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Avv. Enrico Pennasilico
Patrocinante in Cassazione
20122 Milano - Via Fontana 25
Milano, 3 ottobre 2007
EP/fp
Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ministro del lavoro e delle
Politiche Sociali
Ministro dell’Economia e
delle Finanze
Ministro dell’Interno
nel loro domicilio ex lege
presso l’Avvocatura Generale dello Stato
Procuratore Generale della Corte dei Conti nella sua sede in Roma
Presidente Fondazione Onaosi
Presidente Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Presidente Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
Presidente Federazione dei Medici Veterinari Italiani
Presidente ENPAM
Presidente ENPAF
Presidente ENPAV
Presidenti Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Presidenti Ordini Provinciali dei Farmacisti
Presidenti Ordini Provinciali dei Medici Veterinari
* * * * * *
Signori
Presidenti, Autorità,
in nome e per conto
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e
dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Milano e Lodi, che all’uopo mi
hanno conferito espresso mandato con delibere dei rispettivi Consigli, approvate
in data 24/9/2007, osservo:
ONAOSI
I fatti e l’evoluzione normativa
1874:
Al
primo Congresso nazionale dei medici condotti a Padova il dott. Luigi Casati
propone di creare una associazione di medici per sostenere i loro orfani
bisognosi.
1889:
Un medico di Perugia e un medico di Torino promuovono la sottoscrizione di fondi
tra i sanitari. Viene costituito un Collegio-Convitto per ospitare gli orfani.
1899:
il Collegio Convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia diventa
ente morale.
1901
- Legge n. 306 del 7/1/1901 tuttora vigente:
scopo dell’’Onaosi è il mantenimento, l’educazione e
istruzione degli orfani bisognosi dei medici chirurghi, veterinari e
farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario.
Il
contributo obbligatorio è a carico solo dei sanitari pubblici dipendenti, il
contributo volontario può essere pagato dagli altri sanitari.
1911:
il contributo obbligatorio a carico dei sanitari pubblici dipendenti è fissato
dalla legge in sei lire annue, che attualizzate ad oggi rappresentano circa
lire 39.000.= pari a circa 20,00 euro.
1947:
gli assistiti sono 646.
1948:
per legge il contributo obbligatorio è portato al 2% dello stipendio e il
contributo volontario per i sanitari liberi esercenti è stabilito nella misura
di £ 2.000.= annuo (attualizzate ad oggi £ 60.000.= pari a circa 30 euro).
1970:
gli assistiti sono 2.194 (fonte Onaosi).
1977:
gli assistiti sono 3.068 (fonte Onaosi).
1977:
la legge riconosce l’Onaosi quale ente inutile da sopprimere includendolo
tra gli enti assistenziali le cui funzioni erano da trasferire alle regioni e
agli enti locali.
1991:
assistiti 3950 (fonte Onaosi).
1991:
con una leggina di un solo articolo, l’Onaosi, viene escluso dalle procedure
previste dalla legge per la soppressione degli enti inutili e dalla relativa
tabella.
1994:
l’Onaosi si trasforma in fondazione di diritto privato.
2002 – Legge
finanziaria per il 2003:
“con la spinta e l’impegno di Paci e del Consiglio di amministrazione”, il
contributo obbligatorio viene esteso a tutti i sanitari iscritti agli Ordini e
l’ammontare del contributo viene demandato alle determinazioni del Consiglio
Onaosi (fonte guida Onaosi 2004-2005), così creando per la prima volta un
contributo obbligatorio a carico dei liberi professionisti e persino a carico
dei pensionati non più dipendenti pubblici o privati purché iscritti all’albo.
2003 –
febbraio:
il Consiglio fissa l’ammontare del nuovo contributo obbligatorio.
2003:
la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani impugna dinnanzi al TAR
Lazio le determinazioni del Consiglio dell’Onaosi del 22/2/2003 e i
provvedimenti ministeriali
approvativi.
2004:
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, la Consulta
Regionale Lombardia Ordini dei Farmacisti e l’Ordine dei Medici Veterinari della
provincia Milano, con lettera congiunta del 6 agosto 2004, manifestano le
perplessità e le proteste dei propri iscritti prospettando dubbi di
incostituzionalità.
2005:
a seguito delle proteste dei sanitari l’Onaosi ridetermina, riducendola, la
misura dei nuovi contributi obbligatori revocando le precedenti delibere e invia
avvisi di pagamento.
2006:
arrivano le prime cartelle esattoriali.
2006: numerosissimi sanitari in tutta Italia
impugnano le cartelle esattoriali ottenendo provvedimenti sospensivi.
2006 - 14
giugno:
il Tribunale di Parma rimette la questione alla Corte Costituzionale.
2006:
un medico presenta denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Roma.
2006:
l’Onaosi gestisce residenze universitarie, convitti e centri vacanze anche a
pagamento (vedi Guida Onaosi 2004 – 2005).
