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CONTRIBUTI ENPAM 2001

Marco Perelli Ercolini

 

Stanno arrivando in questi giorni gli avvisi di pagamento (che precedono le cartelle esattoriali, che colle nuove norme tributarie  vengono  emesse solo nei casi di mancato pagamento degli avvisi bonari)  per la riscossione del contributo di maternita’ e del contributo fisso per il Fondo di previdenza generale del’Enpam, cui sono iscritti obbligatoriamente tutti i medici inseriti nell’Albo professionale sino al compimento del 65esimo anno di eta’.

Il contributo previdenziale e’ modulato in scaglioni di eta’ ed e’ agganciato all’Istat, secondo l’indice della svalutazione intercorsa.

 

I CONTRIBUTI PER IL 2001

 

 sino a 30 anni di eta’

     280.000

 da 30 a 35 anni di eta’

     561.000

 da 35 a 40 anni di eta’

  1.069.000

 da 40 a 65 anni di eta’

  1.990.000

 per coloro che sono stati 

 ammessi al contributo  

 ridotto  (*)

     1.069.000

 contributo di maternita’

   102.000

  (*) I medici che entro il 31 dicembre 1989 avevano richiesta e ottenuta la contribuzione ridotta  di 612mila lire annue, perche’ gia’ iscritti obbligatoriamente ed in via continuativa ad un fondo previdenziale obbligatorio, hanno diritto a versare dal 1 gennaio 1998 il contributo minimo di 1.008.000 lire (indicizzato annualmente) anziche’ l’importo di 1.875.000, previsto dopo il compimento del 40esimo anno di eta’, in base alla delibera dell’Ente del 22 maggio 1998, approvata con decreto ministeriale 24 dicembre 1998 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 78 del 3 aprile 1999.   

Questi versamenti contributivi fanno maturare, in assenza di pensione di invalidita’,  al compimento del 65esimo anno di eta’, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, un trattamento di pensione (reversibile in caso di decesso del titolare) per il quale non e' richiesta ne' la cessazione dell'attivita'  professionale ne' la cancellazione dall'Albo.

Il medico che si e’ cancellato o viene radiato dall’Albo professionale prima del 65esimo anno di eta’, al compimento dell’eta’ pensionabile  (65 anni), se può contare su un minimo contributivo di 15 anni, ha diritto ad un trattamento previdenziale.

Invece i  medici che al compimento del 65esimo anno non hanno maturato il requisito contributivo e non hanno ricongiunto la posizione previdenziale esistente presso il Fondo ad altra gestione previdenziale, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi,  relativa alla copertura dei rischi di invalidita’ e premorienza,  maggiorati degli  interessi composti al tasso annuo del 4,50%.

In caso di decesso prima del compimento del 65esimo anno del medico cancellato o radiato dall’Albo professionale che può vantare una anzianita’ contributiva di almeno 5 anno, ai superstiti aventi diritto  spetta un trattamento di pensione; in carenza del requisito minimo dei 5 anni di anzianita’ contributiva potra’ essere richiesta la restituzione dei contributi versati. 

La misura della pensione legata a questa contribuzione (Quota A) viene ora calcolata in base ai contributi versati e non piu’ in cifra fissa e piu’ precisamente:

·    al reddito medio annuo  (calcolato mediante la ricostruzione attraverso i contributi versati, tenendo presente che l’aliquota contributiva e’ del 12,50 per cento)

·    rivalutato nella misura del 75% dell’incremento percentuale ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

·    in relazione degli anni di contribuzione applicando l’aliquote di:

-1,10% per ogni anno (o frazione per periodi inferiori all’anno) di contribuzione 

   compreso entro il 31 dicembre 1997

   -1,75% per ogni anno (o frazioni per periodi inferiori  all’anno) di contribuzione

   a partire dal 1 gennaio 1998.

A questa quota va poi aggiunta l’eventuale trattamento derivato dai versamenti contributivi legati ai redditi da libera professione (Quota B), che si fanno ogni anno dopo la dichiarazione dei redditi IRPEF in due rate: la prima entro 30 giorni dopo il termine ultimo di presentazione del modello UNICO e l’altra di pari importo entro il 30 ottobre .

