VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
VISTO l'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 1999;
VISTO il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e de l
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 dicembre 1999;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della
sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica;
Art. 1
1. L’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della
programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la
coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici
protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel
proprio territorio.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 sono stipulati in
conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e
coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanità, dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) promuovere e disciplinare l’integrazione dell’attività
assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e
università;
b) informare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e
università al principio della leale cooperazione;
c) definire le linee generali della partecipazione delle
università alla programmazione sanitaria regionale;
d) indicare i parametri per l’individuazione delle attività e
delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e
di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle
aziende di cui all'art. 2, nonché delle Aziende USL per quanto concerne le
attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia
assistenziale, di economicità nell’impiego delle risorse professionali e di
funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti
corsi . Le medesime attività e strutture tengono anche conto delle funzioni di
supporto allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di
specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del Servizio sanitario e delle
università di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché di cui
al Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne
la formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico, tecnico e
della riabilitazione.
e) definire, con riferimento ai parametri di cui al primo e
secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attività ed il numero
massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto al numero
degli iscritti ai corsi di laurea della facoltà dei medicina e chirurgia ed alle
esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalità per il
progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei
posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale.
3. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 stabiliscono
altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all’articolo 2,
comma 2-sexies, lett. b),del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, criteri generali per l’adozione, da parte del
direttore generale delle aziende di cui all’articolo 2, degli atti normativi
interni, ivi compreso l’atto aziendale previsto dall’articolo 3 .
5. I commi 1 degli articoli 6 e 6-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni sono abrogati.
Il termine previsto dai commi 2 e 3 del predetto articolo 6-bis è
differito alla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento
previsto dal comma 2.
Art. 2
1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e
università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5,
attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità
giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano,
in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla
trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate
aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei
presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in
medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell’università,
denominate aziende ospedaliere integrate con l’università.
3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle
aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente
decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della
sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda
ospedaliero-universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n.59, su proposta dei Ministri della sanità e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito
provvedimento legislativo.
4. Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento
delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell’università di cui
all’articolo 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte
definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi
1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica.
Qualora nell’azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture
essenziali per l’attività didattica, l'università concorda con la Regione,
nell’ambito dei protocolli di intesa, l’utilizzazione di altre strutture
pubbliche.
5. Le università concordano altresì con la regione,
nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite
l’azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché
già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di
riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al
comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell’ambito della
programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono entrambe sia al
raggiungimento degli obiettivi di quest’ultima, sia alla realizzazione dei
compiti istituzionali dell’università, in considerazione dell'apporto reciproco
tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle Facoltà
di medicina e chirurgia. Le attività assistenziali svolte perseguono l'efficace
e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali dell'università, sulla
base dei princìpi e delle modalità proprie dell'attività assistenziale del
Servizio sanitario nazionale, secondo le specificazioni definite nel presente
decreto.
7. Le aziende ospedaliere integrate con l’università di cui
al comma 2, lettera b), sono costituite secondo il procedimento previsto
nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni; la proposta regionale è formulata d'intesa con l'università. Le
modalità organizzative e gestionali di tali aziende sono disciplinate dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve
le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a) sono costituite, con
autonoma personalità giuridica, dall'università, d'intesa con la regione, ed
operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall’azienda in
analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve
le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli
articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal
presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 3
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di
gestione operativa delle aziende di cui all'articolo 2, al fine di assicurare
l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. I
dipartimenti sono articolati in strutture complesse e in articolazioni
funzionali, definite strutture semplici. I dipartimenti e le strutture interne,
complesse e semplici, sono costituite e organizzate in conformità al presente
decreto e alla normativa regionale di cui all'art. 8-quater, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 8-quater, comma 3, del
medesimo decreto è adottato, per la parte relativa ai dipartimenti ad attività
integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle aziende
di cui all’articolo 2, di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Le relazioni organizzative e funzionali tra i
dipartimenti ed attività integrata ed i dipartimenti universitari sono stabilite
nei protocolli d’intesa tra Regione e università interessate.
2. Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì
disciplinati, sulla base dei princìpi e dei criteri stabiliti nei protocolli
d'intesa tra regione e università, la costituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le
strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione
universitaria.
3. L’atto aziendale è adottato dal direttore generale,
d’intesa con il rettore dell’università limitatamente ai dipartimenti ed alle
strutture di cui al comma 2.
4. Il direttore del dipartimento ad attività integrata è
nominato dal direttore generale d’intesa con il rettore dell'università. Il
direttore del dipartimento è scelto fra i responsabili delle strutture complesse
di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacità gestionale
e organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico. Il direttore
di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.
5. Il dipartimento ad attività integrata è organizzato come
centro di responsabilità e di costo unitario in modo da garantire unitarietà
della gestione, l’ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, la
necessaria flessibilità operativa e individua i servizi che, per motivi di
economicità ed efficienza, sono comuni al dipartimento, per quanto riguarda i
locali, il personale, le apparecchiature, le strutture di degenza e
ambulatoriali. Il direttore del dipartimento ad attività integrata assicura
l’utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative
attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di
didattica e di ricerca; assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti
del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e
gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi
attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari
esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
6. Le strutture complesse che compongono i singoli
dipartimenti ad attività integrata sono istituite, modificate o soppresse dal
direttore generale, con l’atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle
previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei
limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale
prevista, nonché delle disponibilità di bilancio, ferma restando la necessaria
intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini
dell’attività di didattica e di ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera d).
