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CONTRIBUTI
ENPAM 2001
Marco
Perelli Ercolini
Stanno arrivando in
questi giorni gli avvisi di pagamento (che precedono le cartelle
esattoriali, che colle nuove norme tributarie
vengono emesse solo
nei casi di mancato pagamento degli avvisi bonari)
per la riscossione del contributo di maternita’ e del
contributo fisso per il Fondo di previdenza generale del’Enpam, cui
sono iscritti obbligatoriamente tutti i medici inseriti nell’Albo
professionale sino al compimento del 65esimo anno di eta’.
Il contributo
previdenziale e’ modulato in scaglioni di eta’ ed e’ agganciato
all’Istat, secondo l’indice della svalutazione intercorsa.
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I
CONTRIBUTI PER IL 2001
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sino
a 30 anni di eta’
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280.000
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da
30 a 35 anni di eta’
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561.000
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da
35 a 40 anni di eta’
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1.069.000
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da
40 a 65 anni di eta’
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1.990.000
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per
coloro che sono stati
ammessi
al contributo
ridotto
(*)
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1.069.000
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contributo
di maternita’
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102.000
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(*) I medici
che entro il 31 dicembre 1989 avevano richiesta e ottenuta la
contribuzione ridotta di
612mila lire annue, perche’ gia’ iscritti obbligatoriamente ed in
via continuativa ad un fondo previdenziale obbligatorio, hanno diritto a
versare dal 1 gennaio 1998 il contributo minimo di 1.008.000 lire
(indicizzato annualmente) anziche’ l’importo di 1.875.000, previsto
dopo il compimento del 40esimo anno di eta’, in base alla delibera
dell’Ente del 22 maggio 1998, approvata con decreto ministeriale 24
dicembre 1998 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 78 del 3
aprile 1999.
Questi versamenti
contributivi fanno maturare, in assenza di pensione di invalidita’,
al compimento del 65esimo anno di eta’, con almeno 5 anni di
contribuzione effettiva, un trattamento di pensione (reversibile in caso
di decesso del titolare) per il quale non e' richiesta ne' la cessazione
dell'attivita' professionale
ne' la cancellazione dall'Albo.
Il medico che si e’
cancellato o viene radiato dall’Albo professionale prima del 65esimo
anno di eta’, al compimento dell’eta’ pensionabile
(65 anni), se può contare su un minimo contributivo di 15 anni,
ha diritto ad un trattamento previdenziale.
Invece i
medici che al compimento del 65esimo anno non hanno maturato il
requisito contributivo e non hanno ricongiunto la posizione
previdenziale esistente presso il Fondo ad altra gestione previdenziale,
hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, al netto di una
quota pari al 12% dei contributi medesimi,
relativa alla copertura dei rischi di invalidita’ e
premorienza, maggiorati
degli interessi composti al
tasso annuo del 4,50%.
In caso di decesso
prima del compimento del 65esimo anno del medico cancellato o radiato
dall’Albo professionale che può vantare una anzianita’ contributiva
di almeno 5 anno, ai superstiti aventi diritto
spetta un trattamento di pensione; in carenza del requisito
minimo dei 5 anni di anzianita’ contributiva potra’ essere richiesta
la restituzione dei contributi versati.
La misura della
pensione legata a questa contribuzione (Quota A) viene ora calcolata in
base ai contributi versati e non piu’ in cifra fissa e piu’
precisamente:
·
al reddito medio annuo
(calcolato mediante la ricostruzione attraverso i contributi
versati, tenendo presente che l’aliquota contributiva e’ del 12,50
per cento)
·
rivalutato nella misura del 75% dell’incremento
percentuale ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
·
in relazione degli anni di contribuzione applicando
l’aliquote di:
-1,10%
per ogni anno (o frazione per periodi inferiori all’anno) di
contribuzione
compreso entro il 31 dicembre 1997
-1,75% per ogni anno (o frazioni per periodi inferiori
all’anno) di contribuzione
a partire dal 1 gennaio 1998.
A
questa quota va poi aggiunta l’eventuale trattamento derivato dai
versamenti contributivi legati ai redditi da libera professione (Quota
B), che si fanno ogni anno dopo la dichiarazione dei redditi IRPEF in
due rate: la prima entro 30 giorni dopo il termine ultimo di
presentazione del modello UNICO e l’altra di pari importo entro il 30
ottobre .
