giudice ellenico dopo
che un cittadino greco, residente in Grecia, e titolare di una pensione di
vecchiaia, durante un viaggio in Germania ha dovuto essere ricoverato
d'urgenza in ospedale a causa di un'angina pectoris.
L'interessato, essendo in possesso di un formulario E 111
(per ottenere prestazioni di malattia nel corso di un soggiorno in un altro
stato membro), rilasciato dall'Istituto greco di previdenza sociale (IKA),
ha richiesto alla cassa malattia tedesca di provvedere direttamente al
pagamento delle spese ospedaliere per conto della prima e di farsi in
seguito rimborsare dall'IKA.
Le prestazioni richieste dall'andamento del suo stato di
salute durante il soggiorno".
In linea generale, il principio che si applica alla presa
a carico delle spese mediche dei pensionati in un altro Stato membro
quello "del rimborso delle spese all'istituzione del luogo di soggiorno da
parte dell'istituzione del luogo di residenza".
Tuttavia, la sentenza della Corte puntualizza che, "se
l'istituzione del luogo di soggiorno si ingiustamente rifiutata di prendere
a carico le prestazioni e se l'istituzione del luogo di residenza non ha
contribuito, come invece avrebbe dovuto, ad agevolare una tale presa a
carico, l'assicurato pu ottenere direttamente dall'istituzione del luogo di
residenza il rimborso delle cure che ha dovuto sostenere". Rimborso, precisa
la sentenza,"che non pu essere subordinato n a una procedura
d'autorizzazione n alla condizione che la malattia si sia manifestata
improvvisamente". |