7. L’atto aziendale di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, può prevedere,
oltre ai dipartimenti ad attività integrata di cui al presente articolo, la
costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell’articolo 17-bis
del medesimo decreto, anche nelle aziende di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a).
1. Sono organi delle aziende di cui all'articolo 2:
c) l'organo di indirizzo.
2. Il direttore generale è nominato dalla regione, acquisita
l'intesa con il rettore dell'università. Limitatamente al periodo quadriennale
di sperimentazione nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il
Servizio sanitario nazionale, il direttore generale è nominato dal rettore
dell'università, acquisita l'intesa con la regione. I requisiti per la nomina a
direttore generale delle aziende di cui all’articolo 2, sono quelli stabiliti
nell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli 3 e
seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente
decreto. I protocolli d'intesa tra regioni e università disciplinano i
procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le
relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui
all’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
3. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni
dell’articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. Il Collegio è composto da cinque membri designati uno
dalla Regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell' università e
della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall' università interessata.
4. L’organo di indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad
attività integrata di cui all’articolo 3, ha il compito di proporre iniziative e
misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell’attività
assistenziale dell’azienda con la programmazione didattica e scientifica delle
università e di verificare la corretta attuazione della programmazione. La
composizione dell'organo di indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, è
stabilita nei protocolli d'intesa tra regione e università. L’organo di
indirizzo è presieduto da un presidente scelto all’interno del medesimo,
nominato dalla regione d’intesa con il rettore. Durante il periodo transitorio,
nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale, il presidente è nominato dal rettore d’intesa con la regione. I
componenti dell’organo di indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari,
durano in carica 4 anni e possono essere confermati. E’ membro di diritto
dell’organo di indirizzo il preside della facoltà di medicina e chirurgia. Non
possono far parte dell’organo di indirizzo né i dipendenti dell'Azienda, né
altri componenti della Facoltà di medicina e chirurgia. Il presidente
dell’organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno.
Il direttore generale partecipa ai lavori dell’organo di indirizzo, senza
diritto di voto.
5. Il collegio di direzione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è
composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori
dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui
all’articolo 3, comma 7 .
6. Agli organi di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 19 quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
1. I professori e i ricercatori universitari, che
svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui
all’articolo 2 sono individuati con apposito atto del direttore generale
dell’azienda di riferimento d’intesa con il rettore, in conformità ai criteri
stabiliti nel protocollo d’intesa tra la Regione e l’università, relativi anche
al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con
la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l’afferenza
dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui
all’articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare
di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l’attività del
dipartimento. I protocolli d’intesa tra università e regione determinano,
in caso di conferimento di compiti didattici, l’attribuzione di funzioni
assistenziali alle figure equiparate di cui all’articolo 16 della legge 19
novembre 1990, n. 341, con l’applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e all’articolo 6.
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al
comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto
attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e
a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione del presente
decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità e
dell’università, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire
specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di
ricerca. Dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario
risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori
e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca.
L’obbligo dell’esercizio dell’attività assistenziale per i professori e per i
ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli
articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal
rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la
compatibilità con l’ordinario esercizio dell’attività assistenziale. Non è
altrimenti consentito al predetto personale recedere dall’attività
assistenziale.
3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies,
15-sexies e 15-novies, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato
possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa,
il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque, la
responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali
finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di
ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed
assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione
e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la
gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore
complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai
quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli
incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità
rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I professori di
prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei
programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere
funzioni di direzione nell’ambito delle disposizioni attuative del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di
specializzazione.
5. L’attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori
universitari dell’incarico di direzione di una struttura, individuata come
complessa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale
d’intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L’attribuzione è
effettuata senza esperimento delle procedure di cui all’articolo 15-ter,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, fermo restando
l’obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre1997, n.484. L’attestato di formazione manageriale di cui
all’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato
equipollente, con decreto dei Ministri della sanità e dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla costituzione dei dipartimenti, si
prescinde dal parere del direttore di dipartimento.
6. L’attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori
universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di
natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del
responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento
della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis
e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
7. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla
facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di
attività assistenziale intramuraria i sensi dell’articolo 15-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello
stesso articolo, di seguito definita come attività assistenziale esclusiva,
ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria. L'opzione
per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione
ai professori e ai ricercatori universitari di incarichi di direzione di
struttura nonché dei programmi di cui al comma 4.
8. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla
predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di procedure di
reclutamento indette prima della predetta data, esercitano o rinnovano l'opzione
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7. In assenza di comunicazione entro
il termine, si intende che abbia optato per l'attività assistenziale esclusiva.
9. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato
per l'attività libero professionale extramuraria possono modificare l'opzione al
31 dicembre di ogni anno.
10. I professori e i ricercatori universitari di cui al comma
8 che ha optato per l'attività assistenziale esclusiva possono modificare
l'opzione solamente nei seguenti casi:
a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in
ruolo nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di procedure di
valutazione comparativa ai sensi della legge n. 210 del 1998;
b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di
inquadramento che comporti l’esercizio di una diversa attività assistenziale;
d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui
agli articoli 12 e 13 del DPR n. 382 del 1980, nonché di cui all’articolo 17 del
predetto D.P.R., se di durata pari o superiore all’anno ed al comma 17 del
presente articolo.
