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ATTO DI INDIRIZZO
Trasmesso dal Comitato
di Settore al Governo in data
03/07/2003
CONSIDERAZIONI
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Dopo mesi di elaborazione e di testi ufficiosi, il
Comitato di Settore del Comparto Sanità ha elaborato, nel mese di luglio 2003
l’ATTO di INDIRIZZO per i Contratti della Dirigenza Sanitaria, inviandolo al
Governo, per il parere preliminare prima del successivo invio all’ARAN.
Si tratta di un atto dovuto e preliminare
all’inizio delle trattative per il rinnovo del C.C.N.L. della Dirigenza Medica.
Come è a tutti noto però tale documento è stato
rigettato da tutte le componenti sindacali in quanto presenta elementi
peggiorativi sia da un punto di vista normativo che economico in quanto rimette
totalmente in discussione istituti contrattuali ormai acquisiti e che dovevano
al contrario essere migliorati.
Molto sinteticamente i punti essenziali sono i
seguenti:
1)
Viene riproposto un duplice livello di contrattazione (NAZIONALE ed
AZIENDALE) con un’azione di coordinamento regionale, da inserire nel CCNL.
Continua a mancare però un vero livello di contrattazione REGIONALE.
2)
Le risorse economiche sono insufficienti per il 2002-2003 (in tutto,
+4,62%) e viene ipotizzato l’uso di risorse locali sulla base di “avanzi o
pareggi di bilancio”.
3)
L’atto propone “l’esplicito rinvio al tavolo regionale di alcune materie
oggetto di contrattazione, con fissazione dei principi generali …” che sono: il
sistema di valutazione dei dirigenti; la risoluzione del contratto individuale;
la sottoscrizione dei contratti individuali; la distribuzione delle risorse
relative ai 3 fondi; l’orario di lavoro; il controllo degli orari; le condizioni
di lavoro.
4)
L’orario di lavoro (34 + 4 ore/settimana) rappresenta solo un “impegno
minimo di riferimento” e che le 4 ore di aggiornamento vanno stabilmente
convertite in ore di lavoro visto che l’ASL garantisce l’ECM.
5)
Viene ribadito che le ferie devono essere “esaurite entro l’anno solare
di maturazione”.
6)
Per quanto riguarda l’esclusività di rapporto si prevede che:
“l’esclusività …. verrà riesaminata sia dal punto di vista giuridico che da
quello economico e di finanziamento”.
Si tratta di un documento che se dovesse essere
recepito rappresenterebbe un vero e proprio deleterio stravolgimento della
attività professionale con gravi danni agli operatori ed alla qualità
assistenziale. Vengono rimessi in discussione diritti acquisiti, che vanno
invece perfezionati normativamente e non totalmente azzerati, peggiora gli
aspetti normativi (orario di lavoro, recesso, incarichi) ed economici (monte
salari, dotazione dei fondi, esclusività); infine trascura totalmente altri
importanti aspetti del lavoro sanitario: quali il rischio professionale, il
lavoro usurante, l’emergenza, le guardie, la pronta disponibilità, la sicurezza
sul lavoro, la mobilità, l’organizzazione del lavoro.
Al momento quindi
ci troviamo in una situazione di stallo, ma con queste premesse non è
sicuramente ipotizzabile potersi sedere dignitosamente al tavolo delle
trattative.
Milano lì, 11 Ottobre 2003
Il Coordinatore Nazionale
SNAMI - Dirigenza Medica
Dr. Ernesto Torcinaro
ATTO DI INDIRIZZO (4 giugno 2003 – 3
luglio 2003)
COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO SANITÀ
Area Dirigenza Medica e Veterinaria
(rinnovo contrattuale 2002/05)
parte normativa 2002/2005 – parte
economica 2002/2003
Linee
generali
Il
Comitato di Settore assume la seguente direttiva per attivare le procedure di
rinnovo contrattuale per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
relativamente al quadriennio 2002/05 e biennio economico 2002/2003, ai sensi
dell'art. 47 dlgs 165/01 e successive modifiche.
II Comitato di Settore indica i seguenti indirizzi
generali:
a.
Il
presente atto di indirizzo viene assunto in linea con la direttiva
intersettoriale, recependone i principi generali e gli obiettivi prioritari
della tornata contrattuale in essa individuati, armonizzandola con quanto di
seguito precisato per adeguarla alle esigenze del Settore.
b.