Ricordiamo che la   misura della pensione dovuta   per la  quota  proporzionale (Quota B) legata  ai   versamenti   del 12,50 per cento sul reddito  libero-professionale o per i pregressi versamenti volontari  si determina applicando al reddito medio annuo le seguenti aliquote di rendimento:

·    1,75% ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione del 12,50%

·    0,28% ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione ridotta del 2%

·    0,07 ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione dell’1%

Per le contribuzioni proporzionali versate dagli iscritti gia’ pensionati del Fondo generale, il rendimento pensionistico e’ stato previsto nei seguenti valori:

·    per le contribuzioni versate al 2%, 0,23% ad anno

·    per le contribuzioni versate all’1%, 0,06% ad anno.

 

QUOTA A - REDDITO CONTRIBUTIVO RIVALUTATO AL 75%

 

 

 Media dei redditi rivalutati

X

1,10% x numero anni antecedenti l’ 1.1.98

+

1,75% x numero anni successivi l’ 1.1.98

 

 

 

 

QUOTA B - REDDITO CONTRIBUTIVO RIVALUTATO AL 75%

 

 

Media dei redditi rivalutati

X

1,75% x numero anni a contribuzione al 12,50%

+

0,28% x numero anni a contribuzione ridotta al 2%

+

0,07% x numero anni a contribuzione eccedente il tetto di 60 milioni nel 1990 indicizzati

 

 

La   pensione  ordinaria  decorre  dal  primo  giorno  del   mese successivo  al  compimento  del 65esimo  anno  di  eta',  tenendo presente che:

·    per le domande presentate dopo il compimento del 65esimo anno di eta',  purche' il ritardo non superi i 5 anni,  non si perdono le mensilita' arretrate che, pero', vengono pagate senza interessi

·    se il ritardo supero i 5 anni,  la pensione verra' liquidata dal mese  successivo  a quello della presentazione della domanda  col pagamento  degli  arretrati senza interessi per un massimo  di  5 annualita'.

 

La pensione viene rivalutata annualmente al 75 per cento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e  impiegati,  pagata a mese anticipato.

Ricordiamo che  mentre per la quota B e’ ammesso il riscatto degli anni di laurea  o specializzazione per un massimo di dieci anni e per il periodo precontributivo, cioe’ dei periodi precedenti l’inizio della contribuzione delle quota B, sempre  per un massimo di dieci anni, per la quota A è previsto un riscatto di riallineamento:

§      riscatto di allineamento ex art. 3, Co 3, Reg. - A decorrere dal 10 gennaio 1998, entro due anni dal compimento del quarantesimo anno di età, l’iscritto può chiedere di essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare la contribuzione degli anni di età compresi fra il trentacinquesimo ed il trentanovesimo a quella da lui do­vuta al quarantesimo anno di età. Il presupposto giustificativo di questo riscatto è di consentire ai giovani iscritti che hanno versato un contributo minimo obbligatorio ridotto in ragione della loro età, di riallineare la loro contribuzione per “Quota A” di pensione al contributo minimo obbligatorio ordinariamente dovuto dagli iscritti di età compresa fra i 40 ed i 65 anni. L’iscritto può esercitare questa facoltà a decorrere dal compimento del 40esimo anno di età, entro un termine perentorio di due anni;

§      riscatto di allineamento ex art. 34, co 3, Reg. - Poichè a decorrere dal 10 gennaio 1998 gli iscritti già ammessi a contribuzione ridotta sono tenuti a versare il contri­buto minimo obbligatorio riferito ordinariamente alla fascia degli iscritti di età compresa fra il compimento del trentacinquesimo anno ed il compimento del quarantesimo anno di età, e poichè i predetti iscritti, entro il 30 settembre di ciascun anno, possono chiedere di essere ammessi, a decorrere dal­l’anno successivo a quello della domanda, alla contribuzione nella misura intera, è data loro facoltà di essere ammessi a versare l’intero contributo di riscatto allineaando la contribuzione versata a partire dal 1998 a quel­la prevista per ciascun anno.

 

 

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