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7 febbraio 2005

BOZZA DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003

 INDICE 

PARTE I – NORMATIVA

 

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I

Art. 1

Campo di applicazione

pag. 

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

pag. 

 

TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali

CAPO I : Obiettivi e strumenti

Art. 3

Relazioni sindacali

pag. 

Art. 4

Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo

pag. 

 

CAPO II : Forme di partecipazione

Art. 5

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

pag.

 

CAPO III : Prerogative e diritti sindacali

Art. 6

Norma di rinvio

pag.

Art. 7

Coordinamento regionale 

pag.

 

 

TITOLO III– Rapporto di lavoro

CAPO I –  Struttura del rapporto

Art.          Caratteristiche del rapporto di lavoro                                                                          pag

Art.           Modifiche ed integrazioni

Art.           Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e

                  viceversa                                                                                                                   pag.

Art.           Soppressione rapporto di lavoro a tempo definito                                                      pag.

Art.           Orario di lavoro dei dirigenti                                                                                     pag.

Art.           orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

                                                                                                                                                    pag.                                                                                

CAPO II -  Istituti di peculiare interesse

Art.           Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro                                             pag.

Art.            Comitato dei garanti                                                                                                 pag.

Art.

Copertura assicurativa

 pag.

Art.

Mobilità

 pag.

Art.

Impegno ridotto

 pag.

Art.

Formazione ed ECM 

pag.

Art.

Disposizioni particolari

pag. 

 

CAPO III – Verifica e valutazione dei dirigenti

Art.          Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti                                                       pag.

Art.

 La valutazione dei dirigenti

pag. 

Art.            Effetti della valutazione                                                                                           pag.

Art.            Effetti della valutazione negativa                                                                             pag.

Art.

Norma finale del sistema di valutazione

pag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III  -  NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.

Norma finale

 pag.  

Art.

Disapplicazioni

 pag.   

 

 

Allegato 1 : Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(Decreto 28 novembre 2000)

 

 

 

Dichiarazioni congiunte

 

 

 

 

 

 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA DELL’AREA MEDICO – VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003

 PARTE  I

TITOLO I

Disposizioni  generali

Capo I

Art. 1

Campo di applicazione

1.                   Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ  del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti secondo quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea  del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.

2.                   Ai dirigenti  dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in  fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la  conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione ove rimanga riconosciuta la natura di pubblica amministrazione dei nuovi enti.

3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 del CCNL del 5 agosto 1997 e dall’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.

4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione “di­ri­gen­ti medici” sono compresi gli odontoiatri.

5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle  da ultimo  apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n. 165 del 2001”. Quest’ultimo  ha  unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del dlgs 229/1999 è riportato come “atto aziendale”.

6.   Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come “aziende ed enti”.

7.   Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “u­nità operativa”, “strut­tu­ra organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come individuate dall’atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per la definizione di struttura semplice e complessa si fa rinvio all’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.

8.   Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo , del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati contratti non disapplicate né modificate dal presente, l’eventuale riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi  di dirigente di cui all’art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I  biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura complessa” o “di  direttore”  dizione quest’ultima indicata dal dlgs 254 del 2000.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1.          Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

2.          Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti  destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.

3.          Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico  sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di  stipulazione di cui al comma 2.

4.          Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5.          Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6.          Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt  47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.

7.          In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo  del luglio 1993.

8.          L’art. 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.

 

Titolo II

RELAZIONI  E DIRITTI SINDACALI

CAPO I

OBIETTIVI E STRUMENTI

Art. 3

Relazioni sindacali

1.          Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dagli articoli da 3 a 12 dal CCNL  dell’8 giugno 2000 e dagli artt 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio  2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.

Art. 4.

Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo

1.          I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.

2.          L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3.          Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro  cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro comunicazione

4.          I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

5.          Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.

6.          L’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.

capo II

Forme di partecipazione

Art. 5

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

 

1.          Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2.          In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

3.          Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:

a)       raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza;

b)       individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c)       formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;

d)       formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4.          Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i  conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed  il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

5.          In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dagli art. 33 18, rispettivamente,  dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:

a)      affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b)      favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.

6.          I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del  CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.

7.          Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina  dei propri lavori e  sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.

8.          I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI

Art. 6

Norma di rinvio ed integrazioni

 

1.          Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 e loro successive modificazioni.

2.          La lettera C) dell’art. 6, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:

“ La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legati a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovraziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:

a)     organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;

b)      casi di cui all’art. 19 del dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni”.

3.     All’art. 6 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

“Allo scopo di ridurre gli effetti derivanti dai rischi delle attività professionali, presso ciascuna azienda  è istituita una Commissione paritetica  per……………… (Testo da formulare a seguito di approfondimenti in corso sia per definire funzioni, denominazione e compiti)”.

