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Dirigenza Medica

ATTO DI INDIRIZZO

Trasmesso dal Comitato di Settore al Governo in data 03/07/2003

CONSIDERAZIONI

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Dopo mesi di elaborazione e di testi ufficiosi, il Comitato di Settore del Comparto Sanità ha elaborato, nel mese di luglio 2003 l’ATTO di INDIRIZZO per i Contratti della Dirigenza Sanitaria, inviandolo al Governo, per il parere preliminare prima del successivo invio all’ARAN.

Si tratta di un atto dovuto e preliminare all’inizio delle trattative per il rinnovo del C.C.N.L. della Dirigenza Medica.

Come è a tutti noto però tale documento è stato rigettato da tutte le componenti sindacali in quanto presenta elementi peggiorativi sia da un punto di vista normativo che economico in quanto rimette totalmente in discussione istituti contrattuali ormai acquisiti e che dovevano al contrario essere migliorati.

Molto sinteticamente i punti essenziali sono i seguenti:

1)                  Viene riproposto un duplice livello di contrattazione (NAZIONALE ed AZIENDALE) con un’azione di coordinamento regionale, da inserire nel CCNL. Continua a mancare però un vero livello di contrattazione REGIONALE.

2)                  Le risorse economiche sono insufficienti per il 2002-2003 (in tutto, +4,62%) e viene ipotizzato l’uso di risorse locali sulla base di “avanzi o pareggi di bilancio”.

3)                  L’atto propone “l’esplicito rinvio al tavolo regionale di alcune materie oggetto di contrattazione, con fissazione dei principi generali …” che sono: il sistema di valutazione dei dirigenti; la risoluzione del contratto individuale; la sottoscrizione dei contratti individuali; la distribuzione delle risorse relative ai 3 fondi; l’orario di lavoro; il controllo degli orari; le condizioni di lavoro.

4)                  L’orario di lavoro (34 + 4 ore/settimana) rappresenta solo un “impegno minimo di riferimento” e che le 4 ore di aggiornamento vanno stabilmente convertite in ore di lavoro visto che l’ASL garantisce l’ECM.

5)                  Viene ribadito che le ferie devono essere “esaurite entro l’anno solare di maturazione”.

6)                  Per quanto riguarda l’esclusività di rapporto si prevede che: “l’esclusività …. verrà riesaminata sia dal punto di vista giuridico che da quello economico e di finanziamento”.

Si tratta di un documento che se dovesse essere recepito rappresenterebbe un vero e proprio deleterio stravolgimento della attività professionale con gravi danni agli operatori ed alla qualità assistenziale. Vengono rimessi in discussione diritti acquisiti, che vanno invece perfezionati normativamente e non totalmente azzerati, peggiora gli aspetti normativi (orario di lavoro, recesso, incarichi) ed economici (monte salari, dotazione dei fondi, esclusività); infine trascura totalmente altri importanti aspetti del lavoro sanitario: quali il rischio professionale, il lavoro usurante, l’emergenza, le guardie, la pronta disponibilità, la sicurezza sul lavoro, la mobilità, l’organizzazione del lavoro.

Al momento quindi ci troviamo in una situazione di stallo, ma con queste premesse non è sicuramente ipotizzabile potersi sedere dignitosamente al tavolo delle trattative.

 

Milano lì,  11 Ottobre 2003

 

Il Coordinatore Nazionale

SNAMI - Dirigenza Medica

Dr. Ernesto Torcinaro

 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO (4 giugno 2003 – 3 luglio 2003)

COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO SANITÀ

Area Dirigenza Medica e Veterinaria

(rinnovo contrattuale 2002/05)

parte normativa 2002/2005 – parte economica 2002/2003

Linee generali

Il Comitato di Settore assume la seguente direttiva per attivare le procedure di rinnovo contrattuale per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria relativamente al quadriennio 2002/05 e biennio economico 2002/2003, ai sensi dell'art. 47 dlgs 165/01 e successive modifiche.

