Home Come iscriversi Sede nazionale NEWS Ricercare Informa-problemi!! Circolari Utility Le battaglie Spazio regioni

   S.N.A.M.I. Ospedalieri        

     

 Su

 

Corte Ue: pensionati e diritti
di rimborso delle cure mediche all'estero

In materia di cure mediche ricevute all'estero, "uno Stato membro non può subordinare la presa a carico delle spese mediche di un pensionato che si è recato in visita in un altro Stato membro, né a una autorizzazione, né alla condizione che la malattia di cui soffre l'interessato si sia manifestata in modo improvviso". Lo ha stabilito oggi la Corte di giustizia europea, a cui si era rivolto un giudice ellenico dopo che un cittadino greco, residente in Grecia, e titolare di una pensione di vecchiaia, durante un viaggio in Germania ha dovuto essere ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di un'angina pectoris.

L'interessato, essendo in possesso di un formulario E 111 (per ottenere prestazioni di malattia nel corso di un soggiorno in un altro stato membro), rilasciato dall'Istituto greco di previdenza sociale (IKA), ha richiesto alla cassa malattia tedesca di provvedere direttamente al pagamento delle spese ospedaliere per conto della prima e di farsi in seguito rimborsare dall'IKA.

Le prestazioni richieste dall'andamento del suo stato di salute durante il soggiorno".

In linea generale, il principio che si applica alla presa a carico delle spese mediche dei pensionati in un altro Stato membro  quello "del rimborso delle spese all'istituzione del luogo di soggiorno da parte dell'istituzione del luogo di residenza".

Tuttavia, la sentenza della Corte puntualizza che, "se l'istituzione del luogo di soggiorno si ingiustamente rifiutata di prendere a carico le prestazioni e se l'istituzione del luogo di residenza non ha contribuito, come invece avrebbe dovuto, ad agevolare una tale presa a carico, l'assicurato pu ottenere direttamente dall'istituzione del luogo di residenza il rimborso delle cure che ha dovuto sostenere". Rimborso, precisa la sentenza,"che non pu essere subordinato n a una procedura d'autorizzazione n alla condizione che la malattia si sia manifestata improvvisamente".

 

Su
10.2 Nuove sull' Esclusività
17.2 Lo SNAMI sugli Informatori
New Rimborso cure estere
14.10 Nuovi limiti assunzioni
L' Atto d' indirizzo
5.11 Si formaCartello OOSS
Il Documento unitario OOSS
Commenti sull'ECM
Intersindacale del 3.12
3.12 Circolare SNAMI
12.12 Medicine alternative

Inviare a : webmaster@snamiospedalieri.org   un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2001/02/03/04 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI AREA OSPEDALIERI
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta : 09 ottobre 2007 - webmaster: Marcello Costa Angeli
 

 

Su
10.2 Nuove sull' Esclusività
17.2 Lo SNAMI sugli Informatori
New Rimborso cure estere
14.10 Nuovi limiti assunzioni
L' Atto d' indirizzo
5.11 Si formaCartello OOSS
Il Documento unitario OOSS
Commenti sull'ECM
Intersindacale del 3.12
3.12 Circolare SNAMI
12.12 Medicine alternative

Inviare a : webmaster@snamiospedalieri.org   un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2001/02/03/04 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI AREA OSPEDALIERI
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta : 09 ottobre 2007 - webmaster: Marcello Costa Angeli