4.          Il secondo alinea dell’art. 9, comma 2, secondo alinea, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:

“- dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;”

Art. 7

Coordinamento Regionale

1.          Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle  aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative :

a)     all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. ……ed, in particolare, a quelle destinate  alla retribuzione  di risultato che dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali;

b)     alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’ aggiornamento professionale e la formazione permanente;

c)     alle metodologie  di utilizzo da parte delle aziende ed enti di  una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art……., comma …, lett. ….);

d)     alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 53 del CCNL 8 giugno 2000).

e)     ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati  preventivamente dalle aziende , ai sensi dell’art… (ex 32 , comma 3 del CCNL 8 giugno 2000);

f)      ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno richiesto nonché  di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi,  tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;

g)     ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorirne la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto ai sensi degli artt…….;

2. Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione del fondo degli artt. 50 e 9, rispettivamente, dei CCNL 8 giugno 2000,  I e II biennio nonché dell’art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermato dall’art. ……del presente contratto, nonchè le modalità di incremento ivi stabilite, tenuto conto di quanto  previsto dalle lettere c) e d) del comma 1.

3. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL,  prevederà  gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie  con riguardo alle risultanze dell’applicazione degli art……solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare (situazione dei fondi dopo i conglobamenti). Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle  soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale,  assunti in applicazione del dlgs 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.

4. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 3 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.

 

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

STRUTTURA DEL RAPPORTO

Art.

Caratteristiche del rapporto di lavoro

1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non esclusivo. In tal senso, dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta  nel primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.

2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno, Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art…….

3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.

4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare la massa salariale e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004  - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella misura stabilita dall’art. 5 comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, tenuto conto dell’esperienza professionale  maturata alla data del 31 dicembre  dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 12 comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio. 

5.  Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di esclusività attribuita  ai sensi del comma 4, si conferma l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.   

6. Il rapporto di lavoro esclusivo  comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni  nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.

7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti  che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo  e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.

8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.


 

Art.

Modifiche ed integrazioni

 

1. In attuazione dell’art. (precedente) i seguenti articoli del CCNL  dell’8 giugno 2000, sono così modificati:

A) Il comma 2 dell’art. 18 è cosi sostituito:

“2. Nei casi di  assenza previsti dal comma 1  da parte del dirigente  con incarico di direzione di struttura complessa,  la sostituzione  è affidata dall’azienda, con apposito atto,  ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che  - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

a)       il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27;

b)       valutazione comparata  del curriculum dei dirigenti interessati “.

 

B) A decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell’art. 27 non è più applicabile nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa con le procedure dell’art. 13 commi 1 e 2 o nel conferimento di nuovi incarichi di struttura semplice.

Art.

Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa

 

1. Dall’entrata in vigore della legge 138 del 2004 (30 maggio 2004) il passaggio dei dirigenti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo con le cadenze  previste dall’art.,,, comma 2 ( caratteristiche del rapporto) non preclude il mantenimento o il conferimento  di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Pertanto:

- l’ art.  45, del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato in attuazione della legge 138 del 2004, i cui effetti si producono in concreto dal 1 gennaio 2005 dopo l’esercizio da parte dei dirigenti interessati della nuova opzione;

- il trattamento economico fondamentale  spettante ai dirigenti di cui all’art. 46 comma 1 del  CCNL 8 giugno 2000, che rimangono a rapporto non esclusivo, è previsto dall’art……. e si applica a tutti i dirigenti che optino per tale rapporto di lavoro. Ai dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 1 agosto 1999. ai quali non competono gli assegni personali di cui all’art. 38 del CCNL 8 giugno 2000 ma  l’ indennità di struttura complessa, con il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, tale indennità  continua ad essere corrisposta  senza soluzione di continuità dopo l’opzione solo in caso di mantenimento dell’incarico.

-  ai dirigenti che passano dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, dal  1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la nuova opzione si applicano per la retribuzione di posizione e di risultato le regole stabilite dall’art. 47, commi da 1 a  4 del CCNL 8 giugno 2000. Dalla medesima data cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività.

-  dalla data del passaggio  del dirigente a rapporto non esclusivo, la relativa indennità costituisce risparmio aziendale.

- ai dirigenti che optano per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo è inibita l’attività libero – professionale intra - muraria.

- il ritorno dei dirigenti del comma 1 all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, modificato dall’art…., comma 3 (caratteristiche del rapporto di lavoro). L’ indennità di esclusività è  corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico

 

 

Art.

Rapporti di lavoro ad esaurimento

 

1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari, già  indicati nell’art. 44, comma 1  del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all’entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo.

 

2. Sino al passaggio, ai dirigenti citati è attribuito il trattamento economico complessivo indicato nella tavola 4  del CCNL 8 giugno 2000, fatti salvi gli incrementi stipendiali previsti dall’art. 6 del CCNL dell’8 giugno 2000, II biennio economico, dall’art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 nonché dal presente contratto.

 

3.  Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati , prorogati ad esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990, convertito in legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art….., comma….