2007:
orfani assistiti circa 4000 come nel 1991(fonte Onaosi);
2007: La finanziaria 2007 sostituisce la
norma contenuta nella finanziaria 2003 ribadendo l’obbligatorietà contributiva
solo per i pubblici dipendenti e ribadendo il potere determinativo
dell’ammontare del contributo, al Consiglio Onaosi come previsto dalla
finanziaria 2003.
2007 – giugno: La Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 lettera e) della legge 7
luglio 1901 n. 306 quale sostituito dall’art. 522 comma 23 della Legge 27
dicembre 2002 n. 289, legge finanziaria 2003 nella parte in cui prevede che la
misura del contributo obbligatorio è stabilito dal Consiglio di amministrazione
con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti.
2007 - luglio: numerosi sanitari richiedono la
restituzione degli importi pagati e diffidano l’Onaosi dal cessare dalle
illegittime richieste relativamente agli anni dal 2003 al 2006 compresi ma
Onaosi respinge le richieste.
2007: escono le prime sentenze dei Tribunali
che accolgono i ricorsi dei sanitari condannando Onaosi al pagamento delle
spese.
2007 – settembre:
numerosi sanitari ricevono cartelle esattoriali relativamente al 2005 segnalando
il loro disappunto agli Ordini di appartenenza chiedendone l’intervento.
2007 – 30 settembre:
il Governo approva un decreto legge collegato alla finanziaria che contiene
l’art. 29 intitolato”Contributi Onaosi” che affida al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione il potere di fissare la misura del contributo
obbligatorio a carico dei pubblici dipendenti tenendo conto dei criteri
dell’equilibrio della gestione rapportandone l’entità a una percentuale della
retribuzione di base all’anzianità di servizio. Con gli stessi criteri
attribuisce allo stesso Consiglio di il potere di rideterminare i contributi
dovuti dai pubblici dipendenti per il periodo 20 giugno, data di pubblicazione
della sentenza n. 190 della Corte Costituzionale, alla data di entrata in vigore
del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007.
I numeri Onaosi
Dalle
relazioni della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria 1995 – 2000 e
sull’esercizio 2004 dell’Onaosi.
Il
patrimonio netto:
da 327
miliardi dell’esercizio 1995 a 523 miliardi dell’esercizio del 2000.
Consiglio di
amministrazione.
23 membri:
4 designati
dai Ministri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno e
della Difesa.
3 designati
dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dei Medici veterinari e
dei Farmacisti della provincia di Perugia.
2 designati
dalla Commissione Medica della FNOMCeO
1 designato
dalla Commissione Odontoiatrica della FNOMCeO
2 designati
dalla FNOVI e dalla FOFI
1 designato
dal sindacato dei medici del territorio
6 eletti tra
i medici dei quali 1 in rappresentanza degli Iscritti dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino e 1 in rappresentanza degli iscritti
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ancona
2 eletti tra
i medici veterinari
2 eletti tra
i farmacisti.
Indennità
di carica annua lorda.
Presidente €
72.000,00
Due vice
presidenti € 50.000,00 ciascuno
Componenti
di giunta € 19.000,00 ciascuno
Componenti
di Consiglio € 12.000,00 ciascuno
Gettone di
presenza:
€ 360,00 per
ogni riunione per ciascuno dei partecipanti
Personale
dipendente
nel 2003
n. 210 con un costo di € 9.214.305,00
nel 2004
n. 240 con un costo di € 10.169.869,00
Patrimonio
immobiliare
€
85.027.320,00 (165 miliardi di lire)
Prestazioni
erogate nel 2004.
5.568
contributi ordinari domiciliari.
163
contributi per specializzazioni e 227 contributi di primo intervento.
Utenti
strutture educative
: 732
Patrimonio
mobiliare
Titoli di
Stato, prodotti assicurativi, obbligazioni bancarie e corporate, gestioni
patrimoniali e fondi.
Totale €
254.093.765,00 (500 miliardi di lire).
Rendimento
medio annuo 2,9%.
Entrate
accertate :
nel 2003 €
140.921.256,00 (273 miliardi di lire)
nel 2004 €
212.247.596,00 (411 miliardi di lire)
con un
incremento di € 71.326.340,00, pari a un incremento di oltre il 50% tra
il 2003 e il 2004.
Le
prestazioni istituzionali
€
24.461.765,00 nel 2003 € 19.989.203,00 nel 2004 .
Le spese
impegnate
per beni di uso durevole e per acquisti di valori immobiliari ed altro da €
52.387.584,00 del 2003 (101 miliardi di lire) a € 169.562.961,00 del 2004
(328 miliardi di lire, più che triplicate) .
Le attività
dello stato patrimoniale.
da €
365.066.489,00 (701 miliardi di lire ) del 2003
a €
397.909.487,00 (770 miliardi di lire) del 2004
La Corte dei
Conti invita ONAOSI ad eliminare per il futuro le scritturazioni che rendono
poco chiara la consultazione del conto consuntivo.
