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Informativa sul contratto dei Medici
della Dipendenza Pubblica.
Presentato il 29 settembre l’atto di
indirizzo…
Non è semplice seguire i diversi
passaggi della contrattazione di lavoro per i non addetti. Cercherò di
riassumerla scusandomi con gli addetti per le ovvie necessità semplificative.
Marcello Costa Angeli
LE FASI DELLA
CONTRATTAZIONE
La contrattazione collettiva nazionale di lavoro
si svolge tra
Aran e
controparti
sindacali ( i sindacati ) attraverso le seguenti fasi:
-
la legge finanziaria
individua le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per
le amministrazioni statali, in base alle compatibilità definite nel
documento di programmazione economica e finanziaria. Per le restanti
amministrazioni pubbliche le risorse finanziarie sono a carico dei rispettivi
bilanci, fermo restando i parametri fissati nel documento di programmazione
economica e finanziaria;
-
in previsione di ogni
rinnovo contrattuale e nei casi nei quali si richieda, comunque, l’attività
negoziale dell’Aran, i Comitati di settore deliberano, preventivamente,
gli atti di indirizzo. Quelli relativi alle amministrazioni diverse
dallo Stato vengono sottoposti al Governo che ha 10 giorni per valutarne la
compatibilità con la politica economica e finanziaria nazionale. Questi
atti di indirizzo vengono quindi inviati all’Aran;
-
l’Aran avvia la trattativa
negoziale convocando le confederazioni e le organizzazioni sindacali di
comparto maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n.
165/2001;
-
la trattativa può avere una
prima fase conclusiva che si concretizza in una preintesa sul contenuto
contrattuale complessivo;
-
il testo della preintesa é
oggetto di consultazione con i lavoratori da parte delle organizzazioni
sindacali,
mentre l’Aran può effettuare ulteriori verifiche con le amministrazioni
rappresentate;
-
la trattativa si conclude
con una ipotesi d’accordo, con la quale le parti formalizzano l’accordo
definitivo;
-
l’Aran, entro 5 giorni,
deve acquisire il parere dei Comitati di settore sulla ipotesi di
accordo e sugli oneri finanziari, diretti e indiretti, che ne derivano sui
bilanci delle amministrazioni interessate;
-
acquisito il parere
favorevole, il giorno successivo l’Aran trasmette alla Corte dei Conti
la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all’art. 1 bis della L. n. 468/78. La Corte deve esprimersi entro 15 giorni;
se la certificazione é positiva, il contratto viene sottoscritto
definitivamente e diventa efficace dal momento della sottoscrizione; il testo
é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al fine esclusivo di portarlo a
conoscenza degli utenti;
-
se la certificazione é
negativa, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei
ministri, l’Aran assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione dei costi contrattuali o, qualora non lo ritenga possibile,
riapre le trattative;
-
la procedura di certificazione deve, comunque,
concludersi entro 40 giorni dall’ipotesi di accordo,
decorsi i quali il Presidente dell’Aran, salvo che non ravvisi l’esigenza di
riaprire le trattative come si è detto sopra, ha mandato di sottoscrivere
definitivamente il contratto collettivo
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