 

4. A seguito del passaggio al rapporto di lavoro con orario unico,  ai dirigenti dei commi 1 e 3 viene attribuito il trattamento economico corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo

 

5. Il comma 1 si applica anche ai veterinari di cui all’art. 43, comma 1, lettera A, punto b) del CCNL 8 giugno 2000,  i quali, essendo gia con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico, possono  solo optare per il rapporto di lavoro esclusivo. Sino all’opzione, a detti dirigenti è attribuito il trattamento economico complessivo  indicato nella tavola 8  del CCNL 8 giugno 2000, fatti salvi gli incrementi stipendiali previsti dall’art. 6 del CCNL dell’8 giugno 2000, II biennio economico, dall’art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 nonché dal presente contratto.

 

7. Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dai comma 1, 3 e 4 del presente articolo congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto conto - per i dirigenti medici – del maggiore numero di ore da effettuarsi per l’adeguamento dell’orario di lavoro.

 

NODO NON ANCORA RISOLTO

Art.  

Orario di lavoro dei dirigenti



1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando l'impegno di servizio definito con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000, in modo flessibile per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è di n. 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

3. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni  vengono obbligatoriamente definiti con le procedure dell'art. 65, commi da 3 a  6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa secondo l’incarico conferito e la retribuzione di posizione  e di risultato attribuita, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali  concordati  comporta una ulteriore presenza in servizio la cui entità è negoziata con le procedure e per gli effetti dei succitati commi dell'art. 65, coerentemente con i modelli organizzativi adottati.

4. Ove ricorrano anche i presupposti per l’applicazione dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, l’azienda o l’ente – ai fini della riduzione delle liste di attesa - concorda le ulteriori eventuali prestazioni aggiuntive sulla base delle indicazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. f) (coordinamento).

5. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1, 2 e 3 è verificato trimestralmente con le procedure di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. 

6. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, due ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale – ivi compresa l’ECM -  la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc.. Tali ore non rientrano nella normale attività assistenziale, non possono essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Esse sono utilizzate di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, possono essere cumulate in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzate anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. La fruizione di dette ore va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

7. Le altre due ore, già destinate ad attività non assistenziali ai sensi dell’art. 16, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, sono finalizzate alla riduzione delle liste di attesa secondo modalità concordate a livello aziendale con le  medesime procedure dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.

8. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende ed enti nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, sulla base dei criteri generali di cui all’art. 7, comma 1, lett. g) (coordinamento).

9. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale, con le procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e 20 comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.

10. I dirigenti di cui al comma 1  anche se con rapporto di lavoro non esclusivo  sono tenuti al rispetto del presente articolo nonchè ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.

11. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.

 

NODO NON ANCORA RISOLTO

Art.
Orario di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa


1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti di struttura complessa garantiscono la propria presenza in servizio per assicurare il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art…. (precedente), alle esigenze della struttura cui sono preposti, all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

2. Le aziende ed enti prevedono modalità ed  oggettivi sistemi di rilevazione dell’attività svolta dai dirigenti di struttura complessa al fine di prevedere sia la distinzione dell’attività istituzionale da quella libero professionale intra – muraria  sia per la corretta  applicazione  della disciplina delle assenze a vario titolo ovvero di altre  tutele, comprese quelle medico legali.

3. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.

 

 

Art.
Servizio di guardia

1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi ospedalieri  e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure  di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000, mediante:

a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;

b) la guardia medica  di  unità operativa  e dei servizi speciali di diagnosi e cura.

c) la guardia medica per la continuità assistenziale delle aree funzionali e dipartimentali omogenee ;

d) la guardia medica delle aree territoriali ove previsto;

2. La guardia medica è svolta all’interno del normale orario di lavoro previsto dall’art……., comma 2  e può essere assicurata anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. ……(ex 51 del CCNL 8 giugno 2000, (confermato dall’art. 10 del medesimo contratto relativo al II biennio) ovvero con recupero orario.

3. Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati da tutti i dirigenti con esclusione di quelli di struttura complessa.

4. Le parti  concordano di rinviare la definizione degli aspetti economici delle prestazioni lavorative dei servizi di guardia al contratto collettivo di lavoro relativo al II biennio economico 2004 – 2005.  (CLAUSOLA CONDIZIONATA ALLE RISORSE CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI A TALE SCOPO)

Art.
Pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000,  nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure dell'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000,  in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.

3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. ….., comma 1, lettere….. ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia e rianimazione può prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo, ai sensi dell'art….. comma 3,coinvolge, a turno individuale, solo gli altri dirigenti.

4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive . Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.

5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.

6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art…...

 

CAPO II

ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

Art.

Effetti del  procedimento penale sul rapporto di lavoro

1.          Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2.          Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 36 del CCNL  5 dicembre 1996.

3.          L’azienda o ente, cessato lo stato di restrizione  della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 2.

4.          Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dall’art. 15, comma 1 lett. a), b) limitatamente all’art. 316  e 316 bis del codice penale, lett. c) ed e), ai sensi del comma  4 septies, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.