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Comparto: Sanita'

Area: Dirigenza medica e veterinaria

Data: 01/08/2002

Tipo: Verbale tecnico

Descrizione: Verbale tecnico di riunione relativo ai lavori per la predisposizione dell'ipotesi di CCNL integrativo del trattamento economico della dirigenza dell'area medico – veterinaria stabilito dal CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 - 2001

 

AVVERTENZA


PER OPPORTUNA CONOSCENZA ED INFORMAZIONE SI PUBBLICA IL TESTO DEL VERBALE TECNICO DI RIUNIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI LAVORO DELL'IPOTESI DI ACCORDO ALLEGATA SIGLATO IL 1° AGOSTO 2002.
SI PREAVVERTE CHE TALE BOZZA NON PRODUCE ATTUALMENTE ALCUN EFFETTO, CIRCOSTANZA CHE SI VERIFICHERA' CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO AL TERMINE DELL'ITER CHE CONSENTIRA' LA SUA DEFINITIVA STIPULAZIONE.


VERBALE TECNICO DI RIUNIONE RELATIVO AI LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE
DELL'IPOTESI DI CCNL INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
DELLA DIRIGENZA DELL'AREA MEDICO – VETERINARIA
STABILITO DAL CCNL 8 GIUGNO 2000, II BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001


In data 1 agosto 2002 si è svolta una sessione di trattativa per la stipulazione dell' ipotesi di CCNL integrativo del trattamento economico stabilito per la dirigenza dell'area medico – veterinaria del SSN dal CCNL stipulato l'8 giugno 2000 , II biennio economico 2000 - 2001.
Dopo ampio ed approfondito dibattito, al termine della presente riunione, le posizioni delle parti risultano definite come da allegato documento che costituisce il punto di approdo della trattativa.
Al riguardo le parti ritengono che tale risultato dovrà trovare conferma nell'apposito ulteriore atto di indirizzo del Comitato di settore, in corso di emanazione e relativo alla decorrenza dal 1 gennaio 2001 dell'integrazione economica del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico pari allo O,92% del monte salari di cui alla legge 388 del 2000, valida per il 2001. Letto e siglato dalle parti sottoindicate:

Per l'ARAN :

Nella persona del prof. Mario RICCIARDI per delega dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente .(firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali

Confederazioni sindacali

CGIL MEDICI

Firmato

CGIL

Firmato

FED. CISL MEDICI COSIME

Firmato

CISL

Firmato

FED MEDICI aderente alla UIL

Firmato

UIL

Firmato

CIVEMP (SIVEMP –

 

 

SIMET)

Firmato

FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)

Firmato

UMSPED (Aroi, Aipac, Snr)

Firmato

CIMO ASMD

Firmato

ANAAO ASSOMED

Firmato

COSMED

Firmato

ANPO (ammessa con riserva)

Firmato


BOZZA DI LAVORO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'IPOTESI DI CCNL
INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
DELLA DIRIGENZA DELL'AREA MEDICO - VETERINARIA
STABILITO DAL CCNL 8 GIUGNO 2000, II BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001.

TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Capo I

Integrazione del trattamento economico stabilito dal CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico

 

Art. 1
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti


1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari di cui all' art 2 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, comprensivo degli aumenti del luglio 2000, è incrementato di un importo mensile lordo di £. 43.000 (pari a €. 22,21).

2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un incremento di £. 89.000 (pari a € 45,96) che assorbe il precedente.

3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è fissato in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è stabilito in £. 39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).

4. L'incremento di cui al comma 1 si applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del CCNL 8 giugno 2000 relativo al I biennio economico.

5. Il presente articolo sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati.


Art. 2
Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito
e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo


1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari di cui all' art 6 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio

 

 

 

economico 2000 – 2001 è incrementato dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato

a) medici : £. 30.000 (pari a € 15,49)

b) veterinari : £. 39.000 (pari a € 20,14).

2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 sono corrisposti i seguenti incrementi che assorbono quello del comma precedente:

a) medici : £. 63.000 (pari a € 32,54)

b) veterinari : £. 81.000 (pari a € 41,83).

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a) e b), è così stabilito:

Dal 1 gennaio 2001:
dirigenti medici : £. 24.455.000 ( pari a € 12.629,95)
dirigenti veterinari : £. 34.029.000 (pari a € 17.574,51);

Dal 1 luglio 2001:
dirigenti medici : £. 24.851.000 ( pari a € 12.834, 47)
dirigenti veterinari : £ 34.533.000 (pari a € 17.834, 81)

3. Il trattamento economico omnicomprensivo di £. 11. 289.872 – previsto dall'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio 2001 - è rideterminato dalla stessa data in £. 11. 442.246 (pari a € 5.903, 43) e dal 1 luglio 2001 in £. 11.605.251 (pari a € 5.993,61 ).

4. Il presente articolo, fermo rimanendo quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati, sostituisce tutti gli altri incrementi e corrispondenti valori previsti nell'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.


Art. 3
Fondo per l'indennità di specificità medica,
retribuzione di posizione,
equiparazione,
specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa


1. Il fondo previsto dall'art. 9 del CCNL stipulato l' 8 giungo 2000, II biennio economico 2000 – 2001, ai fini del finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre 1999. L'incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA


Le parti si danno atto che nella stesura finale delle ipotesi di contratto i testi delle due aree dirigenziali del SSN saranno armonizzati per le parti e clausole comuni.


 

 

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