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LE COMMISSIONI DISCIPLINARI AZIENDALI NON ESISTONO PIU'! .......

 

Milano, 3 febbraio 2005

Prot. n. 03R/05/MM/gl

 

                                                 Ai Direttori Generali A.O. della Regione Lombardia
 

                                                 Ai Direttori Generali U.S.L  della Regione Lombardia

 

                                                 Ai Direttori Sanitari A.O. della Regione Lombardia

                                  

                                                 Ai Direttori Sanitari U.S.L. della Regione Lombardia

 

                             e p.c.            A tutte le O.O.S.S. della Dirigenza Medica
 

                                                 All’Assessore Sanità Regione Lombardia

 

Oggetto: Commissioni disciplinari – Rispetto della normativa attuale e sua violazione

 

Giungono alla Nostra attenzione diverse note di reclamo di colleghi iscritti e non iscritti in merito a episodi multipli di costituzione di << Commissioni Disciplinari >>, quantomeno anomale se non illegittime,  per giudicare in merito ad contenziosi o rilievi posti in essere dalle direzioni aziendali sui propri dipendenti appartenenti al ruolo della Dirigenza Medica., e questo in  particolare ad opera della Direzione generale dell’Ospedale Sacco di Milano.

Con la presente si diffidano i soggetti in indirizzo a proseguire in tale illegale procedura.

A tale proposito provvediamo a  riassumere  per completezza quanto in merito invece è in atto e deve esclusivamente essere messo in atto sul merito della responsabilità dei Dirigenti Medici secondo la normativa in vigore.

Ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 rimane confermata per i Medici Dirigenti la assoggettabilità alla comune responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.

Secondo i termini previsti dall’art. 21 del D.Ls. n. 165 del 30.03.2001 gli stessi Medici Dirigenti vengono assoggettati alla responsabilità dirigenziale, e a tal proposito è utile richiamare l’art. 19 del D.Lgs citato laddove si prevede l’attuazione della procedura del conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali e la revoca nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale accertata. La tipologia delle infrazioni e delle sanzioni è definita nel merito dal CCNL attualmente vigente.

Si rammenta che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 229/99 la Dirigenza Medica è stata collocata in un ruolo unico con conseguente superamento della preesistente classificazione di Dirigente di I livello e Dirigente di II livello. Inoltre, l’art 15-ter del D.Lgs. n 502/92, così come introdotto dall’art 13 del D.Lgs. n 229/99, precisa che gli incarichi dirigenziali sono revocati:

 

    1.       In caso di inosservanza di direttive della direzione generale o della direzione dipartimentale

    2.       In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati

    3.       In caso di responsabilità grave  reiterata

    4.       In tutti gli altri casi previsti dal CCNL

 

Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(art. 15-ter, 3° comma).

Il ruolo unico è previsto anche dal D.Lgs. n. 165/2001 (art 15); da tale innovazione scaturisce il superamento della precedente articolazione dirigenziale gerarchica e l’introduzione del principio della sovraordinazione del dirigente preposto all’ufficio più elevato al dirigente preposto ad un ufficio di livello inferiore.

Il superamento della differenziazione per livelli è conforme alla natura dirigenziale; la stessa Cassazione, 23 febbraio 1994, n. 1806, ha statuito che “ vi è incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l’esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica anche nei vasi di aziende a organizzazione complessa con pluralità di dirigenti e graduazione di compiti, atteso che pure in tale ipotesi, per la sussistenza di funzioni dirigenziali, occorre che le mansioni per il loro corretto svolgimento, siano coordinate con quella di altri dirigenti e non già subordinate ad altri …”.

Da quanto esposto si evince che è indubbio che gli attuali Direttori di U.O. complessa non possano infliggere sanzioni disciplinari agli Dirigenti preposti a funzioni diverse.

Allo stato attuale l’accertamento della responsabilità del Dirigente può verificarsi solo mediante:

·        Il processo di valutazione previsto dall’art. 32 del CCNL 1998-2001

·        Il recesso previsto dall’art. 36 del CCNL 1994-1997

 

Per quanto concerne la valutazione:

per dare luogo all’accertamento della responsabilità dirigenziale la valutazione negativa deve essere preceduta da un contraddittorio che deve consentire al valutato di esporre le proprie controdeduzioni con l’eventuale assistenza di una persona di fiducia.

La valutazione negativa effettuata sulla base degli elementi indicati alle lettere a),b),c),d),f),g),h, del comma 5 dell’art. 32 citato, può comportare varie sanzioni di carattere economico (perdita della retribuzione di risultato, revoca dell’incarico o affidamento di altro incarico di valore economico inferiore).