Ricordiamo
che la misura della
pensione dovuta per
la quota
proporzionale (Quota B) legata
ai versamenti
del 12,50 per cento sul reddito
libero-professionale o per i pregressi versamenti volontari
si determina applicando al reddito medio annuo le seguenti
aliquote di rendimento:
·
1,75% ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione
del 12,50%
·
0,28% ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione
ridotta del 2%
·
0,07 ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione
dell’1%
Per le
contribuzioni proporzionali versate dagli iscritti gia’ pensionati del
Fondo generale, il rendimento pensionistico e’ stato previsto nei
seguenti valori:
·
per le contribuzioni versate al 2%, 0,23% ad anno
·
per le contribuzioni versate all’1%, 0,06% ad anno.
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QUOTA
A - REDDITO CONTRIBUTIVO RIVALUTATO AL 75%
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Media
dei redditi rivalutati
X
1,10%
x numero anni
antecedenti l’ 1.1.98
+
1,75%
x numero anni
successivi l’ 1.1.98
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QUOTA
B - REDDITO CONTRIBUTIVO RIVALUTATO AL 75%
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Media
dei redditi rivalutati
X
1,75%
x numero anni a
contribuzione al 12,50%
+
0,28%
x numero anni a
contribuzione ridotta al 2%
+
0,07%
x numero anni a
contribuzione eccedente il tetto di 60 milioni nel 1990
indicizzati
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La
pensione ordinaria
decorre dal
primo giorno
del mese
successivo al
compimento del
65esimo anno
di eta',
tenendo presente che:
·
per le domande presentate dopo il compimento del 65esimo
anno di eta', purche' il
ritardo non superi i 5 anni, non
si perdono le mensilita' arretrate che, pero', vengono pagate senza
interessi
·
se il ritardo supero i 5 anni,
la pensione verra' liquidata dal mese
successivo a quello
della presentazione della domanda col
pagamento degli
arretrati senza interessi per un massimo
di 5 annualita'.
La pensione viene
rivalutata annualmente al 75 per cento dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e
impiegati, pagata a
mese anticipato.
Ricordiamo che
mentre per la quota B e’ ammesso il riscatto degli anni di
laurea o specializzazione
per un massimo di dieci anni e per il periodo precontributivo, cioe’
dei periodi precedenti l’inizio della contribuzione delle quota B,
sempre per un massimo di
dieci anni, per la quota A è previsto un riscatto di riallineamento:
§
riscatto di allineamento ex art. 3, Co 3, Reg. - A
decorrere dal 10 gennaio 1998, entro due anni dal compimento del
quarantesimo anno di età, l’iscritto può chiedere di essere ammesso
a versare un contributo di riscatto per allineare la contribuzione degli
anni di età compresi fra il trentacinquesimo ed il trentanovesimo a
quella da lui dovuta al quarantesimo anno di età. Il presupposto
giustificativo di questo riscatto è di consentire ai giovani iscritti
che hanno versato un contributo minimo obbligatorio ridotto in ragione
della loro età, di riallineare la loro contribuzione per “Quota A”
di pensione al contributo minimo obbligatorio ordinariamente dovuto
dagli iscritti di età compresa fra i 40 ed i 65 anni. L’iscritto può
esercitare questa facoltà a decorrere dal compimento del 40esimo anno
di età, entro un termine perentorio di due anni;
§
riscatto di allineamento ex art. 34, co 3, Reg. - Poichè
a decorrere dal 10 gennaio 1998 gli iscritti già ammessi a
contribuzione ridotta sono tenuti a versare il contributo minimo
obbligatorio riferito ordinariamente alla fascia degli iscritti di età
compresa fra il compimento del trentacinquesimo anno ed il compimento
del quarantesimo anno di età, e poichè i predetti iscritti, entro il
30 settembre di ciascun anno, possono chiedere di essere ammessi, a
decorrere dall’anno successivo a quello della domanda, alla
contribuzione nella misura intera, è data loro facoltà di essere
ammessi a versare l’intero contributo di riscatto allineaando la
contribuzione versata a partire dal 1998 a quella prevista per ciascun
anno.
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