11.I professori e i ricercatori universitari che hanno
modificato l’opzione ai sensi del comma 10 cessa dall’attività assistenziale
ordinaria, salvo la facoltà di optare nuovamente per l’attività assistenziale
esclusiva. L'eventuale attività libero professionale non può comunque essere
svolta nelle strutture accreditate con il SSN. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-nonies, comma 2, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Qualora i protocolli d'intesa di cui al predetto articolo 15-nonies,
comma 2,, non siano stipulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si provvede in via sostitutiva, previa diffida ad
adempiere entro i successivi trenta giorni, con decreti interministeriali dei
Ministri della sanità e della università, sentita la Conferenza Stato regioni.
12.I professori e i ricercatori universitari nominati in
ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono svolgere unicamente l’attività assistenziale esclusiva; gli interessati
possono optare per l’attività libero professionale extramuraria nei casi ed alle
condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fino alla data di entrata in vigore della
legge di riordino dello stato giuridico universitario lo svolgimento di attività
libero professionale intramuraria comporta l’opzione per il tempo pieno e lo
svolgimento dell’attività extramuraria comporta l’opzione per il tempo definito
ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n.382.
13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di
direzione di struttura semplice o complessa nonché quella di direzione dei
programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti
alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del
servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio
tecnico disciplinato nell’atto aziendale di cui all’articolo 3. Sono, altresì,
soggetti a valutazione i professori di prima fascia di cui all’ultimo periodo
del comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di professori o
ricercatori universitari il direttore ne dà comunicazione al rettore per i
conseguenti provvedimenti.
14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari
da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime
mancanze ai doveri d’ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da
esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato
costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale
per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari
dall’attività assistenziale e disporne l’allontanamento dall’azienda, dandone
immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di
competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste,
il parere si intende espresso in senso conforme.
15. Le aziende di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l’organico funzionale
di cui al comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per cento dell’organico,
contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non
rinnovabili , con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità
previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto
personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di cui
all’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502. E’ fatto divieto all’università di assumere personale medico o sanitario
laureato con compiti esclusivamente assistenziali.
1. Fermo restando l’obbligo di soddisfare l’impegno orario
minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività
istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce,
oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti,
oltre al trattamento economico erogato dall’università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle
responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai
risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati secondo
parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all’efficacia nella
realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di
ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1, sono erogati nei limiti
delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono
definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti
al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo n.502, del 1992 e successive
modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti
dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio
sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento
all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto è conservato fino
all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli
d’intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del
S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in
attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all’articolo 4, comma 2, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con
il presente decreto, sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del
decreto del Presidente della Repubblica. n. 382/80 che disciplinano
l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte
dalle Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall’Università sia
dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività
correnti concorrono le Università con l’apporto di personale docente e non
docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell’articolo 8 sia le regioni
mediante il corrispettivo dell’attività svolta secondo l’ammontare globale
predefinito di cui all’articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni, previa definizione degli accordi di cui
all’articolo 8-quinquies del medesimo decreto legislativo. Regioni ed
università concorrono con propri finanziamenti all’attuazione di programmi di
rilevante interesse per la Regione e per l’Università, definiti d’intesa.
2. Le aziende ospedaliere di riferimento di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, del presente decreto, limitatamente all’attività direttamente
svolta, sono classificate, previa verifica dell'adeguamento ai requisiti, nella
fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale; la Regione riconosce
i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di
didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti
dall’apporto di personale universitario. In attesa di procedere alla verifica da
parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti
per l’attività assistenziale dalle Aziende di cui all’articolo 2, la Regione
riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di apposito
accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri
della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Fino al
predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto
interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del
5 agosto 1997.
3. Alle aziende di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 del
presente decreto si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ove non derogato dal presente decreto.
Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Alle università non statali che gestiscono direttamente
policlinici universitari si applica, per analogia, la disciplina del presente
decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse
spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi.
Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all’articolo 5.
2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da
università non statali, anche attraverso l’utilizzazione di strutture pubbliche
o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni,
tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della
localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla costituzione delle
aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all’articolo 2 ,
comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui
all’articolo 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui all’articolo 2 comma
2, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, altresì, le
modalità di nomina del direttore generale e del Presidente dell’organo di
indirizzo.
3. Il comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 368
del 17 agosto 1999, è sostituito dal seguente: " 2. Le disposizioni di cui agli
articoli dal 37 al 42 si applicano dall’entrata in vigore del provvedimento di
cui al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257.