Il
patrimonio netto.
da euro
331,8 milioni (642 miliardi di lire) del 2003 a euro 352,9 milioni
(683 miliardi di lire) nel 2004.
Dalla
relazione del dott. Arturo Cerilli, attuario incaricato da Onaosi nel 2005.
Nelle premesse tale
professionista precisa che Onaosi “eroga prestazioni di breve durata non
aventi carattere pensionistico”.
Dalla tavola 2) allegata alla
relazione sono indicati i numeri degli assicurati obbligatori o volontari
dipendenti divisi per età da 26 a 70 anni pari a 132.469.
Poiché è però evidente che di
regola non si fanno figli oltre i 40 anni, sommando il numero dei sanitari
dipendenti compresi entro i 40 anni si ottiene la cifra di 61.593 sanitari.
Considerate le tabelle di
mortalità, pure allegate alla relazione, è semplice rilevare la sostanziale
insignificanza del rischio morte sino a 40 anni, di tal che in concreto è
possibile affermare che oggi il numero degli orfani dei sanitari italiani è per
fortuna estremamente modesto.
Se poi si considera anche,
come è d’obbligo, lo stato di bisogno, come previsto dalla legge, davvero è
difficile credere che Onaosi sia ente non inutile.
Si aggiunga inoltre che ENPAM,
ENPAF ed ENPAV già si fanno carico delle funzioni assistenziali a favore degli
orfani con provvedimenti di vario genere e che comunque esiste giustamente una
legislazione di protezione previdenziale e assistenziale di carattere generale
per gli orfani dipendenti pubblici che ovviamente, peraltro, godono
dell’assistenza sanitaria gratuita e dell’istruzione gratuita e degli interventi
assistenziali a livello regionale e comunale.
L’attuario conclude
riconoscendo essere garantito “un grado di copertura degli impegni assunti
ben più elevato del necessario”.
Considerazioni giuridiche
Illegittimità costituzionale
del D.L. 30 giugno 1994 n. 509 in attuazione della delega conferita dall’art. 1
comma 32 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 per contrasto con l’art. 76 della
Costituzione.
Illegittimità costituzionale
dell’articolo unico della Legge 27 maggio 1991 n. 167 nella parte in cui ebbe ad
escludere l’Onaosi dalle procedure di cui agli artt. 113 e 144 D.P.R. 24
luglio 1977 n. 616 e conseguentemente dalla tabella a) allegata al predetto
decreto.
Esaminando i commi 32 e 33 della legge
di delegazione 24/12/1993 n. 537 è lecito dubitare che il D.Lgs. n. 509/94 abbia
rispettato la legge delegante laddove ha inserito nell’allegato a) l’Onaosi.
Argomenti militanti a favore di tale
tesi sono reperibili nella sentenza della Corte Costituzionale 30 luglio 1981 n.
174 che ebbe a dichiarare non fondata la questione di illegittimità
costituzionale degli artt. 22, 113 e 114 tabella B) n. 2 del D.P.R. 24/7/77 n.
616.
Si trattava delle norme includenti l’ONAOSI
nella lista degli enti inutili e che prevedevano il procedimento per la
soppressione di enti nazionali operanti nel campo delle funzioni amministrative
trasferite alle Regioni.
Tale elenco, che comprendeva 62 enti,
che vennero di poi effettivamente soppressi, venne riconosciuto da tale
pronuncia n. 174/81 costituzionalmente legittimo.
Inoltre nella relazione della Corte dei
Conti del 2004 si osserva che Onaosi è l’unico ente tra quelli inseriti
nell’elenco allegato al decreto legislativo, a non esercitare forme assicurative
in regime sostitutivo e integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria di
tal che”la costituzione di una riserva legale in misura non inferiore a 5
annualità dell’importo delle pensioni in essere, non appare giustificata in un
ente che non corrisponde trattamenti pensionistici ma esercita forme di
assistenza in relazione e nei limiti delle contribuzioni che le pervengono
periodicamente”.
L’unico scopo legittimo, siccome
previsto dalla legge dell’Onaosi è il mantenimento , l’educazione e l’istruzione
degli orfani e delle orfane bisognosi dei sanitari, agli stipendi di
pubbliche amministrazioni.
Questo scopo si è sostanzialmente
esaurito o è divenuto impossibile o, nella migliore delle ipotesi, di scarsa
utilità, di tal che
l’autorità governativa dovrebbe operare giusto quanto previsto dal combinato
disposto degli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile.
L’inserimento dell’Onaosi in calce
all’allegato a) del D.Lgs. n. 509/94 è un gravissimo “infortunio” dell’autorità
di Governo nell’esercizio del potere alla stessa attribuita dall’art. 76 della
nostra carta costituzionale e si auspica che il Giudice delle leggi possa
rimediare a siffatto infortunio “cancellando” l’Onaosi da quell’elenco e
ristabilendo così la legittimità del sistema .