Il
sistema di contrattazione collettiva, ispirandosi ai principi e al processo di
privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro di cui al dlgs
165/0 l e successive modifiche, è articolato in due livelli:
1.
nazionale
2.
aziendale
Tuttavia,
mentre il contratto nazionale deve essere alleggerito nella sua architettura,
rinviando alle Regioni la definizione di alcuni istituti, il livello aziendale,
nel rispetto dei principi di decentramento e di federalismo che hanno trovato
pienamente conferma nelle disposizioni di cui alla legge costituzionale n. 3 del
18 ottobre 2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione, deve essere
preceduto dall'azione di indirizzo e coordinamento della Regione che comunque va
prevista nello stesso CCNL.
TITOLO
I
ISTITUTI ECONOMICI
Contenuti
Il
Comitato di Settore individua i seguenti incrementi contrattuali:
a) Definizione e disponibilità delle
risorse (con riferimento al monte salari 2001)
a1) =
1,7%+0,26%+0,5%: disponibilità per il 2002,
a2) =
1,4%+0,26%+0,5%: disponibilità per il 2003,
per un totale complessivo
di 4,62%.
È facoltà della Regione,
in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio delle Aziende
ovvero della realizzazione annuale di programmi, correlati ad incrementi
quanti/qualitativi di attività del personale, finalizzati al raggiungimento del
pareggio di bilancio, confermare anche per il biennio 2002-2003 le risorse
aggiuntive per la contrattazione integrativa nella misura massima dell'1%
previsto nell'art. 10, comma 2, del II biennio economico Area della Dirigenza
medica e Veterinaria, così come applicato nelle singole Regioni. Nel caso di
utilizzo delle suddette risorse i relativi importi sono destinati alla sola
produttività.
Per quanto riguarda gli
oneri derivanti dall'applicazione al personale universitario in convenzione del
presente atto di indirizzo si rinvia ad un successivo atto in attesa dei
relativi finanziamenti da definire con il Governo, nonché dell' esatta
quantificazione degli stessi.
b) Finalizzazione delle
risorse
b1) Il CCNL garantirà
l'incremento del trattamento fondamentale stabilito secondo la dinamica
inflattiva.
b2) Le restanti risorse
sono destinate per finanziare la contrattazione integrativa finalizzandole in
particolare all'istituto della. retribuzione di risultato, sulla base delle
indicazioni regionali.
c) Contabilizzazione delle risorse
Nella quantificazione dei
costi contrattuali e nella loro finalizzazione, come indicato nei punti
precedenti, l’impegno di ciascuna Regione (e conseguentemente il costo
complessivo nazionale del contratto) non può superare il 4,62%; in
questa logica è superato il sistema della perequazione interregionale.
d) Verifiche per
l'erogazione dell'indennità di esclusività
Il finanziamento
dell'indennità di esclusività richiede due distinti livelli di considerazioni:
l. Per gli aspetti
giuridici, tenuto conto del quadro normativo vigente ed in relazione al parere
espresso in materia dall' ARAN in data 12 novembre 2002, il Comitato di Settore
conferma l'istituto contrattuale come definito nel precedente CCNL;
2. Per gli aspetti
economici il Comitato di Settore si riserva - anche a fronte della differenza
aggiuntiva di circa 500 milioni di euro rispetto alle previsioni ARAN sui costi
dell'istituto nel 2001 –
una
verifica sulle risorse risparmiate nella contrattazione integrativa aziendale e
sulla consistenza economica del finanziamento, così come peraltro previsto dall'
art. 1 del CCNL biennio 2000/2001.
Di
conseguenza la copertura finanziaria dell'istituto contrattuale va considerata
oggetto di verifica con il Governo nazionale ai sensi dell’accordo 8.8.2001 e
dovrà trovare adeguato riscontro in obiettivi qualitativi aggiuntivi da
assegnare alla dirigenza.
TITOLO
II
ISTITUTI GIURIDICI
Contenuti
Il
Comitato di Settore assume due elementi di riferimento oltre a quanto già
espresso nelle linee generali:
a)
il consolidamento dei contenuti acquisiti nella contrattazione 1998/2001;
b)
la sistematizzazione del contratto 1998/2001 attraverso l’introduzione di
eventuali modifiche intervenute nel quadro normativo.
I
seguenti indirizzi generali si vengono, quindi, a collocare all’interno degli
elementi sopra espressi:
1.
Assetto del modello di contrattazione.
