Le
Modifiche
(
In colorato )
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229
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Schema
di D.lgs ex legge 419/98
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d.lgs
502/1992
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Articolo 15
Disciplina della Dirigenza medica e delle
professioni sanitarie
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Articolo 15
Disciplina della Dirigenza medica e delle
professioni sanitarie
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Articolo 15
Disciplina della Dirigenza sanitaria
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Articolo 15
Disciplina della Dirigenza del ruolo
sanitario
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1 . La dirigenza sanitaria è collocata in
un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un
unico livello, articolato in
tipologie di incarico corrispondenti alle diverse
graduazioni di responsabilità professionali e gestionali. Nell’ambito
delle tipologie di incarico vengono assegnate specifiche
funzioni in relazione alla articolazione degli obiettivi e dei
servizi da espletare. In sede di contrattazione
collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi
ed alle disposizioni del presente decreto, modalità attuative
sulle disposizioni per l’assegnazione, valutazione e verifica
degli incarichi dirigenziali.
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1 . La dirigenza sanitaria è collocata in
un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un
unico livello, articolato in posizioni funzionali corrispondenti
alle diverse graduazioni di responsabilità professionali e
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono
previste, in conformità ai principi ed alle disposizioni del
presente decreto, modalità attuative sulle disposizioni per
l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali.
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1. La dirigenza del ruolo sanitario è
articolata in due livelli.
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1. La dirigenza del ruolo sanitario è
articolata in due livelli.
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Invariato
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2. La dirigenza sanitaria è disciplinata
dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal
presente decreto.
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2. I dirigenti di primo livello svolgono le
attività e le prestazioni inerenti la propria competenza
professionale, con ambiti propri di autonomia operativa e
responsabilità professionale e nel rispetto della
collaborazione multiprofesionale. I dirigenti ai quali sia
attribuita la responsabilità di una struttura, non riservata
alla responsabilità di un dirigente di secondo livello,
esercitano altresì le funzioni di cui all’articolo 15-ter.
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2. Al personale medico e delle altre
professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le
funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità,
con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale,
nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle
direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre
professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite
funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da
attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante
nella stessa e l’adozione dei provvedimenti relativi,
necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano,
in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo
livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni
sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi
preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici: al dirigente
delle altre professioni sanitarie aspettano gli indirizzi e le
decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi
limitatamente a quelli di specifica competenza. Gli incarichi
dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui
agli articolo 47 e 116 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 1990 n. 384, ridefiniti ai sensi degli
articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono conferiti dal
direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo
livello, con le procedure di cui all’articolo 19 del medesimo
decreto. A tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si
applica il dispositivo dell’articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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3. L'attività dei
dirigenti sanitari è caratterizzata,nello svolgimento
delle proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia
tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso
obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente
ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse
responsabilità, si consegue mediante il completamente di un
percorso formativo di durata triennale per le specialità
mediche, e quinquennale per quelle chirurgiche. I momenti
formativi del percorso sono definiti dalle società scientifiche
delle varie specializzazioni d'intesa con il ministero della
Sanità. La realizzazione dei percorsi rientra tra gli obiettivi
di risultato dei dirigenti di struttura da valutare ai fini
della verifica.
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3. La dirigenza sanitaria è
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall’autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di
esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L’autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si
esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale,
nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività
promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed
aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse ed
all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità.
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3. Ai dirigenti del secondo livello sono
attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali, funzioni di direzione e organizzazione della
struttura, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il
personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio.
Spettano al dirigente medico appartenente al secondo livello
dirigenziale gli indirizzi e, in caso di necessità e urgenza,
le decisioni sulle scelte da adottare per attività e interventi
con finalità preventive, diagnostiche o riabilitative.
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3. Al primo livello della dirigenza del
ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale
possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel
corrispondente profilo professionale, siano iscritti all’albo
dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di
specializzazione nella disciplina. Il secondo livello
dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a
coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale
all’esercizio delle funzioni di direzione di cui
all’articolo 17. L’attribuzione dell’incarico viene
effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del
parere di un’apposita commissione di esperti. La commissione
è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore
sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto
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Articolo
15-bis
Funzioni
dei dirigenti responsabili di struttura
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Articolo
15-bis
Funzioni
dei dirigenti responsabili di struttura
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Articolo
15-bis
Funzioni
dei dirigenti responsabili di struttura
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invariato
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1. L’atto aziendale di cui all’articolo
3, comma 1 bis, disciplina l’attribuzione al direttore
amministrativo, al direttore sanitario, al direttore
socio-sanitario nonché ai direttori di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese le
decisioni che impegnano l’azienda verso l’esterno, per
l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico
aziendale e nel budget generale d’azienda.