Per questi motivi l’articolo unico della
legge n. 167 del 27 maggio 1991, che salvò l’Onaosi dalla soppressione, siccome
assolutamente irragionevole ed esorbitante dal pur vasto potere attribuito dalla
carta costituzionale al legislatore dovrebbe essere cassato dall’ordinamento
giuridico da parte del giudice delle leggi.
Invero non può non
destare sconcerto che l’Onaosi sia in fondo ad un elenco che riguardava enti
nazionali di previdenza e assistenza, quali la Cassa Nazionale degli Avvocati,
la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, e così via le casse di
previdenza e assistenza dei sanitari ENPAM, ENPAF ed ENPAV, dei dirigenti
industriali e dei giornalisti italiani, enti tutti che si trasformarono in
Fondazioni o Associazioni di diritto privato ma che esercitavano forme
assicurative in regime sostitutivo ed integrativo dell’assicurazione generale
obbligatoria.
Ora l’Onaosi non ha
mai avuto funzioni di previdenza né ha mai esercitato forme assicurative in
regime sostitutivo e integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, ma
soltanto, in base alla legge del 1901, era previsto esercitasse funzione
assistenziale a favore degli orfani bisognosi dei sanitari italiani.
Assoluta peculiarità dell’Onaosi
rispetto agli altri enti contenuti nell’allegato a) del D.Lgs. n. 509/94 e
aderenti all’ADEPP.
Mentre l’iscritto alla Cassa Avvocati,
piuttosto che all’ENPAM o all’ENPAF vanta un vero e proprio diritto soggettivo
perfetto all’ottenimento delle prestazioni previdenziali precisamente
quantificabili, nel caso di Onaosi, il contribuente, è titolare di un mero
interesse legittimo all’ottenimento di prestazioni assistenziali , peraltro
molto diversificate.
A ciò si aggiunga che la mancata
regolare contribuzione determina incredibilmente la decadenza dal possibile
beneficio.
Ciò è tanto vero che la prestazione
assistenziale è fornita in base allo statuto Onaosi, solo a seguito di domanda
che deve essere vagliata dal competente organismo dell’ente il quale
discrezionalmente accoglie la domanda ed eroga la prestazione purché il
contribuente sia in regola con i versamenti.
Tale discrezionalità è incredibilmente
ampia, potenzialmente sconfinante nell’arbitrio, considerato che da un lato
attiene alla valutazione del presupposto del bisogno, concetto certamente
estremamente mutevole e suscettibile davvero di molte interpretazioni, e
dall’altro perché l’ammontare concreto della prestazione assistenziale può
essere, come in effetti è, assolutamente diversificato.
In altri termini, mentre i contribuenti
della Cassa Nazionale Avvocati, dell’ENPAV, dell’ENPAM o dell’ENPAF possono, con
assoluta certezza, preventivamente conoscere quale sia l’ammontare del proprio
trattamento previdenziale, di tal che in difetto di puntuale e adeguata
corresponsione dello stesso possono agire in giudizio dinnanzi all’autorità
giurisdizionale ordinaria, l’iscritto Onaosi escluso dalla prestazione
richiesta, per tutto quanto sopra esposto, non avrebbe uguale tutela.
Onaosi oggi sostanzialmente è un ente
che distribuisce prestazioni della cui legittimità è lecito dubitare sotto il
profilo che le prestazioni assistenziali, le più diverse, vengono distribuite
con ampia discrezionalità e persino senza la necessaria trasparenza.
A ciò si aggiunga che oggi, in base allo
statuto vigente, beneficiari delle prestazioni possono essere non solo gli
orfani bisognosi, ma anche tutti gli orfani e persino i figli di contribuenti
viventi e tutti i contribuenti e i loro coniugi.
Inoltre oggi Onaosi svolge una
amplissima attività che non può non qualificarsi in senso lato commerciale e di
impresa, volta che fornisce prestazioni a pagamento e gestisce ed offre
residenze e case vacanze in varie località turistiche italiane per il periodo
invernale e per quello estivo, come ad esempio Pré Saint Didier (Aosta) –
Nevegal (Belluno), Porto Verde (Misano Adriatico).
Inoltre ha istituto un programma
“Start” con l’obbiettivo di rilasciare un titolo riconosciuto e spendibile sul
territorio nazionale con costo per la frequenza di € 2.500,00 come pubblicizza
sul proprio sito.
Inoltre gestisce la Residenza Montebello
dove sono ammessi tutti i sanitari contribuenti Onaosi e i coniugi di sanitari
deceduti, con tariffe comprendenti pernottamento e prima colazione a € 40,00
giornalieri per camera doppia uso singola e € 50,00 giornalieri per camera
doppia e non si comprende come tutto ciò possa rientrare negli scopi
legislativamente previsti per l’Onaosi e che cosa abbia a che fare con
l’assistenza agli orfani bisognosi dei sanitari italiani.
