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 Note sulla ricettazione e compendio legislativo

 A cura di Marcello Costa Angeli

SOMMARIO

 

La prescrizione medica rappresenta la certificazione  del diritto del paziente ai medicinali e l'autorizzazione amministrativa per la vendita dei farmaci.

Si distinguono 3 categorie di farmaci:

  1. - Farmaci soggetti a ricetta medica

  2. - Farmaci dispensabili senza ricetta e su consiglio del farmacista

  3. - Farmaci dispensabili senza ricetta e su richiesta del paziente

L'appartenenza di un farmaco ad una delle 3 categorie è stabilita dal Ministero della Sanità

-1- Farmaci soggetti a ricetta medica

 

RICETTA RIPETIBILE               

    Sono ricette riutilizzabili. E' la forma più comune di prescrizione;

 Per i farmaci della tabella 4 della F.U. (Farmacopea Ufficiale) tra i quali: benzodiazepine, psicofarmaci, ormoni, galenici. 

Compilazione: Deve essere redatta su carta intestata e/o timbrata in modo da identificare il medico prescrittore e deve presentare la data della prescrizione e la firma del medico. Nella ricetta non è necessario indicare la dose di somministrazione nè il nome e l'età del paziente.

 Durata: 3 mesi, può essere presentata in farmacia per 5 volte, il medico può variare il tempo di validità e  il numero di spedizioni sia in senso limitativo che estensivo indicandolo in calce sulla ricetta.

 Dispensazione: il farmacista appone data, prezzo e timbro per ogni spedizione. Se non è indicato il dosaggio il farmacista dispensa il preparato di dosaggio minore. Per i galenici magistrali deve essere indicato il nome del paziente, il dosaggio e la forma farmaceutica. 

Conservazione: non va conservata dal farmacista ma restituita al paziente (tranne per i galenici di cui va conservata copia}.

RICETTA NON RIPETIBILE               

Sono ricette non riutilizzabili. Il Farmacista le ritira all'atto della consegna dei farmaci.

Per medicinali a rischio di tossicità, assuefazione o abuso, serve anche per documentare il movimento dei farmaci da parte del farmacista (barbiturici, analgesici non oppiacei, anoressizzanti).          

E' obbligatoria per i farmaci delle tabelle 5 e 3 della F.U. che sono sia stupefacenti delle tabelle IV e V+ sia sostanze non stupefacenti. 

Viene generalmente scritta tutta a lettere anche nelle indicazioni delle dosi.

 Compilazione: è obbligatorio indicare il nome del paziente, data e firma leggibile del medico. 

Durata: 10 giorni per i preparati industriali, 3 mesi per i galenici magistrali, i tempi di durata non possono essere modificati dal medico. Se il farmaco èdispensato dal SSN il medico deve redigerere la ricetta in due copie (una ricettario SSN e una ricettario personale) in modo che una copia possa essere conservata dal farmacista. 

Dispensazione: può essere spedita una sola volta.Ulteriori limitazioni per Flunitrazepam orale: massimo 1 confezione con massimo 60 mg di farmaco, Buprenorfina: massimo 1 confezione da 5 fiale o 2 confezioni da 10 compresse orali, Sildenafil (Viagra): massimo 2 confezioni e 16 unità posologiche. 

Conservazione: il farmacista deve ritirarla e conservarla per 6 mesi o per 5 anni se contengono prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui bisogna documentare lo scarico.

RICETTA MINISTERIALE SPECIALE               

Sono ricette non riutilizzabili per la prescrizione di stupefacenti.

Per farmaci delle tabelle I, II, III della tabella 7 della F.U. (stupefacenti-narcotici).       

Regolata dal DPR 309/90 articoli 43 (obblighi dei medici nella compilazione), 44 (divieto di consegna ai minorenni e agli infermi di mente), 45 (obblighi del farmacista). 

Compilazione: su ricettario speciale ministeriale distribuito dagli Ordini professionali, ( su richiesta ) che si compone di tre sezioni tutte compilate dal medico, di cui una resta al medico (che la deve conservare per due anni, quella con la dicitura copia per la documentazione) e due vengono consegnate al paziente; di queste una resta al farmacista e l'altra viene inviata alla ASL per il rimborso da parte del SSN. I modi e i tempi di somministrazione vanno indicati tutti a lettere,come il nome e cognome e la residenza del paziente, la forma farmaceutica (f., cp, etc) e la via di somministrazione (i.m., i.v., os, etc.) posssono essere abbreviate. La ricetta deve contenere il nome e cognome e il domicilio e recapito telefonico del medico. Il farmacista non può autoridurre il dosaggio anche se è superiore al consentito, non considera perciò in questo caso spedibile la ricetta. 

Durata: 10 giorni escluso quello del rilascio, spedibile 1 sola volta. 