II Comitato di Settore indica i seguenti indirizzi generali:

a. Il presente atto di indirizzo viene assunto in linea con la direttiva intersettoriale, recependone i principi generali e gli obiettivi prioritari della tornata contrattuale in essa individuati, armonizzandola con quanto di seguito precisato per adeguarla alle esigenze del Settore.

b. Il sistema di contrattazione collettiva, ispirandosi ai principi e al processo di privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro di cui al dlgs 165/0 l e successive modifiche, è articolato in due livelli:

1.         nazionale

2.         aziendale

Tuttavia, mentre il contratto nazionale deve essere alleggerito nella sua architettura, rinviando alle Regioni la definizione di alcuni istituti, il livello aziendale, nel rispetto dei principi di decentramento e di federalismo che hanno trovato pienamente conferma nelle disposizioni di cui alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione, deve essere preceduto dall'azione di indirizzo e coordinamento della Regione che comunque va prevista nello stesso CCNL.

TITOLO I

ISTITUTI ECONOMICI

Contenuti

 

Il Comitato di Settore individua i seguenti incrementi contrattuali:

 

a) Definizione e disponibilità delle risorse (con riferimento al monte salari 2001)

a1) = 1,7%+0,26%+0,5%: disponibilità per il 2002,

a2) = 1,4%+0,26%+0,5%: disponibilità per il 2003,

 

per un totale complessivo di 4,62%.

È facoltà della Regione, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio delle Aziende ovvero della realizzazione annuale di programmi, correlati ad incrementi quanti/qualitativi di attività del personale, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio, confermare anche per il biennio 2002-2003 le risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa nella misura massima dell'1% previsto nell'art. 10, comma 2, del II biennio economico Area della Dirigenza medica e Veterinaria, così come applicato nelle singole Regioni. Nel caso di utilizzo delle suddette risorse i relativi importi sono destinati alla sola produttività.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'applicazione al personale universitario in convenzione del presente atto di indirizzo si rinvia ad un successivo atto in attesa dei relativi finanziamenti da definire con il Governo, nonché dell' esatta quantificazione degli stessi.

b) Finalizzazione delle risorse

b1) Il CCNL garantirà l'incremento del trattamento fondamentale stabilito secondo la dinamica inflattiva.

b2) Le restanti risorse sono destinate per finanziare la contrattazione integrativa finalizzandole in particolare all'istituto della. retribuzione di risultato, sulla base delle indicazioni regionali.

c) Contabilizzazione delle risorse

Nella quantificazione dei costi contrattuali e nella loro finalizzazione, come indicato nei punti precedenti, l’impegno di ciascuna Regione (e conseguentemente il costo complessivo nazionale del contratto) non può superare il 4,62%; in questa logica è superato il sistema della perequazione interregionale.

d) Verifiche per l'erogazione dell'indennità di esclusività

Il finanziamento dell'indennità di esclusività richiede due distinti livelli di considerazioni:

l. Per gli aspetti giuridici, tenuto conto del quadro normativo vigente ed in relazione al parere espresso in materia dall' ARAN in data 12 novembre 2002, il Comitato di Settore conferma l'istituto contrattuale come definito nel precedente CCNL;

2. Per gli aspetti economici il Comitato di Settore si riserva - anche a fronte della differenza aggiuntiva di circa 500 milioni di euro rispetto alle previsioni ARAN sui costi dell'istituto nel 2001 – una verifica sulle risorse risparmiate nella contrattazione integrativa aziendale e sulla consistenza economica del finanziamento, così come peraltro previsto dall' art. 1 del CCNL biennio 2000/2001.

Di conseguenza la copertura finanziaria dell'istituto contrattuale va considerata oggetto di verifica con il Governo nazionale ai sensi dell’accordo 8.8.2001 e dovrà trovare adeguato riscontro in obiettivi qualitativi aggiuntivi da assegnare alla dirigenza.

 

 TITOLO II

ISTITUTI GIURIDICI

Contenuti

Il Comitato di Settore assume due elementi di riferimento oltre a quanto già espresso nelle linee generali:

a)        il consolidamento dei contenuti acquisiti nella contrattazione 1998/2001;

b)        la sistematizzazione del contratto 1998/2001 attraverso l’introduzione di eventuali modifiche intervenute nel quadro normativo.