Se tutto ciò è vero, come è
indiscutibilmente vero, si confida che il Giudice delle leggi possa porre fine
a questa illegittimità costituzionale cancellando l’Onaosi dall’allegato a) del
D.Lgs. n. 509/94.
Illegittimità degli statuti e
dei regolamenti Onaosi per contrasto con la legge 7 luglio 1901 n. 306
Dal regolamento su
prestazioni, servizi e organizzazione della fondazione reperito sul sito ONAOSI
si apprende che per l’accesso alle prestazioni ed ai servizi occorre formulare
apposita domanda (art. 3) con allegata documentazione atta a comprovare il
possesso dei requisiti previsti.
Si legge quindi all’art. 4
che le prestazioni vengono erogate secondo criteri stabiliti dagli organi della
Fondazione mediante delibere contenenti criteri direttivi generali.
Sono quindi previste (art. 5)
le condizioni e modalità per l’erogazione dei servizi per l’accesso anche a
pagamento di servizi nei confronti dei sanitari e dei loro familiari in stato
di particolare difficoltà e disagio sociale e ciò palesemente in violazione
delle norme statutarie di fondazione e di legge.
Nello statuto (art. 2 –
Scopi) si legge che l’attività della Fondazione, finalizzata a obbiettivi di
solidarietà e assistenza, ha per scopo primario il sostegno, l’educazione,
l’istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, degli orfani, figli
legittimi, adottivi o naturali riconosciuti di medici-veterinari, farmacisti,
medici-chirurghi ed odontoiatri, contribuenti obbligatori o volontari, ai sensi
del successivo at. 5, per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di
accedere all’esercizio di una professione o di un’arte”, ma non è indicata , in
contrasto con la volontà del legislatore del 1901, la necessità dello stato di
bisogno.
Ciò che è ancor più grave è
che nella stessa norma è prevista altresì l’erogazione di prestazioni anche in
favore di figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, nonché a
favore degli stessi contribuenti e persino dei loro coniugi.
Ciò vuol dire che l’ONAOSI ,
contrariamente a quanto stabilisce la legge fondativa del 1901 e lo statuto
fondativo del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia,
eretto in ente morale con regio decreto 20 luglio 1899, eroga prestazioni in
base al nuovo statuto e in base a delibere discrezionali in senso tecnico in
caso di accoglimento della domanda a qualunque orfano che sia o meno bisognoso
ma anche a qualunque figlio di contribuenti viventi nonché ai contribuenti e ai
loro coniugi.
Ritengo ragionevole ritenere
che a tali modifiche statutarie l’ente sia pervenuto proprio perché la categoria
degli orfani bisognosi per assistere i quali nacque il Collegio-Convitto
perugino, e quindi l’ONAOSI, è categoria, per fortuna ovviamente,
sostanzialmente numericamente esigua.
A tale proposito si è già
chiesto anche in sede giurisdizionale all’Onaosi di dichiarare il numero di
orfani bisognosi attualmente assistiti così come è si è chiesto di
dichiarare quale sia il criterio per la individuazione in concreto dello stato
di bisogno , condizione necessaria, siccome stabilito dal legislatore, per fare
nascere il diritto alla prestazione assistenziale anche se più che di diritto
perfetto siamo di fronte, come già ricordato, ad un mero interesse legittimo,
volta che il riconoscimento del diritto non è automatico ma sottoposto alla
valutazione discrezionale dell’ente.
Credo pertanto che l’attuale
statuto Onaosi sia illegittimo siccome in contrasto con la inequivoca volontà
del legislatore, nonché dell’atto costitutivo fondante del collegio – convitto
perugino eretto in ente morale nel 1899 come sopra ricordato.
La sentenza n. 190 del 5/6-14/6/2007 della
Corte Costituzionale – sue conseguenze.
Il Tribunale di
Parma, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza 14 giugno 2006 in un
giudizio proposto da alcuni sanitari contro Onaosi avente ad oggetto la
contestazione dell’obbligo di debenza del contributo, siccome determinato dal
Consiglio Onaosi in forza dell’art. 52 comma 23 della legge 27/12/2002 n. 289
(legge finanziaria 2003 recte: dell’art. 2 lettera e) della legge 7 luglio
1901 n. 306 quale sostituito dall’art. 52 comma 23 ella legge n. 289/2002 come
ineccepibilmente precisa il giudice delle leggi) ebbe a ritenere non
manifestamente inondata la questione di illegittimità costituzionale in
riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione sospendendo il giudizio e
rimettendo gli atti al giudice delle leggi.
Interveniva in
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri concludendo per la
inammissibilità o comunque per la infondatezza della questione, rappresentato e
difeso dall’avvocatura generale dello Stato.
