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Milano, 27 dicembre 2001

 

Dalla Segreteria Nazionale alle Sezioni Provinciali

 

La nuova legge finanziaria e la sanità

Articolo 19.

Comma 10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del S.S.N., con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea, possono, a richiesta, e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all’incarico di medico di base.

Comma 11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

Comma 12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

Articolo 40.

Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell’accordo tra Governo, Regioni e province autonome dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa del settore, il ripristino per la Regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell’accordo tra Governo, Regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004).

Articolo 52.

Comma 31. All’articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il S.S.N. sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2002.

(Pertanto la nuova e completa disposizione di legge è la seguente: 4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:

a.      mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico lo richieda.)

Comma 42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d’urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiante, le A.S.L. possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche e infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla Regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

Articolo 63.

Sono aggiunte le parole in grassetto all’articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui.

 

 

 

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