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1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3,
comma 1-bis disciplina l'attribuzione al direttore
amministrativo, al direttore sanitario, al direttore
socio-sanitario nonché ai direttori di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese le
decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per
l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico
aziendale e nel budget generale d'azienda.
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2. La direzione delle strutture e degli
uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità
stabiliti nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la
dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all’articolo
15-ter.
(
sopprimere il resto ) .
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2. La direzione delle strutture e degli
uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità
stabiliti nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la
dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all’articolo
15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo fatto salvo
quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria
dall’articolo 15-sexies. Sono soppressi i rapporti di lavoro a
tempo definito o comunque parziale nonché eventuali diversi
rapporti di lavoro derivanti da precedenti ordinamenti. I
contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità
di regolarizzazione dei rapporti soppressi entro un biennio
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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2. La direzione delle strutture e degli
uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità
stabiliti nell'atto di cui al comma 1. Il rapporto di lavoro dei
dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via
transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies.
Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito o comunque
parziale nonché eventuali diversi rapporti di lavoro derivanti
da precedenti ordinamenti. I contratti collettivi nazionali di
lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei
rapporti soppressi entro un biennio dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, provvedendo all'inquadramento del
personale interessato in posti in organico già finanziati a
tempo pieno.
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Articolo
15-quater
Esclusività
del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
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Articolo
15-quater
Esclusività
del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
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Articolo
15-quater
Esclusività
del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
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1. I dirigenti sanitari, a tempo
indeterminato ed a tempo determinato, con i quali sia stato
stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro
in data successiva al 31 dicembre 1998 possono
optare per un contratto esclusivo in ogni momento e viceversa
possono rioptare per un contratto non esclusivo. Le norme di
legge preesistenti in materia sono abrogate.
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1. I dirigenti sanitari, a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con i quali sia stato
stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro
in data successiva al 31 dicembre 1998, sono assoggettati al
rapporto di lavoro esclusivo.
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1. I dirigenti sanitari di primo livello
dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché
i dirigenti sanitari di secondo livello dirigenziale, con i
quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo
contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, sono
assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
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2Invariato
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2. I dirigenti, già in servizio alla data
del 31 dicembre 1998, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i dirigenti in servizio alla data del 31
dicembre 1998 , sono tenuti a comunicare al direttore generale
l’opzione per il rapporto esclusivo. In assenza di
comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il
rapporto esclusivo
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2. I dirigenti sanitari, già in servizio
alla data del 31 dicembre 1998, passano, a domanda, al rapporto
di lavoro esclusivo. L'azienda, in conformità con le direttive
regionali e i contratti collettivi di lavoro, individua le aree
e le funzioni da incentivare con specifici istituti anche
economici, per il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo e
definisce le relative decorrenze.
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3.
Il dirigente sanitario può in ogni momento, salvo il preavviso
indicato nel contratto individuale che comunque non può
superare i 6 mesi, recedere dal rapporto esclusivo mantenendo la
posizione assegnata ma perdendo le specifiche indennità di
rapporto esclusivo.
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3. Il dirigente sanitario con rapporto di
lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di
lavoro non esclusivo.
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3. Il dirigente sanitario con rapporto di
lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di
lavoro non esclusivo.
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4. I contratti
collettivi di lavoro stabiliscono lo specifico trattamento
economico da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di
lavoro esclusivo nonché le modalità applicative per
l’attribuzione del trattamento economico….
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4. I contratti collettivi di lavoro
stabiliscono lo specifico trattamento economico da attribuire ai
dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
dell’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, e dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.448.
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4. I contratti collettivi di lavoro
stabiliscono lo specifico trattamento economico da attribuire ai
dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nonché le
modalità applicative per l'attribuzione del trattamento
economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Articolo
15-quinquies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
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Articolo
15-quinquies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
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Articolo
15-quinquies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
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1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei
dirigenti sanitari comporta la
disponibilità nello svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della
posizione ricoperta e della competenza professionale e
disciplina posseduta, con impegno orario, contrattualmente
definito, anche in relazione alla
realizzazione degli obiettivi convenuti.