La Corte
ha considerato in diritto che :
a) la disciplina
dell’attività della Fondazione al cui Consiglio di Amministrazione era rimessa
la determinazione dei contributi, risale alla legge 7 luglio 1901 n. 306 e che
oggetto dell’attività di tale ente è sempre stato il mantenimento,
l’educazione e l’istruzione degli orfani bisognosi dei medici chirurghi,
veterinari e farmacisti gravati di contributi obbligatori o volontari;
b) che la misura di
tali contributi è stata sempre stata stabilita direttamente da provvedimenti di
legge e solo con la legge n. 289 del 2002 la determinazione dei contributi venne
affidata all’iniziativa del Consiglio di amministrazione della Fondazione
mediante regolamenti soggetti ad approvazione interministeriale.
La Corte
preliminarmente disattendeva l’eccezione di inammissibilità sollevata
dall’Avvocatura dello Stato e quindi riteneva la questione fondata.
Ribadita la natura
di prestazione patrimoniale obbligatoriamente imposta del contributo di cui si
tratta lo riteneva soggetto alle garanzie dettate dall’art. 23 della
Costituzione (riserva di legge di carattere relativo).
Richiamata la propria
costante giurisprudenza ed osservato che era venuto meno ogni collegamento con
le fonti legislative succedutesi fino al 1949, riteneva che la norma censurata
“non offriva alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri
adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti”.
Per questi motivi la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2
lettera e) della legge 7 luglio 1901 n. 306 quale sostituito dall’art. 52 comma
23 della legge 27/12/2002 n. 289 nella parte in cui prevede che la misura del
contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali
italiani è stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Onaosi,
con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
Le ineludibili
conseguenze di tale pronunzia sono schematicamente le seguenti:
-
tutti gli atti
adottati dal Consiglio Onaosi relativi alla determinazione dell’ammontare dei
contributi sono da ritenersi illegittimi;
-
tutti i
contribuiti versati in forza di tali provvedimenti determinativi debbono essere
restituiti ;
-
Onaosi non può
richiedere contributi, come dalla stessa determinati, e deve provvedere a dare
disposizioni agli enti esattori perché cessino immediatamente l’attività di
esazione essendo i ruoli formati sulla base di provvedimenti travolti dalla
pronuncia di incostituzionalità di cui si tratta;
-
tutti gli enti
datori di lavoro dei sanitari pubblici dipendenti debbono immediatamente cessare
dall’operare le trattenute palesemente illegittime perché fondate su regolamenti
illegittimi e travolti dalla pronuncia di cui si tratta;
-
Onaosi deve
restituire tutti i contributi che le sono stati versati direttamente o dagli
enti datoriali che operarono le ritenute;
-
tutti coloro
che hanno versato i contributi e tutti coloro che se li sono visti trattenere
sulla busta paga hanno diritto a vederseli restituire, e a ciò Onaosi deve
provvedere anche al fine di evitare un enorme contenzioso giudiziale teso ad
ottenere la restituzione, degli importi pagati oltre ai frutti e agli interessi
ex art. 2033 c.c., oltre alle spese di giudizio, volta che non v’ha dubbio che
tale azione sia fondata;
-
nel contenzioso
attualmente esistente, considerata la efficacia erga omnes della
pronuncia di cui si tratta come di tutte le pronunce del giudice delle leggi, è
certa la soccombenza di Onaosi;
-
eventuali
pronunce negative saranno riformate ove tempestivamente impugnate;
-
la tesi
sostenuta da Onaosi che, a seguito della pronuncia della Corte, si
determinerebbe una reviviscenza della normativa precedente, ancor prima che
infondata, è temeraria (vedi Cassazione 20/12/1982 n. 7014) e già respinta da
recentissime sentenze di giudice del merito in subiecta materia;
-
attualmente
quindi Onaosi detiene illegittimamente importi che deve restituire e non detiene
alcun potere di determinare l’ammontare dei contributi, né esiste una norma
primaria che tale ammontare può determinare con efficacia retroattiva;
-
del pari i
provvedimenti di approvazione dei ministeri vigilanti degli atti determinativi
dell’ammontare del contributo risultano illegittimi e travolti dalla pronuncia
del Giudice delle leggi.
Il
decreto legge n. 159/2007 in G.U. n. 229 del 2/10/2007.
Il Governo ha emanato il
decreto legge collegato alla finanziaria che contiene, all’art. 29, intitolato
“contributi Onaosi” una norma del seguente tenore:
Nelle more della riforma
della Fondazione Onaosi finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a
quelle degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere
professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5
giugno 2007 della Corte Costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla
Fondazione Onaosi da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai
rispettivi Ordini professionali dei farmacisti, dei medici chirurghi e
Odontoiatri, e dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno1994, n. 509, è determinato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l’equilibrio della
gestione e la conformità alle finalità statutarie dell’ente rapportandone
l’entità, per ciascuno interessato, a una percentuale della retribuzione di base
e all’anzianità di servizio.
Degli stessi criteri di cui
al comma 1 tiene conto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Onaosi
nel procedure alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi
indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione
della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte Costituzionale a quella di
entrata in vigore del presente decreto”.