Nei casi più gravi l’art 34 del >CCNL prevede la facoltà dell’Azienda di recesso, previa attuazione delle procedure previste dall’art. 23 (Comitato dei Garanti o, nelle more della sua costituzione, art 36 del CCNL 1994-97).

Il comma 7 dell’art. 34 del CCNL 1998-2001 prevede inoltre che la valutazione possa essere annuale, triennale ed al termine dell’incarico; in caso di valutazione negativa di particolare gravità l’azienda ha la facoltà di esercitare il recesso.

Ai fini dell’applicazione degli effetti della valutazione negativa occorre, quindi, attendere la formulazione delle schede di valutazione secondo le procedure concordate nelle varie formulazioni del CCIA (Contratto Collettivo Integrativo Aziendale).

 

Per quanto concerne il recesso:

l’Azienda può esercitare la facoltà di recesso solo nei casi di particolare gravità ai sensi dell’art. 2118 c.c ( giustificato motivo ) e dell’art. 2119 c.c. ( giusta causa ). A tal proposito occorre fare riferimento all’art 23 del CCNL 1998-2001 che rimanda, per quanto riguarda la procedura da rispettare, all’art 36 del CCNL 1994-97. In particolare in forza dell’art. 36 l’Azienda deve preventivamente contestare per iscritto l’addebito all’interessato, con la convocazione che deve avvenire non prima di 5 giorni dalla notifica della contestazione stessa. L’Azienda può decidere, nelle more del procedimento, di sospendere dal lavoro il dirigente per un periodo massimo di 30 giorni, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento e con la conservazione dell’anzianità di servizio.

 

Il Dirigente ha la facoltà di ricorrere al Giudice competente contro gli atti applicativi dell’art. 36.

In Conclusione rammentiamo alle S.V. :

 

    1.  I Direttori di Unità Operativa non hanno il potere di comminare alcuna sanzione disciplinare nei confronti di altri Dirigenti (non assoggettamento a sanzioni disciplinari dei Dirigenti ai sensi dell’art. 36, comma 5, del CCNL 1994-97 ; superamento del principio di gerarchia).

    2.       La comminazione delle sanzioni a carico del Dirigente è strettamente collegata al sistema di valutazione permanente annuale, triennale e al termine dell’incarico e consiste, nell’ipotesi di valutazione negativa, nell’adozione dei provvedimenti elencati analiticamente nell’art. 34 del CCNL:

    a.       Perdita della retribuzione di risultato

    b.       Revoca dell’incarico

    3.      E’ tassativamente esclusa la possibilità delle compilazioni delle schede valutative nel corso d’anno

    4.       L’attivazione della procedura del recesso da parte dell’Azienda è possibile solo nei casi ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 36 del CCNL 1994-97 ( ipotesi di fatti e comportamenti talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ).

    5.    Nell’ipotesi di cui al punto 4. il Direttore dell’U.O., sovraordinato al Dirigente cui sono imputati fatti gravi da non consentire la prosecuzione dell’attività professionale del Dirigente, predispone una articolata e documentata relazione da consegnare al Direttore Sanitario per consentire un esame preliminare della relativa problematica nonché una indagine sui fatti indicati nella relazione. La Direzione Sanitaria, in presenza di elementi che oggettivamente confermano il contenuto della relazione del Direttore dell’U.O., propone alla Direzione Generale l’attivazione della procedura del recesso, nel rispetto della normativa vigente.

    6.       E’ da ribadire che è tassativamente esclusa l’assoggettabilità del Dirigente ad altre diverse forme di valutazione del suo operato oltre quelle annoverate nei punti precedenti e che quindi non è soggetto alle sanzioni disciplinari conservative del rimprovero verbale, del rimprovero scritto, della multa e della sospensione e ad alcuna forma di valutazione da parte di << commissioni>> che non rientrino nelle normative in vigore testè enunciate.

    7.    Infine si fa presente che nel caso di violazioni da parte dei  D.S e di D.G.. con qualifica di Medico, gli stessi nell’applicare procedure non conformi ai dettati legislativi in vigore  che ledano il prestigio, l’etica e la deontologia professionale dei colleghi dipendenti, rispondono personalmente per tali atti anche alle norme del codice di deontologia professionale secondo la normativa ordinistica.
 

                                                                                              Il Presidente Regionale SNAMI

                                                                                                     Dottor Mauro Martini

 

 

 

 

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