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L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NELL’ITALIA DELL’ E.C.M.Dott. Marcello Costa AngeliMembro Commissione Aggiornamento Professionaledell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano e Responsabile Nazionale SNAMI Medicina Ospedaliera
In Medicina la rapida evoluzione delle conoscenze biomediche, l’impatto delle nuove tecnologie sulla professione, la maggiore sensibilizzazione dei pazienti, sono tutti elementi che concorrono a far ritenere indispensabile un processo continuo di aggiornamento da parte dei Medici, a tutela della dignità di chi eroga le cure e di chi le riceve. Tutto ciò ha anche una rilevanza deontologica, rimarcata nell’ultimo codice – quello che ha adeguato il giuramento di Ippocrate – che identifica fra i doveri generali del medico l’aggiornamento e la formazione professionale ricorrente. Gli attuali orientamenti internazionali A livello internazionale sono stati introdotti da tempo programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM). Sono configurati come un insieme organizzato di tutte quelle attività formative teorico-pratiche volte a mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità dei Medici e di tutti gli operatori della sanità. L’Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS) afferma che l’Educazione Continua in Medicina (ECM) rappresenta un “obbligo morale” per i medici, senza il quale non è possibile un’attività curativa adeguata allo “stato dell’arte” e non è possibile il progresso. Ma l’esperienza di questi anni ha dimostrato come l’Educazione Continua dei Medici, con la sua utilizzazione di didattica frontale e lettura non sistematica di testi e riviste, se ha aiutato a rinforzare le conoscenze, di fatto non ha determinato cambiamenti di rilievo nella pratica clinica. Proprio in considerazione di questa situazione, a livello internazionale si è imposto come strumento formativo più adeguato alle necessità cliniche lo Sviluppo Personale Continuo (SPC) (ritengo quantomeno improprio chiamare il medico a rivedere la propria “educazione”). Questo viene inteso come l’approccio complessivo degli operatori sanitari ad un aggiornamento finalizzato a rispondere ai bisogni del paziente e del sistema sanitario. Le caratteristiche principali di tale sistema necessarie a tale fine sono: · La necessità da parte degli operatori di acquisire conoscenze non soltanto attinenti a tematiche cliniche, ma anche ad aspetti gestionali e manageriali (management, scienze sociali, abilità relazionali, ecc.); · La strutturazione di un processo formativo continuo di tutta la vita professionale con l’utilizzo di metodi potenzialmente efficaci sul cambiamento delle performance professionali con la verifica degli outcome assistenziali; · L’attivazione di strumenti di certificazione del proprio percorso professionale, basati su una valutazione bilanciata e combinata di standard professionali, esperienze formative, incarichi istituzionali e interessi scientifici documentati. La normativa italiana (D.L. 229/99) L’applicazione in Italia del sistema obbligatorio di Educazione Continua non ha avuto avvio dal mondo professionale ma è stata imposto per legge. La norma base di riferimento è il Decreto Bindi 229/99 cha ha modificato l’art. 16 del DL 502/92 e che pur sottolineando l’obbligo “etico” alla formazione ne introduce le sanzioni per le inadempienze. Infatti: · La formazione continua diviene requisito indispensabile per svolgere l’attività di dipendente o libero professionista per tutti i profili professionali sanitari (personale medico, infermieristico, ecc); · I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del personale dipendente e convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dovranno prevedere specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che non raggiunge il minimo dei crediti; · Il conseguimento dei crediti da parte del personale dipendente di strutture private costituisce requisito essenziale per ottenere e poi mantenere il loro accreditamento di struttura da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’elaborazione e la gestione del programma della Formazione Continua è stato affidato ad una Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che ha elaborato un suo programma diviso in due fasi: · la prima fase di tipo sperimentale-cognitivo si è conclusa nel 2001. E’ stata diretta a validare la procedura di valutazione degli eventi formativi e l’attribuzione dei relativi crediti solo per i medici e gli odontoiatri: · la seconda fase, partita nel 2002, ha iniziato ad essere operativa limitatamente agli eventi formativi residenziali per tutte le altre categorie professionali sanitarie dal corrente anno 2003. Riepilogo dell’attuale percorso normativo : La richiesta di accreditamento da parte di qualsiasi soggetto proponente l’evento formativo si effettua tramite uno specifico sito internet del Ministero della salute. La richiesta viene valutata dalla Commissione Nazionale, che si avvale a questo fine di ”referee” (professionisti scelti fra esperti delle varie materie che collaborano in via riservata e secondo una serie di indicatori di rilevanza dell’attività didattico-formativa - quali l’importanza degli argomenti, autorevolezza professionale dei docenti, i sistemi di valutazione del miglioramento delle conoscenze, la durata dell’evento ecc. ecc.). Sulla base della valutazione complessiva, viene attribuito all’evento un numero di crediti formativi poi comunicato agli organizzatori (è importante sottolineare come nell’attuale fase che si conclude nel 2003 non vengano accreditati gli enti organizzatori, ma solamente le singole manifestazioni).