"
4. I protocolli di intesa regolamentano il trasferimento,
l’uso e l’assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici
universitari, secondo i seguenti criteri:
a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende di cui
all’articolo 2, comma 2, dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e
perpetuo alle università nonché dei beni immobili e mobili di proprietà
dell’università già destinati in modo prevalente all’attività assistenziale, con
oneri di manutenzione a carico delle aziende citate e con vincolo di
destinazione ad attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni
con un apposito protocollo di intesa o atto aggiuntivo al medesimo. Alla
cessazione della destinazione ad attività assistenziale il bene rientra nella
piena disponibilità dell’università. Il bene è valutato come apporto
patrimoniale ai sensi dell’articolo 7, comma 1;
b) successione delle nuove aziende di cui all’articolo 2,
comma 2, alle università nei rapporti di locazione per gli immobili locati;
5. Alle procedure concernenti il trasferimento
l'utilizzazione del personale non docente alle aziende di cui all'articolo 2,
comma 2, si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della
sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica della funzione
pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
6. Le aziende di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)
succedono ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le università
per le esigenze dei policlinici a gestione diretta fino alla loro scadenza.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta
dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e del tesoro, sono previste le modalità per la compartecipazione
delle regioni e delle università, per quanto di rispettiva competenza e
nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle
aziende.
8. Le disposizioni del presente decreto concernenti il
personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in
servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli
attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la
prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario
comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che
erogano assistenza sanitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono:
"76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."
"87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica."
Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni riguarda: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Il testo dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 1998, n.
419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale
e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento
del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
è il seguente:
"Art. 6 - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e
università, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e
Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli
gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano
l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;
b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria
nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali
alle esigenze della didattica e della ricerca;
c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le
esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione
dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.
2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto
dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge."
Nota all'articolo 1
L'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) prevede:
" Art.8 - 1 Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le
direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono
adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui
ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è
tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi
pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché
la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità
economica europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente
alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n.
400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni
statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo
comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
I commi 2 e 3 dell'articolo 6, e l'articolo 16-sexies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così recitano:
"Art.6 - 1. omissis;
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso
ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le
regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità
della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le
unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di
cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette
strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento
previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai
protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero
degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze
conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del
presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette
scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore
dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di
prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per
l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i
presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in
possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto
1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti
di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con
il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto
le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per
tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa
per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n.
341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente
dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei
requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati
con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità
sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati
a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica,
abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di
studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente
articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai
sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi
entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto
termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole
ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo
temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio
di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado".
"Art. 16-sexies. - 1. Il Ministro della sanità, su proposta
della regione o provincia autonoma interessata, individua i presìdi ospedalieri,
le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità
stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, ai quali riconoscere
funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del
personale sanitario.
2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti
ospedali, distretti e dipartimenti le attività formative di competenza regionale
e attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento delle attività delle
strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano con l'università al
fine della formazione degli specializzandi e del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione".
Il titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
riguarda "Formazione specifica in medicina generale".
L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
recita:
"Art. 2 - 1. Spettano alle regioni e alle province autonome,
nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni
legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei
princìpi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela
della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei
confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione
al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni
sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte
della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale
dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il
presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale
sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto
alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa,
altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla
verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende
ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,
definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di
appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in
particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano
attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali
interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è
elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresì:
a) l'articolazione del territorio regionale in unità
sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza
distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente
decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e
interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di
cui all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma
1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di
popolazione;
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base
di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della
regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di
partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione
nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilità per le unità sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura
massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di
credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di
investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per
cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo
sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli
aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni istituiscono l'elenco delle
istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma
18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la
regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale
termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e
previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario
ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle
funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace
sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.
Il comma 4, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 è il seguente:
"4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di
cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi
sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei
Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica".
I commi 1 degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono abrogati.
I commi 2 e 3 dell'articolo 6-bis del suddetto decreto
legislativo così recitano:
"1. omissis;
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si
applicano le linee guida di cui al decreto 31 luglio 1997 dei Ministri della
sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le
strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformità al decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al
decreto 24 settembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7
ottobre 1997".
Nota all'articolo 2
Per il testo dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59, si veda la nota all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni recita:
"Art. 4 - 1. Per specifiche esigenze assistenziali, di
ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel
rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono
essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le
particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative
dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; le
aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le
specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi
prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle
quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione delle
disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative
alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e
amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del
presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano
ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina
e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega
prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non
sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1° aprile 2000.
1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei
servizi conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente
decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende
ospedaliere dei presìdi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative
presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma
1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis;
b) disponibilità di un sistema di contabilità economico
patrimoniale e di una contabilità per centri di costo;
c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità
secondo le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, e
successive modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31
marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute
nell'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul
sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17
maggio 1996;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di
assistenza su base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano
sanitario regionale e in considerazione della mobilità infraregionale e della
frequenza dei trasferimenti da presìdi ospedalieri regionali di minore
complessità;
f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso
dell'ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di
almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le
aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
g) indice di complessità della casistica dei pazienti
trattati in ricovero ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad
almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;
h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare
adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività
istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie.
1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma
1-bis non si applicano agli ospedali specializzati di cui al decreto
ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2
giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in
azienda ospedaliera qualora questa costituisca il solo presidio ospedaliero
pubblico presente nella azienda unità sanitaria locale.
1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le
proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo
nazionale o interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a
quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni il Ministro della sanità
attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei
requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie
proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da
costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della
deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda,
ai sensi del comma 1, i predetti ospedali.
