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SCHEMA DI DISEGNO DI
LEGGE per
“Riordino del rapporto di lavoro dei medici del Servizio
sanitario nazionale”
esaminato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2002
LA 40a bozza
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Disegno di legge recante:
(Riordino del rapporto di lavoro dei
medici del Servizio sanitario nazionale)
Articolo 1
(disciplina del rapporto di lavoro del personale medico)
1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e
degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il
rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di
rapporto sono , a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di
strutture semplici e complesse.
Il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è
disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Le regioni disciplinano l' attività libero professionale del personale
medico in base ai seguenti principi fondamentali:
a) il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, può svolgere,
all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse in
strutture a tal fine convenzionate con l'azienda, attività libero professionale
individuale o in equipe, regolata con modalità che assicurino all'azienda
almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti. L’attività libero
professionale può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di
prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in equipe, previsti
dal programma aziendale di cui alla lettera c) concordati con le OOSS della
dirigenza sanitaria firmatarie dell’accordo nazionale. I compensi percepiti
per le attività professionali di cui alla presente lettera sono assimilati a
reddito di lavoro dipendente;
b) fuori dalle strutture aziendali , oltre alle attività libero professionali
di cui alla lettera a), al dirigente medico a rapporto esclusivo sono consentite
le consulenze nonché le altre attività occasionali e al dirigente medico a
rapporto non esclusivo sono consentite tutte le attività libero professionali
che non configurino un rapporto di lavoro dipendente o determinino un conflitto
di interessi con le attività istituzionali. Le tariffe professionali delle
attività di cui alla presente lettera sono assoggettate esclusivamente alle
prescrizioni dell'Ordine professionale di appartenenza; le tariffe non possono
neanche in parte, essere poste a carico del SSN.
c) L' attività libero professionale all'interno delle strutture aziendali di
cui alla lettera a) è svolta prioritariamente sulla base del programma
dell'azienda per la eliminazione delle liste di attesa riferite a prestazioni i
cui tempi di attesa risultino superiori a quelli stabiliti dalle Regioni sulla
base dell'accordo fra il Governo e le Regioni sancito dalla conferenza
Stato-Regioni in data 14 febbraio 2002. d) La disciplina regionale riserva alla
disciplina contrattuale nazionale la definizione dei criteri generali: per la
determinazione delle tariffe delle attività libero professionali di cui alla
lettera a);per la costituzione di appositi organismi aziendali di verifica del
rispetto della prevalenza dell'attività istituzionale nei confronti di quella
libero professionale e del rispetto dei piani di attività previsti del
programma aziendale di cui alla lettera c); per la individuazione di
penalizzazioni in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge e
di quelle regionali in materia di attività libero professionale.
Articolo 2
(disciplina del rapporto di lavoro del personale medico universitario)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, fermo restando il loro
stato giuridico, anche ai medici universitari, professori universitari di prima
o seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le
aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del
1999 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove
previsto dagli accordi fra regione e università.
Articolo 3
(disciplina rapporto di lavoro delle altre professioni sanitarie)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutto il
personale della dirigenza sanitaria, ivi compresa quella universitaria, già
assoggettato alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
Articolo 4
(Norme transitorie)
1. Gli attuali rapporti di lavoro della dirigenza sanitaria sono trasformati
nel nuovo rapporto di lavoro unico e a tempo pieno; il dirigente può optare per
l'esclusività o meno del rapporto. Fino alla stipula del primo contratto
collettivo nazionale di lavoro il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a
quello non esclusivo e viceversa è disposto a domanda del dirigente
interessato. La specifica indennità prevista per il dirigente a rapporto
esclusivo compete solo al personale che ha già optato o opterà per
l’esclusività di rapporto.Il dirigente a rapporto di lavoro a tempo definito
alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, conservare
tale tipo di rapporto; il rapporto di lavoro a tempo definito non consente la
direzione di strutture complesse.
2. Le economie di spesa conseguenti al passaggio dall'attuale rapporto di lavoro
esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinate al
finanziamento del programma aziendale per la eliminazione delle liste di attesa
di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 1. I programmi aziendali per la
eliminazione delle liste di attesa sono realizzati nei limiti delle specifiche
risorse finanziarie disponibili e con le economie di spesa derivati dalle
disposizioni della presente legge.
3. Ai fini della eliminazione delle liste di attesa ai dirigenti medici, in
possesso di una seconda specializzazione diversa da quella di appartenenza, è
consentito, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro, l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera a) nella predetta disciplina in conformità ad appositi accordi
aziendali con le OOSS mediche e veterinarie firmatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
4. La clausola di esclusività di rapporto prevista nei bandi di concorso o nei
contratti di incarico è nulla.
5. La disposizione concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente di cui alla lettera a-bis dell’articolo 48-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni non si applica ai
compensi percepiti dal personale che svolge presso gli stessi studi
professionali privati, oltre all’attività libero professionale di cui all’artiicolo
1, comma 2, lettera a), anche l’attività libero professionale ai sensi della
lettera b) dello stesso comma 2 dell’articolo 1.
Articolo 5
(Limite di età)
1. Fino al riordinamento della disciplina del sistema previdenziale per
quanto concerne l’età pensionabile dei pubblici dipendenti e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, l'azienda, sulla base del parere espresso dal Collegio di Direzione, può
trattenere in servizio per particolari meriti professionali e per proprie
esigenze, i dirigenti di struttura complessa (direttori), che ne facciano
richiesta di anno in anno e comunque non oltre il compimento del settantesimo
anno di età. L'azienda può , altresì concedere ai dirigenti di struttura
complessa di rimanere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di
età per le esigenze della formazione continua e della ricerca con esclusione
delle funzioni di assistenza.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e non incidono sul quadro
finanziario complessivo delle risorse statali utilizzabili per finanziare la
spesa sanitaria pubblica definito, per il triennio 2002-2004, dal punto 6
dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sancito l’8 agosto 2001. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
incompatibili con le disposizioni della presente legge.
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