L’accreditamento dei providers – società scientifiche, soggetti pubblici e privati, ecc…. che si porranno in futuro come strutture autorizzate alla formazione – viene effettuato a partire dal 2003 secondo procedure e requisiti in corso di definizione.. Il debito formativo obbligatorio La Commissione Ministeriale per la Formazione Continua in data 25/03/03 ha modificato la normativa precedente dell’obbligo formativo triennale dei medici e degli odontoiatri a far tempo dal 1° gennaio 2004. Il debito formativo previsto è rimasto invariato. Ogni operatore deve prevedere di coprire un debito formativo per ciascun periodo temporale così suddiviso: · 30 punti nel 2004 · 40 punti nel 2005 · 150 punti nel triennio successivo, in ragione media di 50 crediti annui. Dal 1 gennaio 2004 cambieranno però le modalità di assegnazione del punteggio agli eventi formativi, che sino a tutto il 2003 venivano assegnato in modo diverso. Da tale data la Commissione ha stabilito che: “i crediti sono indicatore della quantità di apprendimento/formazione/aggiornamento svolta dai partecipanti”. Ogni ora di tale esercizio formativo residenziale avrà il valore di 1 (un) credito secondo l’equazione: un’ora di apprendimento = un credito conseguito previa quindi valutazione dei risultati positivi dell’apprendimento secondo le modalità normative. Vi è un’eccezione a tale regola per le attività formative svolte con didattica frontale verso un numero di partecipanti maggiore di 200, oppure nel caso in cui non si provveda alla valutazione dell’apprendimento. In tale caso la Commissione ritiene l’evento di minore efficacia formativa, per cui i crediti vengono definiti “Crediti C” e non potranno avere valore se non in ragione massima del 10% dei crediti da acquisire nel triennio di riferimento. Tale eccezione mi apre la strada per riferirvi sulla futura differenziazione degli eventi formativi utili a colmare il debito formativo triennale. Infatti: il debito formativo da colmare non è saldabile con tutti i tipi di crediti che Vi verranno offerti dai “provider”, ma è necessario fare dei distinguo. Questi sono: · Il 75% dei crediti dovrà essere conseguito nella disciplina in cui opera il professionista – crediti di tipo A · Solo il 5% dei crediti totali potrà essere acquisito con processo di autoformazione – crediti di tipo C · Solo il 25% dei crediti potrà essere conseguito in materie o discipline affini alla specialità in cui si opera - crediti di tipo B · Gli eventi formativi definiti come aggiornamenti finalizzati a obiettivi di tipo regionale daranno la possibilità di colmare il debito formativo soltanto sino al 30% del suo ammontare complessivo - crediti di tipo R · Gli eventi di formazione a distanza potranno essere utilizzati sino alla concorrenza dell’80% del debito formativo totale - crediti di tipo D . Gli eventi formativi saranno forniti dai “providers accreditati” che saranno responsabili degli eventi formativi e dell’assegnazione dei crediti. Saranno tenuti ad utilizzare un “Comitato Scientifico” integrato da esperti in bioetica e da giuridici, e a nominare uno o più responsabili scientifici per evento formativo. Dovranno dichiarare nei programmi la tipologia dei professionisti a cui ci si rivolge (professione e specialità) e la rispondenza ai programmi regionali/nazionali di riferimento, oltre che il numero di crediti che detto evento assegnerà al superamento del test di valutazione finale. Gli Ordini potranno essere provider limitatamente a temi di etica, deontologia, bioetica, aspetti giuridici, medico/legali, comunicazione, tecnologia, lingua straniera, informatica. Elementi di forte criticità Detto ciò, è bene sottolineare quanto segue · A tutt’oggi non si ha chiarezza su chi graverà il costo di tale <<obbligatoria>> formazione!!!! La stima fatta del tutto recentemente dalla DG Sanità - Lombardia in collaborazione con il Cefass prevede che i professionisti coinvolti (medici, veterinari, tecnici, infermieri, ecc.) siano circa 800.000 in Italia. Ciò comporterà il corrispettivo di 900.000 giornate lavorative per anno per ottenere 10 crediti ciascuno. Sulla base di un costo medio di 600 euro per giornata ( sono i costi congressuali di due anni fa), per formare i 300.000 medici italiani saranno necessari 90 milioni di euro per quest’anno, 450 milioni di euro dal 2006 in avanti. L’estrapolazione a tutto il personale sanitario (dipendenti pubblici, privati e liberi professionisti) comporterebbe una spesa di 300/400 milioni di euro quest’anno, 1,5/2 miliardi di euro dal 2006. · E’ al momento impossibile misurare e validare gli effetti della formazione sulla pratica clinica!!! L’obiettivo dell’aggiornamento non può essere solo quello dell’incremento delle conoscenze degli operatori, ma soprattutto quello del miglioramento della qualità delle cure erogate al paziente. · Il sistema non valorizza la formazione sul campo, cioè in azienda o comunque nell’ambito lavorativo ordinario !!! Vengono valorizzati con il rilascio di crediti