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1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei
dirigenti sanitari comporta la totale
disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali
attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e
della competenza professionale e disciplina posseduta, con
impegno orario, contrattualmente definito, commisurato alla
realizzazione degli obiettivi attribuiti.
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1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei
dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello
svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda,
nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza
professionale e disciplina posseduta, con impegno orario, non
inferiore all'orario minimo contrattualmente definito,
commisurato alla realizzazione degli obiettivi attribuiti.
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2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti
tipologie:
a)
il diritto all’esercizio di attività libero
professionale individuale in
tutte le discipline il cui esercizio è consentito dal possesso
della laurea in Medicina e Chirurgia, al di fuori
dell’impegno di servizio, con le modalità e i limiti
stabiliti dai contratti di lavoro e recepiti dall’atto di
organizzazione aziendale; nell’ambito
di strutture diverse da quelle destinate all’attività
istituzionale)
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2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti
tipologie:
a) il diritto
all’esercizio di attività libero professionale individuale,
al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle
strutture aziendali individuate dal direttore generale
d’intesa con il collegio di direzione strategica; resta fermo
quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 72 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
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2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
inoltre:
a) il diritto all'esercizio di attività
libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di
servizio, nell'ambito delle strutture aziendali con le modalità
e i limiti stabiliti dall'atto di organizzazione aziendale e dai
contratti collettivi di lavoro;
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b) la possibilità
di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta
individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di
servizio, all’interno delle strutture aziendali ovvero, previa
convenzione, in strutture di altra azienda del Servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non
accreditata;
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b) la possibilità
di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in
équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno
delle strutture aziendali
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b) la possibilità di partecipazione ai
proventi di attività a pagamento svolta, in équipe, al di
fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
aziendali ovvero, previa convenzione, in strutture di altra
azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura
sanitaria non accreditata;
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c)
la possibilità di partecipazione ai proventi di attività
professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda,
quando le predette attività siano svolte al di fuori dell’orario
di servizio, secondo programmi predisposti dall’azienda
stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. Le modalità
di svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c)
ed i criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai
dirigenti sanitari interessati nonché al personale in
rapporto non esclusivo e che presta la propria
collaborazione sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro
(al fine della partecipazione degli extra a programmi obbiettivo
e al risultato).
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c) la possibilità
di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta
individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di
servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario
nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture;
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c) la possibilità di partecipazione ai
proventi di attività professionali, richieste a pagamento da
terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al
di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei
tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda
stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità
di svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e
i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
sanitari interessati nonché al personale che presta la propria
collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in
conformità alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro.
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Invariato
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d) la possibilità
di partecipazione ai proventi di attività professionali,
richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando le predette
attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio e
consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi
predisposti dall’azienda stessa.
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5.
sopprimere
…
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3. Per assicurare un corretto ed
equilibrato rapporto tra attività istituzionale e
corrispondente attività libero professionale e al fine anche di
concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa,
l’attività libero professionale non può comportare, per
ciascun dipendente un volume di attività prestazionale
superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali. La
disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto
equilibrio fra attività istituzionale e …
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3. Per assicurare un corretto ed
equilibrato rapporto tra attività istituzionale e
corrispondente attività libero professionale e per ridurre
progressivamente le liste di attesa, l'attività libero
professionale non può comportare, per ciascun dipendente, una
produttività superiore a quella assicurata per i compiti
istituzionali nonché un impegno orario superiore al cinquanta
per cento di quello di servizio richiesto dall'azienda per i
compiti istituzionali. A tal fine devono essere fissati, per i
singoli dirigenti e per le équipe, i volumi di attività
istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione
ai volumi di attività libero professionale, prevedendo appositi
organismi di verifica. Il direttore generale, ove accerti la
violazione delle disposizioni di cui al presente comma, dispone
la sospensione dall'attività libero professionale del dirigente
o dell'équipe interessata per un periodo di tempo non inferiore
a tre mesi ovvero la restituzione dei proventi percepiti per
l'attività libero professionale svolta per un periodo di tempo
non inferiore a un mese.
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4. Nello svolgimento delle attività di cui
al comma 2, lettera a) è
consentito l’uso del ricettario del Servizio
Sanitario Nazionale per la richiesta di prestazioni
farmaceutiche o esami erogati dal SSN.