Ovviamente tale testo
normativo, immediatamente efficace dalla data della sua pubblicazione con forza
di legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento
Fin da ora però è possibile
affermare quanto segue:
1.
tutti
i contributi relativi agli anni dal 2003 fino al 19/6/2007 non sono dovuti
e se pagati devono essere restituiti e ciò sia per quanto riguarda i liberi
professionisti che i dipendenti privati che i dipendenti pubblici;
2.
dal 20 giugno
2007 il Consiglio Onaosi potrà determinare l’ammontare dei contributi
obbligatori tenendo conto dei criteri dell’equilibrio di gestione e
rapportandone l’entità a una percentuale della retribuzione di base
all’anzianità di servizio e ciò solo ed esclusivamente per i pubblici
dipendenti.
Tale norma da un lato
dimostra la fondatezza di quanto fin qui affermato circa la illegittimità dei
provvedimenti del Consiglio di Amministrazione Onaosi determinativi del
contributo e la illegittimità delle richieste con conseguente diritto di
restituzione degli importi pagati.
Dall’altro lato non mi pare
dubbio però che anche tale norma sia costituzionalmente illegittima per gli
stessi motivi contenuti nella sentenza 190/2007. Infatti non è chi non veda che
ancora una volta sia stata creata una norma che demanda al Consiglio di
amministrazione il potere di determinare l’ammontare dei contributi senza però
offrire elementi idonei ad individuare criteri adeguati alla concreta
quantificazione e distribuzione degli oneri importi.
Invero non mi sembra che
dover tener conto dei criteri dell’equilibrio della gestione possa soddisfare le
garanzie dettate dall’art. 23 della Costituzione (riserva di legge di carattere
relativo).
La posizione degli enti intimanti
Gli Ordini delle
professioni sanitarie vennero ricostituiti con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233.
Invero, con Regio
Decreto legge 5 marzo 1935 n. 184 (già anno XIII dell’era fascista) gli
Ordini, che erano nati con legge 10 luglio 1910, vennero soppressi e le loro
funzioni attribuite ai direttori dei rispettivi sindacati fascisti provinciali
di categoria.
Attualmente quindi
al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le attribuzioni di cui
all’art. 3 del già citato D.L.CPS 13/9/1946 n. 233.
E’ stato inoltre
riconosciuto che spetta agli Ordini professionali, enti pubblici non economici,
eletti a base democratica, un potere di rappresentanza e di tutela di interessi
diffusi dei propri iscritti. Inoltre i Presidenti degli Ordini provinciali hanno
il potere di elettorato attivo nella formazione del Consiglio di
amministrazione dell’ente.
La questione di cui
si tratta riguarda sostanzialmente tutti gli iscritti e il mancato
riconoscimento degli effetti della pronuncia da parte di Onaosi ha determinato,
come determina, situazione di profondissimo disagio, ancor prima che economico,
morale, con conseguenze fortemente pregiudizievoli per il prestigio ed il
decoro di tutta la categoria costretta a dover ricorrere all’autorità
giudiziaria per vedersi riconosciuto un diritto certo ed indiscutibile ancorché
talora di contenuto economico modesto.
Doverosamente
attenti a quanto sta accadendo, su innumerevoli sollecitazioni dei propri
iscritti, gli Ordini intimanti hanno quindi ritenuto di adottare la delibera di
Consiglio 24 settembre 2007 con la quale hanno affidato incarico a chi scrive di
predisporre il presente atto con mandato ai Presidenti per l’esecuzione della
stessa delibera che, a tale scopo, sottoscrivono la formalizzazione
dell’incarico in calce.
* * * * *
* * * * *
Anche tanto premesso
e ritenuto, ad ogni effetto di legge, ho con il presente atto, fatto, come
faccio
Intimazione e diffida
alla Fondazione Onaosi,
in persona del suo Presidente, perché abbia, in conseguenza di quanto stabilito
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, a prendere e dare atto
della illegittimità di richiedere agli iscritti i contributi relativamente agli
anni dal 2003 al 2006 e perché abbia a prendere e dare atto, con ogni
conseguente effetto, della obbligatorietà della restituzione di quanto versato a
ciascuno degli aventi diritto, con l’adozione di ogni più opportuno
provvedimento dispositivo conseguente e ciò per il ristabilimento della
legalità, nell’interesse generale anche per evitare che i Tribunali italiani
vengano sommersi da un enorme contenzioso che non potrebbe che vedere l’Onaosi
soccombente, con enorme generale spreco di tempo e di risorse, con conseguenze
negative anche per l’immagine della categoria dei sanitari italiani con
riserva, in difetto, di ogni più opportuna azione nelle forme e termini di
legge.