I seguenti indirizzi generali si vengono, quindi, a collocare all’interno degli elementi sopra espressi:

1. Assetto del modello di contrattazione.

Si ritiene opportuno:

a) rafforzare il coordinamento regionale ex art. 1 CCNL 1998/2001, prevedendo in tale ambito un giusto equilibrio tra l'azione regionale e la sfera di autonomia propria delle aziende sanitarie;

b) prevedere il rinvio esplicito al tavolo regionale di alcune materie oggetto di contrattazione, con fissazione dei principi generali, per i quali il Comitato si riserva un successivo atto di indirizzo per le materie che non hanno già. avuto una disciplina di principio nel presente atto.

2. Sistema di valutazione che trova disciplina negli artt. 31 e seguenti del CCNL 1998/2001, individua due appositi organismi preposti alla valutazione della dirigenza: il Collegio tecnico (introdotto dal dlgs 229199) e il Nucleo di Valutazione, quest’ultimo oggi superato da quanto introdotto dal dlgs 286/00 (controlli interni). Al fine di esemplificare e di semplificare la procedura di valutazione, il Comitato di Settore indica di inserire nel contratto 2002/2005 un articolato che dia una disciplina uniforme e compiuta a tale istituto alla luce dei cambiamenti legislativi in atto, definendo:

a) la correlazione tra valutazione delle prestazioni e retribuzione di risultato, subordinando l’erogazione di quest’ultima a momenti di verifica intermedia e a consuntivo;

b) gli organismi preposti alla verifica con indicazioni più specifiche alle aziende in merito all'attivazione del sistema del controllo interno;

c) le procedure di valutazione più semplificate ribadendo la coerenza tra la valutazione di risultato e la valutazione professionale;

d) gli ambiti e i soggetti coinvolti nella prima e nella seconda istanza di valutazione.

Indicati i principi, per gli ulteriori aspetti deve essere stabilito un rinvio alla competenza regionale, in considerazione dello stretto rapporto con le linee applicative in materie di organizzazione previste dall'art3 del dlgs 229/99.

Infme, allo scopo di dare piena applicazione al sistema di valutazione, il Comitato di Settore ritiene necessario individuare un termine entro il quale le aziende devono soddisfare l’andata a regime del sistema di valutazione.

3. Contratto individuale di lavoro dei dirigenti: nel riconfermare quanto previsto dall’art. 13 del CCNL 1998/2001, va introdotta la possibilità di inserimento di clausole di risoluzione del contratto concordate tra le parti e le cui tipologie possono essere individuate dal tavolo regionale. Tra l'altro, deve essere prevista una tutela a favore delle Aziende che hanno assicurato significativi investimenti, anche formativi, nei confronti del dirigente che chieda unilateralmente di cessare dal rapporto di lavoro per qualunque motivo prima che sia trascorso un congruo periodo di lavoro di permanenza nell'Azienda stessa.

Preso atto che il triennio per le verifiche è scaduto il 01/08/02, e al fine di dare piena applicazione all’istituto del conferimento degli incarichi (art. 28), il Comitato di Settore propone di individuare un termine entro il quale le aziende ed i dirigenti devono soddisfare l'obbligo di sottoscrizione dei contratti individuali, prevedendo sanzioni in caso di inadempienza.

4. Fondi contrattuali: rimane confermata in sede di contrattazione nazionale la disciplina dei tre fondi contrattuali (risultato, accessorio e posizione) unitamente alla definizione delle modalità della loro costituzione, tenuto conto di quanto previsto nei punti 6 e 7. In particolare è necessario:

Ø      superare eventuali automatismi di rivalutazione dei fondi derivanti da aumenti di personale, lasciando alla sfera della autonomia aziendale e del coordinamento regionale la valutazione della correlazione tra le necessità dell'azienda, l'istituto della produttività e la rivalutazione delle risorse;

Ø      rafforzare il meccanismo di riduzione dei fondi conseguente alle riduzioni di organico determinate da processi di riorganizzazione, fatta salva la facoltà già prevista dall'attua1e meccanismo contrattuale di ridistribuire in ambito aziendale i fondi a seguito di riduzione stabile di personale in relazione e nel rispetto dei risparmi aziendali stabiliti in sede di definizione di bilancio.

Individuati i principi generali, il CCNL rinvierà la disciplina a indicazioni regionali nell'ambito delle quali potranno essere formulati criteri di distribuzione delle risorse tra aziende coinvolte nei processi di riorganizzazione.

