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5/5-Senato: approvato l'emendamento sull'esclusività
L'Aula del Senato ha approvato il seguente emendamento
n. 2.0.104 al Dl sull'emergenza sanitaria, presentato dalla senatirce Alberti
Casellati (FI) in materia di esclusività di rapporto.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis.
1. Il comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti di cui ai commi 1, 2, e 3 possono optare, su richiesta da
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non
esclusivo, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo. Le regioni hanno la
facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro
esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro
che mantengono l’esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di
cui al comma quinto del presente articolo, trattandosi di indennità di
esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del
rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e
complesse.".
2. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 15-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è differito alla data della
stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo
all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli
organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2003 e la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,
compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal comma 3 dell’articolo
15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni".
Il disegno di legge di conversione, una volta approvato dal Senato, passerà
all'esame della Camera.
Il decreto scade il 30 maggio.
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