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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE per
“Riordino del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale”
esaminato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2002

LA 40a bozza !!


Disegno di legge recante:

(Riordino del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale)

Articolo 1
(disciplina del rapporto di lavoro del personale medico)

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono , a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse.
Il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Le regioni disciplinano l' attività libero professionale del personale medico in base ai seguenti principi fondamentali:

a) il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, può svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse in strutture a tal fine convenzionate con l'azienda, attività libero professionale individuale o in equipe, regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti. L’attività libero professionale può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in equipe, previsti dal programma aziendale di cui alla lettera c) concordati con le OOSS della dirigenza sanitaria firmatarie dell’accordo nazionale. I compensi percepiti per le attività professionali di cui alla presente lettera sono assimilati a reddito di lavoro dipendente;

b) fuori dalle strutture aziendali , oltre alle attività libero professionali di cui alla lettera a), al dirigente medico a rapporto esclusivo sono consentite le consulenze nonché le altre attività occasionali e al dirigente medico a rapporto non esclusivo sono consentite tutte le attività libero professionali che non configurino un rapporto di lavoro dipendente o determinino un conflitto di interessi con le attività istituzionali. Le tariffe professionali delle attività di cui alla presente lettera sono assoggettate esclusivamente alle prescrizioni dell'Ordine professionale di appartenenza; le tariffe non possono neanche in parte, essere poste a carico del SSN.

c) L' attività libero professionale all'interno delle strutture aziendali di cui alla lettera a) è svolta prioritariamente sulla base del programma dell'azienda per la eliminazione delle liste di attesa riferite a prestazioni i cui tempi di attesa risultino superiori a quelli stabiliti dalle Regioni sulla base dell'accordo fra il Governo e le Regioni sancito dalla conferenza Stato-Regioni in data 14 febbraio 2002. d) La disciplina regionale riserva alla disciplina contrattuale nazionale la definizione dei criteri generali: per la determinazione delle tariffe delle attività libero professionali di cui alla lettera a);per la costituzione di appositi organismi aziendali di verifica del rispetto della prevalenza dell'attività istituzionale nei confronti di quella libero professionale e del rispetto dei piani di attività previsti del programma aziendale di cui alla lettera c); per la individuazione di penalizzazioni in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge e di quelle regionali in materia di attività libero professionale.

Articolo 2
(disciplina del rapporto di lavoro del personale medico universitario)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, fermo restando il loro stato giuridico, anche ai medici universitari, professori universitari di prima o seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra regione e università.

Articolo 3
(disciplina rapporto di lavoro delle altre professioni sanitarie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutto il personale della dirigenza sanitaria, ivi compresa quella universitaria, già assoggettato alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Articolo 4
(Norme transitorie)

1. Gli attuali rapporti di lavoro della dirigenza sanitaria sono trasformati nel nuovo rapporto di lavoro unico e a tempo pieno; il dirigente può optare per l'esclusività o meno del rapporto. Fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto a domanda del dirigente interessato. La specifica indennità prevista per il dirigente a rapporto esclusivo compete solo al personale che ha già optato o opterà per l’esclusività di rapporto.Il dirigente a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, conservare tale tipo di rapporto; il rapporto di lavoro a tempo definito non consente la direzione di strutture complesse.

2. Le economie di spesa conseguenti al passaggio dall'attuale rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinate al finanziamento del programma aziendale per la eliminazione delle liste di attesa di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 1. I programmi aziendali per la eliminazione delle liste di attesa sono realizzati nei limiti delle specifiche risorse finanziarie disponibili e con le economie di spesa derivati dalle disposizioni della presente legge.

3. Ai fini della eliminazione delle liste di attesa ai dirigenti medici, in possesso di una seconda specializzazione diversa da quella di appartenenza, è consentito, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) nella predetta disciplina in conformità ad appositi accordi aziendali con le OOSS mediche e veterinarie firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. La clausola di esclusività di rapporto prevista nei bandi di concorso o nei contratti di incarico è nulla.

5. La disposizione concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lettera a-bis dell’articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni non si applica ai compensi percepiti dal personale che svolge presso gli stessi studi professionali privati, oltre all’attività libero professionale di cui all’artiicolo 1, comma 2, lettera a), anche l’attività libero professionale ai sensi della lettera b) dello stesso comma 2 dell’articolo 1.

Articolo 5
(Limite di età)

1. Fino al riordinamento della disciplina del sistema previdenziale per quanto concerne l’età pensionabile dei pubblici dipendenti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'azienda, sulla base del parere espresso dal Collegio di Direzione, può trattenere in servizio per particolari meriti professionali e per proprie esigenze, i dirigenti di struttura complessa (direttori), che ne facciano richiesta di anno in anno e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. L'azienda può , altresì concedere ai dirigenti di struttura complessa di rimanere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età per le esigenze della formazione continua e della ricerca con esclusione delle funzioni di assistenza.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e non incidono sul quadro finanziario complessivo delle risorse statali utilizzabili per finanziare la spesa sanitaria pubblica definito, per il triennio 2002-2004, dal punto 6 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito l’8 agosto 2001. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

 

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