Anche tanto premesso e
ritenuto, con il presente atto, ritengo di poter chiedere, come
chiedo
alla Fondazione Onaosi,
in persona del suo Presidente, perché, in ossequio del principio di trasparenza
legislativamente e statutariamente obbligatoriamente previsto, abbia a
pubblicizzare e a comunicare agli intimanti, nell’ovvio rispetto della normativa
sulla tutela della privacy, i dati e i provvedimenti normativi che consentano di
acclarare per il periodo 2003-2006 compresi :
1.
il numero degli
orfani bisognosi, degli orfani non bisognosi, dei figli di sanitari inabili, dei
figli di contribuenti viventi e abili, dei contribuenti e dei loro coniugi
disaggregati per età, residenza provinciale e qualità e quantità delle
prestazioni corrisposte e benefici concessi, nonché delle prestazioni e servizi
anche a pagamento;
2.
il numero delle
domande pervenute e il numero delle domande accolte;
3.
i criteri
regolamentari in base ai quali vengono accolte le domande divisi per categorie
di cui al punto 1) anche per le prestazioni e servizi a pagamento;
4.
gli ammontari
disaggregati per categorie dei beneficiari delle prestazioni assistenziali
fornite sia per quanto riguarda la corresponsione di importi che per quanto
riguarda la frequentazione delle strutture a titolo gratuito;
5.
i dati
disaggregati delle prestazioni e servizi forniti a pagamento, distinti per
categoria e loro quantificazione, con il numero dei soggetti assistiti divisi
per categoria, siccome stabilito dall’art. 6 dello statuto Onaosi ;
6.
i dati
disaggregati delle prestazioni e categorie di beneficiari di cui all’art. 7
dello statuto, con particolare riferimento alle prestazioni e servizi cui
possono accedere anche a pagamento i figli di contribuenti viventi obbligatori o
volontari, gli stessi contribuenti e i loro coniugi.
Invocato espressamente l’art.
18 dello statuto Onaosi che ribadisce il principio dell’obbligo di trasparenza
nei rapporti con i contribuenti e che obbliga Onaosi a risposte scritte ai
contribuenti che richiedono chiarimenti e informazioni all’ente e tutto ciò al
fine di assicurare la massima trasparenza della gestione, con riserva in difetto
di ogni più opportuna azione nelle forme e termini di legge.
Con il presente atto ritengo
di poter chiedere, come
chiedo
alle
autorità governative in indirizzo di voler operare, nell’ambito delle
rispettive competenze, ove venisse ritenuta la sussistenza dei presupposti in
fatto e in diritto giusto quanto stabilito dalla normativa vigente e
segnatamente dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile.
chiedo
al
Signor Procuratore Generale della Corte dei Conti, ove venisse ritenuta
la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, di operare, secondo quanto
di propria competenza, nei confronti di chi avesse operato illegittimamente con
conseguente danno, nelle più opportune forme e termini di legge.
chiedo
ai Presidenti delle
Federazioni e agli enti previdenziali dei sanitari italiani e ai Presidenti
degli Ordini provinciali
in indirizzo, di valutare l’opportunità, secondo le rispettive competenze, di
porre in essere ogni più utile intervento perché venga ristabilita la legalità
e venga scongiurato il pericolo di infortuni normativi quale è quello in cui
ebbe ad incorrere il legislatore nell’approvare l’art. 52 comma 23 della legge
27/12/2002 n. 289 dichiarato costituzionalmente illegittimo dal giudice delle
leggi dalla più volte citata sentenza n. 190/2007.
chiedo
agli
enti previdenziali ENPAM, ENPAF ed ENPAV se non sia vero che essi già
provvedono nell’espletamento dei loro compiti istituzionali, ad assistere gli
orfani bisognosi dei sanitari italiani oltre che a svolgere tutte le funzioni
assistenziali oltre le funzioni previdenziali nel rispetto delle normative di
legge e dei rispettivi statuti e ciò al palese fine di dimostrare la fondatezza
della tesi fondamentale del presente scritto del sostanziale esaurimento
dello scopo dell’Onaosi o della scarsa utilità dello stesso dalla quale
deriva la assoluta inammissibilità di una contribuzione obbligatoria a carico
dei sanitari italiani dopo la sentenza n. 190/2007.
Da ultimo auspico che
il Parlamento, nell’esercizio del suo potere sovrano, non converta l’art. 29 del
D.L. n. 159/2007 più sopra riportato ove ritenuto in contrasto con l’art. 23
della Costituzione.
In attesa di formale
riscontro a sensi di legge, manifesto il mio ossequio.
(avv. Enrico Pennasilico)
In forza del potere
conferitoci dalle delibere di Consiglio 24/9/2007, per l’esecuzione delle
stesse, conferiamo formale mandato professionale di rappresentanza e difesa
all’avv. Enrico Pennasilico del Foro di Milano per la formazione e inoltro del
sopra esteso atto.
Il Presidente dell’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
(Dott. Roberto Anzalone)
Il Presidente dell’Ordine dei
Farmacisti della provincia di Milano e Lodi
(Dott. Andrea Mandelli)
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