5. Orario di lavoro e ferie: vanno confermati e rinforzati i seguenti principi:

v      l’orario di lavoro è uno strumento flessibile finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, con un impegno minimo di riferimento;

v      nell’ambito dell’orario di lavoro, le Aziende garantiscono la partecipazione ai piani di formazione per i professionisti al fine di corrispondere agli obblighi dell'Educazione Continua in Medicina. Pertanto è superata la specifica destinazione alla formazione delle 4 ore settimanali previste dai precedenti CCNL;

v      la fruizione delle ferie costituisce un diritto-dovere del dirigente. Le ferie, tenuto conto della programmazione del lavoro ed in relazione alle esigenze di servizio, devono essere fruite utilizzando nell’arco dell’anno tutti i periodi possibili con l'obiettivo di essere esaurite entro l'anno solare di maturazione.

In materia, definiti i principi generali, il CCNL rinvierà la disciplina di dettaglio a indicazioni regionali.

6. Prestazioni e orari aggiuntivi: va previsto nel contratto nazionale un rinvio esplicito alle Regioni per la disciplina della correlazione tra fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro straordinario e fondo per la retribuzione di risultato sviluppando un apposito sistema di controllo, monitoraggio e governo degli orari - prestazioni aggiuntive. In proposito devono essere individuati nel CCNL i principi generali al fine di far rientrare tali orari - prestazioni nell'ambito del risultato, tenendo conto anche della possibile acquisizione delle stesse.

7. Condizioni di lavoro: vanno individuati strumenti di valorizzazione delle aree di maggior disagio tra cui. a titolo esemplificativo, l’attività di elisoccorso e il servizio di guardia unitamente alle relative modalità di finanziamento, tenuto conto della possibile correlazione tra il fondo per la retribuzione di risultato ed il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, di cui al punto 6. Stabilito il principio generale, tale materia è oggetto di contrattazione integrativa, previo indirizzo regionale.

8. Crediti formativi (art. 16 ter dlgs 229/99): è demandata alla contrattazione nazionale l’esplicitazione delle linee guida in merito alle modalità di finanziamento.

Al fine di dare piena applicazione alle disposizioni di cui al dlgs 229/99 e di non gravare sul bilancio delle singole aziende, il Comitato di Settore, propone di prevedere tra le fonti di finanziamento anche quelle derivate dalle sponsorizzazioni ex lege.

9. Comitato dei Garanti: l'art. 23 del CCNL 1998/2001, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 22 dlgs 165/01, individuando nel Comitato dei Garanti l'organismo preposto ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti, stabilisce una procedura che male si concilia con l’autonomia regolamentare delle aziende introducendo un meccanismo burocratico e farraginoso che poco si preoccupa delle garanzie nei confronti dei dirigenti.

In tal senso il Comitato di Settore propone di superare l'organismo del Comitato dei Garanti, preso atto che le norme del dlgs 165/01, art. 22, si riferiscono principalmente alla dirigenza statale.

10. Esclusività: a seguito delle verifiche richiamate al punto d) del Titolo I, verrà operato un riesame dell'assetto contrattuale provvedendo sia dal punto di vista giuridico sia da quello economico e di finanziamento

11. Autorizzazioni attività non rientranti nella libera professione intramoenia: in analogia con il personale del comparto ed ai sensi dell’art. 53 del dlgs 165/0 l, nonché in applicazione a quanto previsto alla lettera a) "Linee generali" del presente atto di indirizzo, si propone di armonizzare il dettato contrattuale con l’art. 53 sopra richiamato.

 TITOLO II

PARTE CONCLUSIVA

§      Devono essere rafforzati i rapporti tra l'ARAN e il Comitato di Settore in sede di confronto nazionale, confermando le sfere di competenze previste dal dlgs 165/0 l che assegna lo status di soggetto contraente all' ARAN.

Inoltre l'ARAN, terminata ogni attività relativa alla fase della negoziazione e definizione del contratto di lavoro, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 49 del dlgs 165/01, esplicherà l'attività di assistenza prevista dall'art. 46 del medesimo decreto legislativo su richiesta delle Regioni - Comitato di Settore.

§      Si ritiene necessario coordinare i testi contrattuali e le discipline degli istituti attualmente vigenti, migliorando l’omogeneità e semplificando la terminologia.

   

Roma, 4 giugno - 3 luglio 2003

 

 

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