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4. Nello svolgimento delle attività di cui
al comma 2, lettera a), non è consentito l'uso del ricettario
del Servizio sanitario nazionale.
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4. Nello svolgimento delle attività di cui
al comma 2, lettera a), non è consentito l'uso del ricettario
del Servizio sanitario nazionale. In tutti i casi in cui si
utilizza un ricettario diverso da quello del Servizio sanitario
nazionale, il dirigente medico è tenuto a specificare sulla
ricetta quali delle prestazioni e dei farmaci prescritti
potrebbero, nel rispetto delle procedure vigenti, essere erogati
con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le
disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai
dirigenti in servizio con rapporto di lavoro non esclusivo.
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5. Gli incarichi di direzione di struttura richiedono
risorse economiche aggiuntive che favoriscano il rapporto di
lavoro esclusivo.come scelta incentivata ma non obbligatoria
. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende
l’articolazione organizzativa alla quale è attribuita,
dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis,
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
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5. Gli incarichi di direzione di struttura
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini
del presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa
alla quale è attribuita, dall’atto aziendale di cui
all’articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di
risorse umane, tecniche o finanziarie.
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5. Gli incarichi di direzione di struttura
implicano il rapporto di lavoro esclusivo o l'opzione per
l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
Per struttura, ai fini del presente decreto, si intende
l'articolazione organizzativa alla quale è attribuita,
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis,
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
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invariato
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6. Ai fini del presente decreto, si
considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità
operative definite secondo i criteri di cui all’articolo
8-quater. Fino all’emanazione del predetto decreto si
considerano strutture complesse tutte le strutture già
riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo
livello dirigenziale e quelle alle stesse assimilabili. Il
contratto disciplina le conseguenti ricadute sugli incarichi
dirigenziali in atto.
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6. I dirigenti sanitari appartenenti a
posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che
non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, conservano l'incarico
di direzione della struttura alla quale erano preposti alla
predetta data del 31 dicembre 1998. Essi sono sottoposti a
verifica entro il 31 dicembre 1999. In caso di verifica non
positiva, al dirigente sanitario interessato è conferito un
incarico professionale non comportante direzione di struttura in
conformità con le previsioni del contratto collettivo di
lavoro. Contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico del primo livello dirigenziale.
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invariato
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7. I dirigenti sanitari appartenenti a
posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che
non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi
dell’articolo 15 del presente decreto, conservano l’incarico
di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti
alla predetta data del 31 dicembre 1998. Essi sono sottoposti a
verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data
il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello
dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente
interessato è confermato nell’incarico per ulteriori sette
anni. In caso di verifica non positiva, al dirigente è
conferito un incarico professionale non comportante direzione di
struttura complessa in conformità con le previsioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro, contestualmente viene
reso indisponibile un posto di organico di dirigente.
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7. Il rapporto di lavoro esclusivo
costituisce titolo di precedenza per l'accesso agli incarichi
quinquennali di secondo livello dirigenziale e per gli altri
incarichi dirigenziali di struttura nonché per gli incarichi
didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
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8.
Sopprimere
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8. Il rapporto di lavoro esclusivo
costituisce titolo di preferenza per l’accesso agli incarichi
di direzione di struttura nonché per gli incarichi didattici e
di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico
scientifico e professionale.
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8. Nelle strutture il cui dirigente
responsabile abbia optato per l'esercizio della libera
professione extramuraria i dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo o che abbiano optato per l'esercizio della libera
professione intramuraria individuano un coordinatore delle
attività di cui al comma 2, con il compito di assicurarne
l'organizzazione e di concordarne le modalità attuative con
l'azienda, la direzione del presidio ospedaliero, del distretto
o del dipartimento e il responsabile dell'unità operativa.
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invariato
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9. Nelle strutture in cui il dirigente
preposto ad una struttura complessa abbia optato per
l’esercizio della libera professione extramuraria, i dirigenti
con rapporto esclusivo individuano un coordinatore delle attività
libero professionali di cui al comma 2 con il compito di
assicurarne l’organizzazione e di concordarne le modalità
attuative con l’azienda, la direzione del presidio
ospedaliero, del distretto del dipartimento e il responsabile
dell’unità operativa.
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9. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 382, con le
specificazioni che saranno previste in relazione ai modelli
gestionali e funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30
novembre 1998, n. 419, dalle disposizioni di attuazione della
delega stessa.
