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Milano,
27 dicembre 2001 Dalla
Segreteria Nazionale alle Sezioni Provinciali La nuova legge
finanziaria e la sanità Articolo
19. Comma
10. I medici di base
iscritti negli elenchi di medicina generale del S.S.N., con almeno dieci anni di
servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione
europea, possono, a richiesta, e secondo la disponibilità dei posti, essere
inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio,
rinunciando all’incarico di medico di base. Comma
11. I laureati in medicina e
chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati
con il S.S.N. ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e
festiva e della guardia medica turistica, ma occupati solo in caso di carente
disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia medica turistica. Comma
12. Il medico che si iscrive
ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di
regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o
interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di
specializzazione riconosciuti dall’Unione europea. Il medico che si iscrive
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea
può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai
concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale. Articolo
40. Il
mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell’accordo tra Governo,
Regioni e province autonome dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta,
per il finanziamento della spesa del settore, il ripristino per la Regione e le
province autonome inadempienti del livello stabilito nell’accordo tra Governo,
Regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo
85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (6.
Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di
lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di
lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere
dall'anno 2004). Articolo
52. Comma
31. All’articolo 85, comma
4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora
l’esame mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il S.S.N.
sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2002. (Pertanto
la nuova e completa disposizione di legge è la seguente: 4. A decorrere dal 1º
gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera
a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del
Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi,
erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le
seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di
laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale
femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto: a.
mammografia,
ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e
sessantanove anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame
mammografico lo richieda.) Comma
42. Al fine di assicurare le
prestazioni sanitarie d’urgenza nelle isole minori e nelle località montane
disagiante, le A.S.L. possono consentire lo svolgimento di attività di natura
libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici,
ostetriche e infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla
Regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle
attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce
titolo valutabile ai fini della progressione in carriera. Articolo
63. Sono
aggiunte le parole in grassetto all’articolo 4, comma 15, della legge 30
dicembre 1991, n. 412. 15.
Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici
universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli
istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono
essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva
determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della
disponibilità per i mutui. |
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