Si
ritiene opportuno:
a) rafforzare il coordinamento regionale ex art. 1
CCNL 1998/2001, prevedendo in tale ambito un giusto equilibrio tra
l'azione regionale e la sfera di autonomia propria delle aziende sanitarie;
b) prevedere il rinvio esplicito al tavolo
regionale di alcune materie oggetto di contrattazione, con fissazione dei
principi generali, per i quali il Comitato si riserva un successivo atto di
indirizzo per le materie che non hanno già. avuto una disciplina di principio
nel presente atto.
2.
Sistema di valutazione che trova disciplina negli artt. 31 e seguenti del
CCNL 1998/2001, individua due appositi organismi preposti alla valutazione della
dirigenza: il Collegio tecnico (introdotto dal dlgs 229199) e il Nucleo
di Valutazione, quest’ultimo oggi superato da quanto introdotto dal dlgs 286/00
(controlli interni). Al fine di esemplificare e di semplificare la procedura di
valutazione, il Comitato di Settore indica di inserire nel contratto 2002/2005
un articolato che dia una disciplina uniforme e compiuta a tale istituto alla
luce dei cambiamenti legislativi in atto, definendo:
a) la correlazione tra valutazione delle
prestazioni e retribuzione di risultato, subordinando l’erogazione di quest’ultima
a momenti di verifica intermedia e a consuntivo;
b) gli organismi preposti alla verifica con
indicazioni più specifiche alle aziende in merito all'attivazione del sistema
del controllo interno;
c) le procedure di valutazione più semplificate
ribadendo la coerenza tra la valutazione di risultato e la valutazione
professionale;
d) gli ambiti e i soggetti coinvolti nella prima e
nella seconda istanza di valutazione.
Indicati
i principi, per gli ulteriori aspetti deve essere stabilito un rinvio alla
competenza regionale, in considerazione dello stretto rapporto con le linee
applicative in materie di organizzazione previste dall'art3 del dlgs 229/99.
Infme, allo scopo di dare piena applicazione al
sistema di valutazione, il Comitato di Settore ritiene necessario individuare un
termine entro il quale le aziende devono soddisfare l’andata a regime del
sistema di valutazione.
3.
Contratto individuale di lavoro dei dirigenti: nel riconfermare quanto
previsto dall’art. 13 del CCNL 1998/2001, va introdotta la possibilità di
inserimento di clausole di risoluzione del contratto concordate tra le parti e
le cui tipologie possono essere individuate dal tavolo regionale. Tra l'altro,
deve essere prevista una tutela a favore delle Aziende che hanno assicurato
significativi investimenti, anche formativi, nei confronti del dirigente che
chieda unilateralmente di cessare dal rapporto di lavoro per qualunque motivo
prima che sia trascorso un congruo periodo di lavoro di permanenza nell'Azienda
stessa.
Preso atto che il triennio per le verifiche è
scaduto il 01/08/02, e al fine di dare piena applicazione all’istituto del
conferimento degli incarichi (art. 28), il Comitato di Settore propone di
individuare un termine entro il quale le aziende ed i dirigenti devono
soddisfare l'obbligo di sottoscrizione dei contratti individuali, prevedendo
sanzioni in caso di inadempienza.
4.
Fondi contrattuali: rimane confermata in sede di contrattazione nazionale la
disciplina dei tre fondi contrattuali (risultato, accessorio e posizione)
unitamente alla definizione delle modalità della loro costituzione, tenuto conto
di quanto previsto nei punti 6 e 7. In particolare è necessario:
Ø
superare
eventuali automatismi di rivalutazione dei fondi derivanti da aumenti di
personale, lasciando alla sfera della autonomia aziendale e del coordinamento
regionale la valutazione della correlazione tra le necessità dell'azienda,
l'istituto della produttività e la rivalutazione delle risorse;
Ø
rafforzare il meccanismo di riduzione dei fondi conseguente alle riduzioni di
organico determinate da processi di riorganizzazione, fatta salva la facoltà già
prevista dall'attua1e meccanismo contrattuale di ridistribuire in ambito
aziendale i fondi a seguito di riduzione stabile di personale in relazione e nel
rispetto dei risparmi aziendali stabiliti in sede di definizione di bilancio.
Individuati i principi generali, il CCNL rinvierà
la disciplina a indicazioni regionali nell'ambito delle quali potranno essere
formulati criteri di distribuzione delle risorse tra aziende coinvolte nei
processi di riorganizzazione.
5.
