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Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
direzione generale dei rapporti di lavoro
Divisione V
Oggetto: Nuove disposizioni
in tema di ricorso al lavoro notturno – Decreto
legislativo n. 532 del 26/11/99.
Campo
di applicazione
Definizione
di lavoro e di lavoratore notturno
Limitazioni
al lavoro notturno
Durata
della prestazione
Sanzioni
Già con l’art. 17, 1° comma della legge comunitaria ’98 si era
adeguato l’ordinamento alla sentenza della Corte di giustizia 4.12.97
che aveva condannato l’Italia in ordine alla disparità di trattamento
tra uomo e donna relativamente alla disciplina dell’orario di lavoro
notturno di queste ultime.
Tuttavia, diversamente dalla direttiva comunitaria e dall’avviso
comune Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 12/11/97 in materia di orario
di lavoro, il decreto legislativo in esame non contiene la disciplina
organica in materia di orario di lavoro, limitando il suo intervento al
solo lavoro "notturno". In tal senso il Decreto Legislativo in
esame ha dettato una disciplina transitoria del lavoro notturno "fino
all’approvazione della legge organica in materia di orario di
lavoro" come recita appunto l’inciso di apertura del secondo comma
dell’art. 17.
Viene introdotta, quindi, per la prima volta, nel nostro ordinamento la
figura del "lavoratore notturno" e la nozione di "lavoro
notturno" in precedenza non disciplinata sul piano legale. Ciò in
quanto il lavoro notturno era regolato prevalentemente dai contratti
collettivi, in correlazione anche con la previsione dell’art. 2108, 2°
comma c.c. che stabiliva solo l’obbligo, per il datore di lavoro, di
corrispondere una maggiorazione retributiva nel caso di lavoro notturno
non compreso in regolari turni periodici. Ne scaturisce che la tutela del
lavoro e dei lavoratori notturni – che si incentra in particolare sulla
salvaguardia psicofisica dei soggetti - quale risulta dal testo in esame,
è sicuramente superiore a quella prevista dalla disciplina legale
previgente.
E’ da sottolineare come il decreto legislativo risulti coerente,
nelle sue linee fondamentali, con i criteri direttivi della delega, con la
citata direttiva comunitaria nonché, per larghi tratti, con il più volte
richiamato accordo interconfederale del novembre ’97.
Campo di applicazione
Il decreto legislativo, come recita il comma 1 dell’art. 1, riguarda
tutti i datori di lavoro pubblici e privati (con la sola esclusione dei
settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività di mare
nonché delle attività dei medici in formazione) che utilizzino
lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, fatte salve
le deroghe sopra richiamate che appaiono più limitate rispetto a quelle
considerate dall’art. 17 della direttiva comunitaria.
I dirigenti e direttivi (nell’accezione di cui alla circolare n.
10/2000 punto 5) nonché il personale addetto ai servizi di collaborazione
familiare ed i lavoratori addetti al culto sono esclusi dalla previsione
contenuta nel 1° comma dell’art. 4 del decreto, relativa alla durata
dell’orario di lavoro dei lavoratori notturni.
E’ altresì previsto che, relativamente agli appartenenti a taluni
speciali settori individuati al comma 2 art. 1 ( forze armate, polizia,
vigili del fuoco ecc. ) le norme del decreto si applichino tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e con le modalità
individuate da appositi decreti ministeriali. Giova, inoltre, sottolineare
che, tra le attività degli organi in materia di ordine e sicurezza
pubblica di cui al citato comma 2 si ritiene rientri anche l’attività
di vigilanza privata trattandosi, peraltro, di attività finalizzata al
pubblico interesse.
Definizione di lavoro e di lavoratore notturno
Il lavoro notturno va inteso - secondo l’espresso dettato legislativo
(art. 2, co. 1, lett. a) - come attività svolta nel corso di un periodo
di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte
e le cinque del mattino.
Questo significa che, a prescindere dalla eventuale maggiorazione
retributiva prevista dai contratti collettivi di categoria, il periodo da
considerare come "notturno" non deve essere inferiore alle 7 ore
consecutive all’interno delle quali deve essere ricompreso
l’intervallo tra le 24 e le 5 del mattino.
Quindi il lavoro notturno è quello svolto, consecutivamente, tra:
- le
ore 22 e le ore 5
- le
ore 23 e le ore 6
- le
ore 24 e le ore 7
L’art. 2, co. 1, lett. b) introduce la nozione di "lavoratore
notturno" che va riferita all’orario giornaliero ovvero
settimanale, mensile o annuo.
Con riferimento all’orario giornaliero è lavoratore notturno
chiunque svolga, in via non occasionale, almeno 3 ore del suo tempo di
lavoro. In questo caso occorre far riferimento alla definizione di lavoro
notturno indicata dal contratto collettivo: infatti, se il contratto ha
individuato come lavoro notturno il periodo tra le 23 e le 6, il
lavoratore sarà considerato "notturno" a fronte di una
prestazione che comprenda, ad esempio, almeno l’intervallo tra le 23 e
le 2.
E’ considerato, altresì, lavoratore notturno
chiunque svolga, in via non eccezionale, almeno una "parte" del
suo orario normale durante il periodo notturno. Questa
"parte" dovrà essere definita dalla contrattazione collettiva.
In mancanza di specifica disposizione del contratto collettivo, è
considerato lavoratore notturno chiunque svolga, per almeno 80 giorni
all’anno, lavoro notturno nell’ambito dei limiti temporali sopra
specificati.
Giova sottolineare, in definitiva, che per
poter essere considerato "lavoratore notturno", il prestatore di
lavoro deve svolgere le proprie mansioni di notte in via normale; la
prestazione quindi non deve avere carattere eccezionale.
