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MOBILITA'
No. La “ qualifica” del medico dipendente è attualmente unica; quella di Dirigente Medico. Non esistono più né livelli di inquadramento né posti “ fisici” di organico. Ciò comporta che nel trasferimento non si va a ricoprire un ruolo definito ma ad essere investiti di una “ funzione “. Nel C.C.N.L., nell’istituto della mobilità, sono previsti:
Lo specifico incarico a cui si viene designati assumerà la valenza decisa dal D.G. con la sola condizionale che
Per cui,
per non avere sorprese, nelle domande di trasferimento vanno specificate
le richieste e accertate le compatibilità onde non perdere ev.
posizioni acquisite.
No.
Le aziende nella scelta tra ricorso alla mobilità e concorsi per
ricoprire posti vacanti godono della massima libertà. (
art. 6 comma 1 Dlgs 29/1993 )
No.
Altrimenti si rientra nel caso della
novazione del rapporto di lavoro che non è conseguibile con
l’istituto della mobilità.
Non sempre. La normativa che regola la mobilità è tuttora disciplinata dall'art. 81 del DPR 28 novembre 1990 n° 384. E' imposto alle aziende di attivare la mobilità interna esclusivamente prima di procedere alla nomina dei vincitori dei concorsi per la copertura dei posti vacanti, per cui in carenza di questa specifica situazione una domanda di mobilità interna può anche non essere accolta.
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