Dispensazione: non dispensabile ai minori di 18 anni, gli estremi del documento di identità devono essere trascritti sulla ricetta, può essere dispensata una sola preparazione per una terapia massima di 8 giorni per uso umano e 3 giorni per uso veterinario. Il farmacista deve annotare data, timbro e prezzo (come per tutte le ricette che vengono spedite in farmacia). Nel caso di specialità pre-confezionate che contengono dosi per più di otto giorni di terapia le stesse  posssono essere in tal caso dispensate. In caso di dispensazione frazionata (per insufficiente stoccaggio della farmacia) è possibile effettuarla entro i dieci giorni di validità trascrivendo due movimenti di scarico separati. Per i galenici, sull'etichetta deve essere scritto preparazione soggetta al DPR 309/90. 

Conservazione: la ricetta deve essere conservata dal farmacista per 5 anni.

 

MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA            

-2- Farmaci dispensabili senza ricetta e su consiglio del farmacista

SP = senza prescrizione      

Sono medicinali di urgenza che posssono essere dispensati direttamente dal farmacista (Naloxone, siero antiofidico, etc), nei casi in cui ne viene riscontrata la reale necessità.     

-3- Dispensabili senza ricetta e su richiesta del paziente

OTC = over the counter   

Sono specialità medicinali destinate alla automedicazione, per disturbi minori che sono facilmente identificabili e risolvibili dal paziente stesso.    

 Devono essere farmaci in commercio da almeno 5 anni, sono esclusi i galenici officinali. Sono escluse le vie di somministrazione per aerosol o parenterale. La posologia deve essere nei limiti di sicurezza. Il marchio commerciale deve essere diverso dalle specialità analoghe ma prescritte su ricetta medica.


Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13-11-1998
 
MINISTERO DELLA SANITA'
 
DECRETO 9 ottobre 1998.
Pubblicazione della X edizione della "Farmacopea ufficiale" della
Repubblica italiana.
 
IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7
novembre 1942, n. 1528;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e
pubblicazione della Farmacopea ufficiale;
Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una
Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto 26 aprile 1985, con il quale e' stato approvato il
testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana;
Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1987 e 27 maggio 1989, con i
quali sono stati approvati il primo e secondo aggiornamento alla IX
edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1991 con il quale e' stato
approvato il volume "Droghe vegetali e Preparazioni" facente parte
integrante della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1988, 17 aprile 1991, 9
maggio 1994 e 3 ottobre 1996 con i quali sono stati approvati il I,
il II, il III e il IV supplemento alla IX edizione della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la Farmacopea europea, III edizione, aggiornata ed integrata
in base alle risoluzioni del Comitato di sanita' pubblica del
Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle
decisioni prese dalla Commissione europea di farmacopea in
applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della convenzione europea
predetta;
Sentita la Commissione permanente per la revisione e la
pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge
9 novembre 1961, n. 1242;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del testo della nuova
edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana,
predisposto dalla predetta Commissione anche sulla base delle
decisioni adottate dalla Commissione europea di farmacopea;
 
Decreta:
Art. 1.
 
E' approvato il testo della X edizione della "Farmacopea ufficiale"
della Repubblica italiana.
Esso sostituisce, a tutti gli effetti, quello della IX edizione e
dei relativi aggiornamenti e supplementi nonche' il testo del volume
"Droghe vegetali e Preparazioni".
 
Art. 2.
 
La X edizione della "Farmacopea ufficiale" sara' pubblicata
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed entrera' in vigore a
partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del comunicato relativo
alla emanazione del presente decreto.
 
Roma, 9 ottobre 1998
 
Il Ministro: Bindi
 

Compendio legislativo

Considerazioni generali sulla ricetta 

Il Medico, affinché possa essere attuata la sua prescrizione medicamentosa, scrive una ricetta che è diretta al Farmacista e che contiene, nella cosiddetta segnatura, le istruzioni per il malato. Le ricette possono essere magistrali o officinali: con le prime il Medico stabilisce, secondo il suo giudizio, la composizione, la preparazione e la forma della medicina, con le seconde prescrive farmaci di costituzione e forma nota. 

Definizioni 

Ricetta: ordinazione scritta che il Medico invia al Farmacista per specificargli i farmaci che intende prescrivere al malato.

Farmaco: composto chimico che induce modificazioni nella sostanza vivente.

Medicina o medicinale: farmaco che ha proprietà curative.

Veleno: qualsiasi sostanza che, se ingerita, inalata, assorbita oppure applicata topicamente, iniettata o che si sviluppa spontaneamente nell’organismo, produce - in concentrazioni relativamente piccole - alterazioni chimiche o chimico-fisiche nocive relative alle strutture o alle funzioni organiche di un organismo vivente.

Droga: farmaco. Comunemente intesa come sostanza in grado di alterare temporaneamente lo stato di coscienza del soggetto e di produrre fenomeni di asservimento.

 Stupefacente: sostanza che induce stupore cioè perdita parziale o quasi completa della coscienza.

Narcotico: sostanza che induce uno stato di depressione reversibile della funzione del sistema nervoso centrale.

Anestetico: farmaco impiegato per abolire la sensibilità al dolore.