Orario di lavoro e ferie: vanno confermati e rinforzati i seguenti principi:
v
l’orario
di lavoro è uno strumento flessibile finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi aziendali, con un impegno minimo di riferimento;
v
nell’ambito dell’orario di lavoro, le Aziende garantiscono la partecipazione ai
piani di formazione per i professionisti al fine di corrispondere agli obblighi
dell'Educazione Continua in Medicina. Pertanto è superata la specifica
destinazione alla formazione delle 4 ore settimanali previste dai precedenti
CCNL;
v
la
fruizione delle ferie costituisce un diritto-dovere del dirigente. Le ferie,
tenuto conto della programmazione del lavoro ed in relazione alle esigenze di
servizio, devono essere fruite utilizzando nell’arco dell’anno tutti i periodi
possibili con l'obiettivo di essere esaurite entro l'anno solare di maturazione.
In materia, definiti i principi generali, il CCNL
rinvierà la disciplina di dettaglio a indicazioni regionali.
6.
Prestazioni e orari aggiuntivi: va previsto nel contratto nazionale un
rinvio esplicito alle Regioni per la disciplina della correlazione tra fondo per
il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro straordinario e fondo
per la retribuzione di risultato sviluppando un apposito sistema di controllo,
monitoraggio e governo degli orari - prestazioni aggiuntive. In proposito devono
essere individuati nel CCNL i principi generali al fine di far rientrare tali
orari - prestazioni nell'ambito del risultato, tenendo conto anche della
possibile acquisizione delle stesse.
7.
Condizioni di lavoro: vanno individuati strumenti di valorizzazione delle
aree di maggior disagio tra cui. a titolo esemplificativo, l’attività di
elisoccorso e il servizio di guardia unitamente alle relative modalità di
finanziamento, tenuto conto della possibile correlazione tra il fondo per la
retribuzione di risultato ed il fondo per il trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro, di cui al punto 6. Stabilito il principio generale, tale
materia è oggetto di contrattazione integrativa, previo indirizzo regionale.
8.
Crediti formativi (art. 16 ter dlgs 229/99): è demandata alla contrattazione
nazionale l’esplicitazione delle linee guida in merito alle modalità di
finanziamento.
Al fine di dare piena applicazione alle
disposizioni di cui al dlgs 229/99 e di non gravare sul bilancio delle singole
aziende, il Comitato di Settore, propone di prevedere tra le fonti di
finanziamento anche quelle derivate dalle sponsorizzazioni ex lege.
9.
Comitato dei Garanti: l'art. 23 del CCNL 1998/2001, in conformità delle
disposizioni di cui all'art. 22 dlgs 165/01, individuando nel Comitato dei
Garanti l'organismo preposto ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di
recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti, stabilisce una
procedura che male si concilia con l’autonomia regolamentare delle aziende
introducendo un meccanismo burocratico e farraginoso che poco si preoccupa delle
garanzie nei confronti dei dirigenti.
In tal senso il Comitato di Settore propone di
superare l'organismo del Comitato dei Garanti, preso atto che le norme del dlgs
165/01, art. 22, si riferiscono principalmente alla dirigenza statale.
10.
Esclusività: a seguito delle verifiche richiamate al punto d) del Titolo I,
verrà operato un riesame dell'assetto contrattuale provvedendo sia dal punto di
vista giuridico sia da quello economico e di finanziamento
11.
Autorizzazioni attività non rientranti nella libera professione intramoenia:
in analogia con il personale del comparto ed ai sensi dell’art. 53 del dlgs
165/0 l, nonché in applicazione a quanto previsto alla lettera a) "Linee
generali" del presente atto di indirizzo, si propone di armonizzare il dettato
contrattuale con l’art. 53 sopra richiamato.
TITOLO II
PARTE
CONCLUSIVA
§
Devono
essere rafforzati i rapporti tra l'ARAN e il Comitato di Settore in sede di
confronto nazionale, confermando le sfere di competenze previste dal dlgs 165/0
l che assegna lo status di soggetto contraente all' ARAN.
Inoltre
l'ARAN, terminata ogni attività relativa alla fase della negoziazione e
definizione del contratto di lavoro, ivi compresa l’interpretazione autentica
delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 49 del dlgs 165/01, esplicherà
l'attività di assistenza prevista dall'art. 46 del medesimo decreto legislativo
su richiesta delle Regioni - Comitato di Settore.
§
Si
ritiene necessario coordinare i testi contrattuali e le discipline degli
istituti attualmente vigenti, migliorando l’omogeneità e semplificando la
terminologia.
Roma, 4 giugno - 3 luglio 2003
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