1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e
comunque dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e
a valutare l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo
ambito territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure
di perdita dei requisiti di cui al comma 1-bis, la costituzione in azienda viene
revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la
regione individua l'unità sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti
attivi e passivi.
1-sexies. I presìdi attualmente costituiti in aziende
ospedaliere, con esclusione dei presìdi di cui al comma 6, per i quali viene
richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis,
possono essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base di un progetto di
adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-ter.
Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga
la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della sanità attivano la
procedura di cui all'ultimo periodo del comma 1-quinquies; ove i requisiti
sussistano, si procede ai sensi del comma 1-quater.
1-septies. Le regioni definiscono le modalità
dell'integrazione dell'attività assistenziale delle aziende di cui al comma 1
nella programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unità
sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito
territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo 3-septies.
1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai
sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli
istituti di cui al comma 12.
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti
caratteristiche:
a) [presenza di almeno tre strutture di alta specialità
secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29
gennaio 1992, emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n.
595]. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base
dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco
delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio
delle attività medesime;
b) [organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di
tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta
specialità].
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta
specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel
sistema di emergenza sanitaria di cui al D.P.R. 27 marzo 1992.
4. [Le regioni possono altresì costituire in azienda i
presìdi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del
triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, i presìdi ospedalieri
che operano in strutture di pertinenza dell'università nonché gli ospedali
destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati
del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.
27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di
elisoccorso].
5. I policlinici universitari sono aziende dell'università
dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo
statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le
modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali,
in analogia ai princìpi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera.
La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati
sulle prestazioni effettuate.
6. I presìdi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del
corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in
aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto
dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale è
nominato d'intesa con il rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve
essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle
strutture universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i
casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di
medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella
composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle
componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.7.
[Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento
delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti princìpi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno
1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle
spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei
costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di
gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da
rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla
lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che,
tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in
relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte
nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione
e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presìdi
ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a
consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie
locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali
motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del
finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presìdi stessi da erogare
nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa
eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio
dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi
relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti
dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite
per contratti e convenzioni.
7-bis. [La remunerazione a tariffa delle prestazioni
effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o
in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla
base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della
mobilità sanitaria interregionale].
7-ter. [Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido
per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un
triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della
remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati].
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5,
devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di
amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri
di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da
definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi
di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività
prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente
il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale.
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda
ospedaliera conservano la natura di presìdi dell'unità sanitaria locale. Nelle
unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono
essere accorpati ai fini funzionali. Nei presìdi ospedalieri dell'unità
sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui
all'art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un
dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento
amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono,
secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal
direttore generale. A tutti i presìdi di cui al presente comma è attribuita
autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del
bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni
previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5,
lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla
riorganizzazione di tutti i presìdi ospedalieri sulla base delle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli
standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over
e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presìdi in
dipartimenti. All'interno dei presìdi ospedalieri e delle aziende di cui al
presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non
inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di
camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori
straordinari pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui
al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette
disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti
provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare
gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture,
gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche
mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre
strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale
presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i
modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono
limitati al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la
libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono
avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in
camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta
giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle
stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime
libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli
interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e
di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in
relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di
cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al D.P.R. 27 marzo
1969, n. 128, nonché le disposizioni del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la
istituzione di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati
all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini
dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 4,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità
e di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero
professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi,
le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo
sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di
consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività
si applicano le vigenti disposizioni contrattuali.
12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto
concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed
enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43,
secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto
dell'attività dei suddetti presìdi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è
regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti
tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e
sull'organizzazione dei predetti presìdi sono adeguati, per la parte
compatibile, ai princìpi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4,
comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del
Ministro della sanità.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla
Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio
sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati
da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano
Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano".
Si riporta il testo degli articoli 3, 3-bis, 3-ter del citato
decreto 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
"Art. 3. - 1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie
locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro
organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto
privato, nel rispetto dei princìpi e criteri stabiliti con la legge regionale di
cui all'articolo 2, comma 2-sexies. L'atto aziendale individua le strutture
operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a
rendicontazione analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la
propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute
al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi,
compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di
diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia
inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono
appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato
indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al
comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili
delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal
direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e
il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui
all'articolo 17 per le attività ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al
direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda,
assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e
concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle
decisioni della direzione generale.
2. [L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli
di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale].
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di
attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e
con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità
finanziarie.
4. [Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore
generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal
direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari
nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in
conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di
cui allo stesso comma].
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di
funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle
unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale
coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni
territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e
distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di
estensione diversa];
b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in
distretti];
c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e
passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità
socio-sanitarie locali];
d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga
conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire
e delle prestazioni da erogare];
e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità
sanitarie locali];
f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento,
fatte salve:1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di
un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di
competenza, al netto delle partite di giro;
2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di
credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di
investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento
delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad
esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita
alla regione];
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e
degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale
risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza
dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore
generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito
servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica
gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori
generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono
adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del
D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590,
senza necessità di valutazioni comparative. [Il direttore generale è nominato,
previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale
istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10]. [La nomina del
direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione,
dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30
aprile 1994]. [Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto,
la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanità]. L'autonomia di cui al comma 1
diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale.
[Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e
del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto
privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre
il settantesimo anno di età]. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i
criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore
amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o
nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative
funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su
delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più
anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede alla sostituzione. [Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione
presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di
princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione
risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del
direttore generale]. [In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito
ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva
il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità]. [Le regioni
determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei
direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli
obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare
riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari].
7. [Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario
sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale]. [Al rapporto
di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6]. [Essi cessano
dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e
possono essere riconfermati]. [Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed
il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal
direttore generale con provvedimento motivato]. Il direttore sanitario è un
medico [in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17] che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque
anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e
fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline
giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età
e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unità sanitaria locale [e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza]. [Le regioni
disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle
disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo]. Sono
soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario
e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.
8. [Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale,
direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le
amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei
relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei
contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al
medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie
locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico
dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il
direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa
senza assegni con diritto al mantenimento del posto].
9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei
consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei
predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di
ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i
sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni
caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale
presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei
mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore
generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per
un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in
tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro
del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di
consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di
assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza
di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso
cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con
strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta
normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari.
La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un
rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni,
con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.
10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e
l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo
svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una
commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di
Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore
generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta
dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei
all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed
esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi
sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal
CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella
provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali
sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente
provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente
della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui
membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione
nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva
proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e
regionale sono costituiti con l'osservanza dei princìpi e dei criteri fissati
per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e
regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento
dell'elenco secondo princìpi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di
verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che
non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso
del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto
alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di
media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e
comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto
elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno
1993, n. 270].
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva,
a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena
detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella
qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art.
14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva
o a libertà vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto
dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed
altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente
ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio
ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del
personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza
del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio
al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei
sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere
è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla
legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché
a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del
consiglio.
13. [Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è
composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal
Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello
Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai
presidenti dei consigli circoscrizionali]. [Il predetto collegio è integrato da
altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal
Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello
Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un
volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi]. [I revisori,
ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i
revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88]. Il direttore generale dell'unità sanitaria
locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima
seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della
prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio
risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad
acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di
mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla
ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a
costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due
designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie
funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua
lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari
al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria
locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per
cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. [Il collegio dei revisori
vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della
contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni
ed assestamento]. [Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di
cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità
sanitaria locale]. [I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo].
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale
coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle
esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito
della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione
programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il
bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica
l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore
generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito
territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco
sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni
di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno
da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale".
"Art. 3-bis - 1. I provvedimenti di nomina dei direttori
generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata
nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio.
Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione
dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione
dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione
in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I
predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o
privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della
formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la
metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a
centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le
modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto
del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
tale data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i
criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al
raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità
dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e
di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma
restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del
sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero,
per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del
termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione
dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio
di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua
sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di
cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può
avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e
urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14,
ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore
generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente
comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune
capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a
cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di
risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore
sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche
con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico
di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per
il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione
programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso
di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale
appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa
entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di
appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei
massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse
complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera
interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi
di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul
trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è
versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza,
con recupero della quota a carico dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del
presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio
sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica
l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono
disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici
mesi".
"Art. 3-ter. - 1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo
economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la
conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili,
ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su
richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando
immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette
periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione
sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune
capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad
atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è
composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal
Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende
ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza
dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e
giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le
funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al
collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente
articolo".
Gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del suddetto decreto
prevedono:
"Art. 8-bis- 1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e
uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presìdi
direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura
e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati
definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato
all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del
Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di
attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio
sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di
cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le
strutture e le attività sociosanitarie".
"Art. 8-ter - 1. La realizzazione di strutture e l'esercizio
di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali
autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento
di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o
alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già
autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è,
altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale,
ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che
comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del
comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività
diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in
materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del
progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture
presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità
ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da
parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla
base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del
presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e
coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, le regioni determinano:
a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale
rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della
autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo
la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di
prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di
strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i
nuovi soggetti eventualmente interessati".
"Art.8-quater - 1. L'accreditamento istituzionale è
rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza
ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività
svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la
verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale,
la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie
individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e
uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le
esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione
provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo
periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui
all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo
per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto
per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei
programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti
dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e,
limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri
generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio
delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte
delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di
tali attività;
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al
fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di
prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare
un'efficace competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle
strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le
procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto
dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio
dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità
previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale
comunque impegnato in tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano
dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e
funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle
necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino
adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla
dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di
accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di
valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni
erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni
sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla
regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli
utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione
di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e
l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i
cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari
direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente
verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri
comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura,
secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di
funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e
funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale
richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione
degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori
relativi all'attività svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle
funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti
attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già
autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale
dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale
maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di
formazione continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le
unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli
articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità
dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente
comma alle attività e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni
definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i
requisiti per l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica,
prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate
forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il
processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre
già operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove
strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti,
l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo
necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi
risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica
dell'accreditamento temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacità produttiva superiore al
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le
regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario
nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli
indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite,
e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi
dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e
seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento
della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale
superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative".
Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nota all'articolo 3
Per il testo dell'articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502 si veda la nota all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si veda la nota all'articolo 2.
L'articolo 17-bis del suddetto decreto così dispone:
"Art. 17-bis - 1. L'organizzazione dipartimentale è il
modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende
sanitarie.
2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore
generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse
aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della
struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali,
sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia
di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e delle
prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e
corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione
degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone
annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse
disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della
programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la
loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate
con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati
al dipartimento.
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del
Comitato di dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla
individuazione dei direttori di dipartimento".
Nota all'articolo 4
Per il testo degli articoli 3, 3-bis e 3-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni si veda la nota
all'articolo 2.
L'articolo 17 del citato decreto legislativo è il seguente:
"Art.17 - 1. In ogni azienda è costituito il Collegio di
direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività
cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di
quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla
formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per
l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale
si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di
attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi,
anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle
risorse umane.
2. La regione disciplina l'attività e la composizione del
Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e
amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio".
L'articolo 19-quater del suddetto decreto così dispone:
"Art. 19-quater - 1. Gli organismi e le commissioni previsti
nel presente decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e
del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica".
Nota all'articolo 5
L'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari) recita:
"Art. 16 - 1. Nella presente legge, nelle dizioni
"ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di
"assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto";
nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi
delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o
soppressione.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma
universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno
attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al
piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte
corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di
finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con
particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la
formazione professionale: convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni
dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché
risparmi conseguiti con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti
e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo
vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le
università che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del
primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2,
di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma;
qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le
università possono altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli
ulteriori anni del corso.
4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi
valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono
articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il
conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle
università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le
disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale".
Gli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica)
così recitano:
"Art.12 - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i
professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a
dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o
istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in
aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di
ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del
Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono
essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che
considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari
competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca
ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai
fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni
vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le
modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere,
presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività
seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro
confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la
previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n.
311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le
università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro
attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa
è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle
ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le
università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non
abbiano la natura di enti pubblici economici".
"Art. 13 - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia
di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o
privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di
Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni
Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del
consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti
pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano
in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere
prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di
giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione
radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti
rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici
economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività
didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore,
preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di
corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La
limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione
e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto
della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo
dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme
vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni
indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma,
della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa è senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia
senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa
senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la
corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12
dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della
citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o
società.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a
partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste
dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di
concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente
secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività
didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca,
delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi
ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è
comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità
di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare
d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di
istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca
scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte
delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità
che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle
commissioni".
"Art. 17 - Al fine di garantire e favorire una piena
commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto,
autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad
ondinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e
sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad
esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane,
estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in
un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma,
il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università
distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra
i docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al
rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18.
I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se
trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento
economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o
di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18
marzo 1958, n. 311.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il
collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di
insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di
insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a
svolgere attività scientifica nelle Università dei Paesi della Comunità europea,
ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere
soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che
disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma possono
essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e
degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del
periodo di attività all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio
ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero
o internazionale".
Gli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15
sexies e 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni prevedono:
"Art. 15 - 1. Fermo restando il principio dell'invarianza
della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per
profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle
diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione
collettiva nazionale sono previste, in conformità ai princìpi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle
funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli
incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico
accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del
risultato.
2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto dal presente decreto.
3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello
svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia
tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di
valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto
della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e
aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività
svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo
stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno
orario superiore a quello contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario
sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della
struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella
gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura
predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze
tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle
attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le
procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque
anni di attività con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di
natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e
ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di
strutture semplici.
5. Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con
incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al
termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte
e i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo
delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli
incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da
attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella
stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto
espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella
struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a
verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gli incarichi di direzione di
struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e
secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'articolo
15-ter, comma 2. Si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come
sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo
5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito
dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono tenuti a
partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione;
i dirigenti già confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso
dell'attestato di formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le
modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".
"Art. 15-bis - 1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3,
comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore
sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di
strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per
l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario
aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai
dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1,
nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo
15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in
via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies.
3. Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per
la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilità di ore di
servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza
per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi".
"Art. 15-ter - 1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma
4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le
modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con
le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli
incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3,
comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di
cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre
anni e non superiore a sette , con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si
applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni.
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura
complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di
candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno
durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o
per periodo più breve. La commissione, nominata dal direttore generale, è
composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura
complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal
direttore generale e uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del
collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo
le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento
degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il
direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni
del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione
di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di
verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto a una struttura complessa è
sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della
struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura
stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, comma
primo, del codice civile".
"Art. 15-quater -1. I dirigenti sanitari, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato
stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio
dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto
di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio
alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività
libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31
dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine
al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente
abbia optato per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo
non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva".