Presìdi: serie di materiali (talora in confezioni sterili), utili alla assistenza e/o alla cura del paziente.

La ricetta è, dunque, una scrittura privata (nel caso di Medico del Servizio Sanitario la ricettazione risulta invece essere una certificazione amministrativa), mediante la quale il Medico prescrive la cura che ritiene necessaria per il malato da lui assistito. La ricetta deve essere scritta con mezzo indelebile, riportare la prescrizione del medicamento e la dose e l’istruzione al malato per l’uso; deve essere firmata e datata. La prescrizione di numerose specialità medicinali comporta l’obbligo di ricetta medica e per molte di tali specialità la ricetta non è ripetibile. La ricettazione delle sostanze stupefacenti deve essere redatta su appositi ricettari forniti dal Ministero della Salute tramite gli Ordini dei Medici Provinciali (è attualmente in corso una revisione della modulistica e delle modalità di ricettazione da parte del Ministero della Salute). Il Medico ha il dovere di informare il proprio paziente sugli effetti collaterali e sulle controindicazioni dell’uso dei farmaci che gli ha prescritto. 

Codice di Deontologia Medica - articolo 12 

Prescrizione e trattamento terapeutico 

La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del Medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al Medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presìdio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.Il Medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare - nell’interesse del paziente - le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presìdi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonchè di terapie segrete. In nessun caso il Medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica, o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il Medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. E’ obbligo del Medico segnalare tempestivamente alle Autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.


Infatti non solo sotto l’aspetto deontologico - ma anche per una eventuale responsabilità agli effetti medico-legali - il Medico è tenuto a conoscere la natura, le indicazioni, le controindicazioni, le interazioni dei farmaci e le caratteristiche di impiego dei comuni mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive. Ogni prescrizione e ogni trattamento debbono essere ispirati alle più aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza e alla più scrupolosa osservanza del rapporto rischio beneficio. Il ricorso a trattamenti "placebo" è lecito, ma va riservato solo a soggetti che, a giudizio del Medico, possano trarne vantaggio. Il Medico inoltre non può fornire i medicinali necessari alla cura, se non a titolo gratuito. 

I divieti
* di esercizio di farmacia

Il Medico non può esercire una farmacia, nè fare convenzioni con Farmacisti per la partecipazione agli utili della farmacia. 

* di comparaggio

Il Medico non può ricevere per sè o per altri denaro o altre regalie e neppure la promessa, allo scopo di agevolare con prescrizioni o in qualsiasi altro modo la diffusione di specialità medicinali o altri prodotti di uso farmaceutico. 

* di commercio di campioni di medicinali

Il Medico non può vendere sotto qualsiasi forma i campioni medicinali.

 

 
Classificazione dei farmaci ai fini della loro fornitura

Tipo di medicinale
Imballaggio

Ripetibilità  di vendita

Compilazione

Dispensazione conservazione

NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA o FARMACI DA BANCO

       
SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA ( ricetta ripetibile)

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica

Validità della ricetta di tre mesi, ripetibile non più di cinque volte

Redatta in modo da identificare il medico, deve essere datata e firmata. Non è necessario indicare la posologia, né i dati del paziente, tranne che per i galenici

Il farmacista deve apporre data e timbro per ogni spedizione. Se non è indicato il dosaggio va dispensatil preparato con dosaggio inferiore. Per i galenici deve conservare copia

SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA (ricetta non riutilizzabile)

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta

 La ricetta ha validità di trenta giorni  Va riportato cognome e nome del paziente; in caso di riservatezza dei trattamenti vanno riportate solo le iniziali. E’ buona norma riportare in lettera i modi e i tempi di somministrazione

Il farmacista deve vendere il medicinale solo previa presentazione della ricetta che deve riportare i dati o le iniziali del paziente, deve essere firmata dal medico e datata. La ricetta viene ritirata all’atto della vendita e il farmacista deve conservarla per sei mesi. Cnque anni se riferite a sostanze psicotrope.

SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE (sostanze stupefacenti narcotici) Tabelle I, II, III della F.U.)

   Validità di dieci giorni escluso quello del rilascio   e spedibile una sola volta

Compilazione con i dati del paziente sull’apposito ricettario ministeriale e vanno riportati in lettera i modi e i tempi di somministrazione. Massimo prescrivibile, una sola confezione o dosaggio per cura di durata non superiore a otto giorni

 Il farmacista non può ridurre il dosaggio anche se superiore al consentito e in questi casi non può considerare spedibile la ricetta. Le ricette vanno conservate dal farmacistaper cinque anni

SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA LIMITATIVA: 

  • vendibili

al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 

  • Utilizzabili

esclusivamente in ambiente ospedaliero o assimilabile 

  • utilizzabili

esclusivamente dallo specialista

 

 

Dopo le frasi:‘da vendersi dietro presentazione di ricetta medica’, e ‘da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta’, debbono riportare la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione 


Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico 

 


Uso riservato a ……..(specificare lo specialista autorizzato all’impiego del medicinale). Vietata la vendita al pubblico