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Deduzione forf. intra-moenia

 

LIBERA PROFESSIONE

 

Attività peritale

Partecipazione a concorsi per incarichi con rapporto esclusivo da parte di chi opera in rapporto non esclusivo

Esistono limiti all'attività libero professionale di chi ha optato per il rapporto non esclusivo ?

Intramoenia e deduzione forfettaria 

Dal Senato sì al decreto sull'attività negli studi

 

 

 

    E’ possibile svolgere attività peritale di CTU come libera professione nel rapporto esclusivo ?

 

Si. L’attività di CTU non è menzionata nel CCNL né nell’atto di indirizzo e coordinamento. Tuttavia è una attività senz’altro consentita dall’art. 58 del Dlgs 29/1993 previa autorizzazione dell’Azienda che deve solo accertare l’assenza di conflitto di interessi.  

 

 

 

E’ possibile partecipare a concorsi per Dirigente di II livello anche  se si è Dirigenti di I livello  con opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo ?

 

Si. Non esistono più i livelli della dirigenza ma solo gli incarichi. L’esclusività del rapporto di lavoro è necessaria per l’accesso alla direzione di struttura, semplice o complessa. La semplice partecipazione alla selezione non necessita del requisito di esclusivista che va assunto solo al momento della designazione.  

 

 

Esistono limiti all’esercizio della attività professionale del medico che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo?

 

Si. Non è permesso rendere prestazioni professionali anche di natura occasionale e periodica a favore o nell’interno di strutture pubbliche o private accreditate. ( art. 72 comma 9 legge 448/1998 )  

 

  Intramoenia e deduzione forfettaria 

La risoluzione 190/E del 22 novembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in via definitiva che al Medico non spetta la deduzione forfettaria del reddito imponibile del 25 per cento se l’attività libero professionale intramoenia viene svolta presso strutture private, o presso strutture convenzionate o accreditate (nel qual caso però bisogna porre attenzione all’eventuale stato di incompatibilità).

La riduzione dell’imponibile opera solo se l’intramoenia viene svolta nello studio privato del Medico (previa autorizzazione del Direttore Generale dell’Azienda in cui opera).

Infatti l’abbattimento del 25 per cento del reddito conseguito per l’attività liberoprofessionale viene riconosciuto al Medico per compensare i costi sostenuti per lo studio privato autorizzato allo svolgimento dell’intramoenia, costi non altrimenti deducibili in quanto il Medico è in rapporto di dipendenza e i redditi da libera professione vengono assimilati ai soli fini fiscali (e non ai fini previdenziali) ai redditi da lavoro dipendente e non come proventi da lavoro autonomo. 

 

 

  

 

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Copyright © 2001/02/03/04 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI AREA OSPEDALIERI
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