"Art. 15-quinquies - 1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei
dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle
funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione
ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di
appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale
individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture
aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di
direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a
pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno
delle strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività,
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al
di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività
professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette
attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la
riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda
stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento
delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che
presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in
conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra
attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine
anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività
libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di
prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La
disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività
istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti princìpi:
l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale,
che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della
prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla
programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi
volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le équipe; l'attività
libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono
individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto
all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma o di quelle contrattuali.
4. Nello svolgiment o dell'attività di cui al comma 2 non è
consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o
complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del
presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale è
prevista, dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, responsabilità
di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture
complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di
cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-quater, comma
3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse
tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di
secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali
apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto
quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di
direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti
a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il
trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso
di verifica positiva, il dirigente è confermato nell'incarico, con rapporto
esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un
incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con
le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente
viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di
preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica
17 luglio 1980, n. 382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno
previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'articolo 6
della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle disposizioni di attuazione della
delega stessa.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 72 della legge
23 dicembre 1998, n. 448".
"Art. 15-sexies - 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1,
comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore
generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che
non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità
nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati
programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le
aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni
che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in
cui le stesse devono essere effettuate".
"15-nonies - 1. omissis;
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo
svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6, comma
1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del
limite massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa
dalle predette attività e direzione al compimento dell'età di settanta anni se
alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all'età di
sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli
d'intesa tra le regioni e le Università e gli accordi attuativi dei medesimi,
stipulati tra le Università e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del suddetto
personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente
correlate all'attività didattica e di ricerca".
Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
si veda la nota all'articolo 1.
Il decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, ha ad oggetto: "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale".
La legge del 3 luglio 1998, n. 210 reca: "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo".
L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 così dispone:
"Art. 11 - Ciascun professore può optare tra il regime a
tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda
da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno
accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del
biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19,
salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta
limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta
per quello a tempo definito.
Il regime d'impegno a tempo definito:
a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside,
membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e
direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali
e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di
incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria.
Il regime a tempo pieno:
a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività
professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico
retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le
perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti
di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni
dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale
purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e
compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche
e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo
svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di
aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in
concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun
esercizio professionale;
c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle
attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con
convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati,
compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della
commessa.
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il
tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al
cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un
elenco speciale.
Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a),
operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il
contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine,
è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria
candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di
impegno a tempo pieno in caso di nomina".
Per il testo degli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda la nota all'articolo 2.
Nota all'articolo 6
Si riporta il testo dell'articolo 102, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
"Art. 102 - 1. Omissis;
Al personale di cui al precedente comma è assicurata
l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello
del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed
anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge 19
ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica":
"2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le università, con proprie
disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi
incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori
che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per
l'attività intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque
retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private;
b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla
lettera a) i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad
un più favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di
corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca,
nonchè in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente
e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonchè
ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il
tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento
dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per
tutto l'anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica
predisposti e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento
all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative
propedeutiche, integrate e di recupero;
c) verifica del rispetto degli impegni didattici e
monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche
gli studenti;
d) pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate
dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonchè degli elenchi dei percettori."
Nota all'articolo 7:
Si riporta il testo degli articoli 8-quinquies e 8-sexies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni:
"8-quinquies. 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, definiscono l'ambito di
applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati,
con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione
e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli
accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività
delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività
da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale
e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attività relative alle alte
specialità e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle
strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il
programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività
e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e
le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della
qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti
accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a
livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei
servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad
assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di
attesa e continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività
concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e
della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività
effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1,
lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il
monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite
per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza
prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo
8-octies."
"8-sexies. 1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera
e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate
secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e
alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di
riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle
singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate
in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le
attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per
prestazione.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali
nell'ambito delle attività che rispondono alle seguenti caratteristiche
generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera
e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza
per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza a elevato grado di
personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a
programmi di prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il
sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il
funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di
tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto
degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e
l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti
preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni
assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard
organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo
conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta.
4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da
quelle di cui al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite,
limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime
di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle
funzioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che
definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le
tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi
standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un
campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate
secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza. Lo
stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni,
adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività,
verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati
periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e
l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei
livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di
spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del
costo dei principali fattori produttivi.
7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e
di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in
forma indiretta.
8. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con
apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione
dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.
Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e
concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo
delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego
efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e
nazionale."
L'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)
così dispone:
"Art. 4 - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso
del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano."
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 prevede:
"Art. 5 - 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente,
il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è
costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi
quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in
virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni
comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di
liberalità.
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno
disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice
civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono
assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che
le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini
istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla
disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono
titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e
tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con
specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e
catastali.
5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le
regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai princìpi di cui
al codice civile, così come integrato e modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n.
127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore
generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di
previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo
all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo
e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e
dei risultati;
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi
dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare
anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci
pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai
valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari
regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è
predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto
fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono
tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468
e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina
contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la
contabilità finanziaria è soppressa".
Nota all'articolo 8:
Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo del 17
agosto 1999, n. 368 è il seguente (le parole in corsivo evidenziano le
sostituzioni):
"Art. 46 - 1 omissis;
"2. Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si applicano
dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino all'entrata in
vigore del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257."