soltanto momenti formativi esterni all’ambito professionale (convegni, corsi, congressi) mentre nulla vale ciò che ognuno di noi quotidianamente svolge e produce !!!!! · Insoluta è la problematica relativa a corsi, congressi e master effettuati all’estero !!! Attualmente non danno nessun credito. Mentre soprattutto per i Medici costituiscono una parte spesso rilevante del percorso di formazione/aggiornamento; · Non è chiaro quale sarà il ruolo delle Regioni e degli Ordini !!! Anche se le indicazioni ministeriali Le delegano le funzioni di accreditamento degli eventi formativi di quei providers che si limitino a eventi di tipo regionale e di verifica dell’efficacia formativa nella ricaduta sulla qualità professionale. Le nostre proposte Ci rendiamo conto che l’onda internazionale della formazione continua ha oramai investito il nostro paese e ostacolarla è impossibile. Dobbiamo allora modificarne l’impatto adeguandone i contenuti al nostro sistema e ai nostri bisogni e interessi: · Chiediamo la modifica del sistema centralista obbligatorio, attraverso provvedimenti che favoriscano l’impegno degli Ordini, delle Associazioni professionali e delle Aziende sanitarie, verso uno Sviluppo Personale Continuo (SPC) su base volontaria, verificato e strutturato secondo criteri internazionali; · Chiediamo il passaggio da un sistema basato su un supposto miglioramento formativo (ECM Bindiano) ad un modello di sviluppo professionale continuo (SPC), che deve poter essere misurato in termini di miglioramento dei comportamenti e delle performance nella pratica clinica professionale, con un meccanismo di “ricertificazione” personale dell’operatore; · Chiediamo che il luogo naturale della valutazione sia necessariamente il proprio lavoro. I soggetti certificatori dell’iter professionale devono essere le Aziende Ospedaliere/Sanitarie per i loro operatori. I meccanismi di valutazione saranno quelli volti a documentare in maniera proporzionale gli standard professionali (soprattutto); le esperienze formative; gli incarichi istituzionali e la produzione scientifica. · Chiediamo che, per la certificazione dell’aggiornamento che risulti essere necessaria a garanzia dei pazienti per i medici libero-professionisti, questi devono poter autonomamente scegliere le forme di aggiornamento. Le esperienze europee suggeriscono in tal caso la creazione di elenchi dei professionisti ( albi ) che abbiano assolto gli obblighi formativi a cui legare la possibilità di rivalutazione delle tariffe professionali; ( criterio dell’incentivazione ) · Pensiamo sia necessaria la creazione di un sistema di verifica della qualità formativa che faccia capo ad Agenzie istituite dalle Regioni. Devono avere una rilevante presenza di rappresentanti degli Ordini/Collegi professionali e delle società scientifiche, con compiti di accreditamento di verifica dell’attività formativa e di certificazione dei risultati. (anche per controllare la corsa spesso soltanto speculativa di < anonimi provider > e quindi l’instaurarsi di un “bussines” non di qualità). · Chiediamo il riconoscimento in termini di crediti formativi di tutta l’attività d’aggiornamento effettuata all’estero, incredibilmente fino ad ora non accreditabile; · Chiediamo la cassazione delle proposte di penalizzazione di carriera ed economiche per il personale che non raggiunge il minimo dei crediti nel periodo di riferimento, o per le strutture private in termini di mancato rinnovo dell’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Ciò perchè non sono accettabili criteri di vessazione che si fondino solo su un miglioramento “ipotetico” di qualità attribuibile all’accumulo dei bollini ECM da parte degli operatori!! · Chiediamo invece un sistema di gli incentivi da attribuire secondo meccanismi di valutazione imperniati su standard qualitativi di misura delle prestazioni professionali. Da qui è necessario operare un riesame dei contratti collettivi di lavoro con uno sviluppo di contratti flessibili valorizzanti la professionalità dei singoli operatori ( in sintesi il passaggio da una retribuzione indifferenziata ad un salario di qualità fondato sui veri risultati dell’attività professionale). Normativa da rivedere E’ evidente come l’attuale normativa più che complessa è farraginosa e vessatoria, oltre che risultare inefficace. Crediamo che il dettato “ippocratico” risulta essere ancora sufficiente a coprire l’obbligo professionale dell’aggiornamento. A nostro parere l’aggiornamento obbligatorio deve essere richiesto solo a totali oneri e spese del datore di lavoro e solo per i professionisti a dipendenza. Riteniamo che l’aggiornamento documentato del professionista debba essere soltanto un valore aggiunto da incentivare, e non un debito a cui il professionista deve fare fronte. Le capacità professionali non possono essere documentate con tali espedienti che non hanno alcun rapporto con la vera attività professionale.
Marcello Costa Angeli
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