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invariato
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10. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche al personale di cui all’art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n.
3872, con le specificazioni che saranno previste in relazione ai
modelli gestionali e funzionali di cui all’articolo 6 della
legge 30 novembre 1995, n. 419, dalle disposizioni di attuazione
della delega stessa.
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invariato
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11. L’assimilazione al rapporto di lavoro
dipendente, disposta dall’articolo 1, comma 7, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, non si estende all’attività libero
professionale svolta fuori dalle strutture aziendali ai sensi
del comma 2, lettera e, e quella svolta in via straordinaria ai
sensi dell’articolo 72, comma 11 della legge 448/98.
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Articolo
15-sexies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono
attività libero professionale extramuraria
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Articolo
15-sexies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono
attività libero professionale extramuraria
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Articolo
15-sexies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono
attività libero professionale extramuraria
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Il rapporto di
lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31712/98
i quali, ai sensi …..abbiano comunicato al direttore
generale l’opzione per l’esercizio della libera professione
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione,
comporta la disponibilità nell’ambito dell’impegno orario
di servizio, stabilito dal CNL, per la realizzazione dei
risultati programmati e lo svolgimento delle attività
professionali di competenza attribuite dal dirigente di
struttura, in accordo con il direttore generale
.
1.
Le penalizzazioni
economiche in materia di salario di risultato e di posizione
previste dalle norme vigenti sono abrogate.
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Testo ministeriale……
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1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per
l'esercizio della libera professione extramuraria e che non
intendano revocare detta opzione, comporta la totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la
realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle
attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i
volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i
singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi
operative in cui le stesse devono essere effettuate.
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Articolo
15-nonies
Limite
massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la
cessazione dei rapporti convenzionali
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Articolo
15-nonies
Limite
massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la
cessazione dei rapporti convenzionali
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1. Il limite massimo di età per il
collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale è stabilito al compimento del sessantottesimo
anno di età, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503. Per il predetto personale, ai fini del divieto di cumulo,
si applica, anche alle pensioni di anzianità il regime proprio
delle pensioni di vecchiaia. È abrogata la legge 19 febbraio
1991, n. 50.
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1. Il limite massimo di età per il
collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i dirigenti medici di secondo
livello ai quali è conferito incarico quinquennale, è
stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. È abrogata la legge 19
febbraio 1991, n. 50.
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Articolo 15-septies
Contratti a tempo determinato
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Articolo
15-septies
Contratto a tempo determinato
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1 I direttori generali possono conferire
incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare
rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di
contratti privatistici a tempo
determinato e a rapporto sia esclusivo
che non esclusivo,, entro il limite del dieci
per cento della dotazione organica della dirigenza, a
laureati di particolare e provata qualificazione professionale
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un decennio in funzioni
dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro
e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti
hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque
anni, con facoltà di rinnovo
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1 I direttori generali possono conferire
incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare
rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di
contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro
esclusivo, entro il limite del due
per centro della dotazione organica della dirigenza, a
laureati di particolare e provata qualificazione professionale
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano
del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà
di rinnovo
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2. Le aziende unità sanitarie e le aziende
ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti da comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non
superiore a dieci per cento
della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad
esclusione della dirigenza medica, ................
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2. Le aziende unità sanitarie e le aziende
ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti da comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non
superiore a cinque per cento della dotazione organica della
dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica,
................
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3. sopprimere
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3. Il trattamento economico è determinato
sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale
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invariato
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3. Per periodo di durata del contratto di
cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell’anzianità di servizio
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invariato
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4. Gli incarichi di cui al presente
articolo, conferiti sulla base di .direttive regionali,
comportano l’obbligo per l’azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza
per i corrispondenti oneri finanziari
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Art.
15-octies
Contratti
per l’attuazione di progetti finalizzati
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1.
Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi
dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui
all’art.1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 96, n°662, a
tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato
a tempo determinato soggetti in possesso di laurea in medicina e
diploma di specializzazione, diploma di laurea ovvero di diploma
universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado
o di titolo di abilitazione professionale, nonchè di
abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista
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1. Per l’attuazione di progetti
finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le
aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
possono, nei limiti delle risorse di cui all’art.1, comma
34-bis, della legge 23 dicembre 96, n°662, a tal fine
disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo
determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di
diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di
secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonchè
di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista
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