Limitazioni al lavoro notturno
Coerenti con i principi di delega sono le limitazioni al lavoro
notturno disposte dall’art. 3 del decreto legislativo.
Sottolineato il principio della priorità della volontarietà
nell’effettuazione del lavoro notturno, tenuto conto delle esigenze
aziendali (in conformità al criterio stabilito dall’art. 17, 2° comma,
lett. c) legge comunitaria 98) e ribaditi i limiti previsti dall’art. 5,
commi 1 e 2 l. 903/77 come sostituito dall’art. 17, comma 1° legge
25/99, il decreto legislativo demanda alla contrattazione collettiva la
determinazione di ulteriori limitazioni ovvero di ulteriori priorità.
Durata della prestazione
Mancando una specifica previsione nella norma di delega, l’art. 4 del
decreto in esame relativo alla durata della prestazione, risulta coerente
con l’art. 8 della direttiva comunitaria nonché con l’accordo
interconfederale.
Alla contrattazione collettiva, anche
aziendale, che preveda un orario di lavoro plurisettimanale, è
riconosciuta la facoltà di individuare un periodo di riferimento più
ampio sul quale calcolare, come media, il limite massimo di 8 ore di
lavoro che il decreto riferisce ad un periodo di riferimento di 24 ore.
In altri termini, le condizioni per superare (da parte dei lavoratori
notturni, le 8 ore ( nelle 24 ore) sono due:
a. la previsione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di
un’articolazione oraria su base plurisettimanale;
b. la previsione di un periodo di riferimento più ampio delle 24 ore.
In questa ipotesi derogatoria si ritiene debbano essere comprese anche
le articolazioni in giorni fissi su base settimanale (ad es. i c.d. turni
week-end).
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) si devono intendere già
realizzate dai contratti collettivi nazionali che prevedono orari
plurisettimanali e che stabiliscono un orario settimanale da calcolarsi
come media in un periodo più ampio.
Nel computo della media di cui al citato art. 4, co. 1 non si deve,
peraltro, tener conto del periodo di riposo settimanale di 24 ore di cui
agli artt. 1 e 3 della legge 370/1934 se questo cade nel periodo di
riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al precitato comma 1
dell’art. 4.
Il conferimento all’autonomia negoziale del compito di disciplinare
quegli aspetti dell’istituto che maggiormente incidono
sull’organizzazione del lavoro si rinviene anche in ordine alla
individuazione delle modalità di assegnazione del lavoratore notturno ad
altre mansioni o ruoli diurni nel caso in cui sopraggiungano condizioni di
salute che comportano l’inidonietà accertata dal "medico
competente" (così come individuato dall’art. 17 del Decreto
legislativo 626/94) alla prestazione di lavoro notturno.
Anche la riduzione dell’orario di lavoro normale e la relativa
maggiorazione retributiva saranno oggetto di determinazione negoziale
(art.7, co. 1).
Si tratta di una indicazione di politica sindacale che, tuttavia, non
comporta alcun cumulo fra la generica previsione dell’art.7, co.1 e
quanto già riconosciuto dalla contrattazione collettiva in materia di
riduzioni di orario e di maggiorazioni. Più in particolare, per quanto
attiene allo specifico trattamento economico, l’indicazione della legge
non si traduce in un onere aggiuntivo rispetto alle disposizioni della
contrattazione collettiva che già stabiliscono maggiorazioni o
trattamenti indennitari per i lavoratori notturni, anche se inseriti in
turni avvicendati.
Al riguardo, si ritiene opportuno chiarire che la riduzione di orario e
la maggiorazione retributiva potranno essere stabilite dalla
contrattazione collettiva solo nel caso di prestazioni di lavoro notturno
come definito al punto 2).
In tema di rapporti sindacali è previsto, invece, prima
dell’introduzione del lavoro notturno, l’obbligo di una preventiva
consultazione con le parti sociali (art. 8).
Tale previsione è riferibile all’ipotesi in cui il lavoro notturno
venga introdotto ex novo, ma non incide sulle situazioni già in atto alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
Solo un’informativa, comunque, deve essere data ai lavoratori sui
rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno e sui servizi per
la prevenzione e la sicurezza (art.9). A differenza del precedente, si
ritiene che questo sia un adempimento che occorrerà verificare se, con
riferimento alle situazioni in atto, possa risultare o no già assolto
dovendosi, in caso contrario, procedere ad un’adeguata informazione.
La stessa informativa deve essere resa alle rappresentanze sindacali
unitarie o alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, relativamente all’obbligo di comunicazione, da parte del
datore di lavoro, del lavoro notturno alla competente DPL - Sezione
ispezione del lavoro - l’art. 10 del provvedimento riprende, su questo
punto, sia l’art. 11 della direttiva comunitaria sia l’accordo
interconfederale, anche se la norma di delega non prevede specificatamente
nulla al riguardo.
Sanzioni
Sul piano delle sanzioni, l’art. 12 del
decreto legislativo in esame, in coerenza con il nuovo assetto del sistema
sanzionatorio risultante dal Decreto legislativo 758/94 – che limita le
sanzioni di carattere penale alle sole violazioni delle norme di sicurezza
e di igiene del lavoro – contempla l’irrogazione della sanzione di cui
all’art. 89, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 626/94 (arresto
da 3 a 6 mesi o ammenda da £ 3.000.000 a £ 8.000.000 ) per la violazione
dell’art. 5 e cioè degli obblighi di sottoporre i lavoratori notturni
alle prescritte visite mediche preventive periodiche ovvero ad
accertamenti sanitari in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.
E’ punita, invece, con una sanzione
amministrativa (da £ 100.000 a £ 300.000 per ogni giorno e per ogni
lavoratore) l’adibizione del lavoratore al lavoro notturno oltre i
limiti temporali previsti dall’art. 4.
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