| Art. 2110 c.c. -
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio In caso d'infortunio, di
malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative]
non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta
al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il
tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative], dagli usi
o secondo equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di
recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito
dalla legge, [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve
essere computato nell'anzianità di servizio.
Sommario: 1. Osservazioni generali. 2. Visita di controllo e divieto di
uscire. 3. Retribuzione. 4. Licenziamento per superamento del periodo di
comporto. 5. Computo del periodo di comporto. 6. Licenziamento per
inidoneità sopravvenuta. 7. Cure idrotermali.
1. Osservazioni generali.
Gli att. 2110 -2111 c.c. disciplinano i casi più rilevanti di
sospensione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dal lavoratore. In
questi casi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il
periodo stabilito dalla legge (c.d. periodo di comporto); i periodi di
assenza sono computati ai fini dell'anzianità di servizio; il lavoratore ha
diritto alla retribuzione per l'intero periodo (salvo che per il servizio di
leva ovvero in mancanza di equivalenti forme di previdenza).
Il periodo c.d. di comporto, può essere unico (comporto secco) o
frazionato in periodi minori (Cass. 4820/82; 4034/83).
Al lavoratore assente per malattia incombe l'obbligo di comunicare lo
stato di malattia e giustificarlo con certificazione medica, nonchè di
provvedere ugualmente per il prolungamento della malattia potendo
l'inadempimento ai predetti obblighi costituire, conformemente a quanto
stabilito dal CCNL del settore, giusta causa di licenziamento ove
espressione del disinteresse del lavoratore al posto di lavoro e, quindi,
comportante sfiducia da parte del datore di lavoro nei suoi confronti (Cass.
1003/86; 2824/83).
In assenza di norme contrattuali, il momento della tempestiva
comunicazione dell'insorgere della malattia va individuato applicando i
principi della correttezza e buona fede. Integra pertanto gli estremi del
licenziamento giustificato il comportamento di un lavoratore che comunichi
sistematicamente lo stato di malattia nell'imminenza di prendere servizio,
provocando in tal modo notevoli disservizi (Cass. 77/84, con riferimento al
caso di un pilota aereo).
2. Visita di controllo e divieto di uscire.
Il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza
giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico per l'intero
periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore
periodo, esclusi quelli del ricovero ospedaliero o già accertati da
precedente visita di controllo (art. 5, co. 15, DL 83/463 conv. in L.
83/638).
Il controllo (entro le c.d. fasce orarie di disponibilità) della malattia
dei dipendenti è di eslusiva competenza delle USL (art. 5 Sdl).
La permanenza in casa al di fuori dell'obbligo di reperibilità per i
controlli sanitari (ore 10-12/ 17-19) può rientrare fra le cautele che il
lavoratore ammalato ha l'obbligo di rispettare, secondo i principi di cui
agli artt. 1175 e 1375 c.c., al fine di favorire il più sollecito recupero
delle proprie energie psico-fisiche.
Ne consegue che l'inosservanza di detta precauzione, in mancanza di
indicazioni al riguardo contenute nella certificazione medica, può integrare
violazione di detto dovere ed essere fonte di responsabilità disciplinare
solo quando abbia determinato un aggravamento dello stato di malattia o
ritardato la guarigione (Cass. 2452/87).
3. Retribuzione.
Al lavoratore assente per malattia o infortunio compete un trattamento
economico che per i primi tre giorni è pari all'intera retribuzione ed è a
carico del datore di lavoro mentre per i periodi successivi con le modalità
e nei limiti di legge è a carico degli enti previdenziali (INAIL per
infortuni e malattie professionali, INPS per le malattie in genere).
Durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione a
carico dell'INPS. Dopo il periodo di astensione obbligatoria ella ha facoltà
(art. 7 L. 71/1204) di astenersi dal lavoro per un periodo di sei mesi nel
primo anno di vita del bambino, nonchè, nei suoi primi tre anni, in caso di
malattia dello stesso.
Quest'ultima facoltà è stata estesa ai padri in alternativa alla madre
lavoratrice (art. 7, L. 77/903).
Per tali periodi, validi ai fini dell'anzianità, si ha diritto ad una
indennità a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione.
L'impossibilità di esecuzione della prestazione per cause non imputabili
al datore di lavoro (ad esempio: occupazione dello stabilimento) comporta il
venir meno del diritto alla retribuzione anche per i lavoratori il cui
rapporto già sia sospeso per malattia (Cass. 3158/83; 3529/84): diversamente
opinando si riserverebbe ai lavoratori ammalati un trattamento addirittura
privilegiato rispetto a quello dei lavoratori in servizio (Cass. 1256/91).
4. Licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Il prolungarsi della malattia oltre il periodo di comporto non determina
l'automatica risoluzione del rapporto, ma dà luogo al diritto di recesso,
secondo le norme generali, da parte del datore di lavoro (Cass. 1724/56).
È orientamento consolidato (cfr. per tutte Cass. 1524/90 e 377/86) che
anche il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve
rispondere al requisito della tempestività, per l'esigenza di non lasciare
il rapporto di lavoro in un prolungato stato di risolubilità. La
tempestività non deve, tuttavia, intendersi nel senso di immediatezza (Cass.
119/89; 3869/89; 3555/89), sicchè l'accettazione, da parte del datore di
lavoro, della ripresa dell'attività lavorativa del dipendente non equivale
in sè a rinuncia al diritto di recedere da rapporto.
La prova della sussistenza di un nesso causale fra l'intimazione del
licenziamento non immediatamente dopo il superamento del periodo di comporto
ed il fatto addotto a sua giustificazione (superamento del detto periodo )
deve essere fornita dal datore di lavoro (Cass. 267/91).
Il datore di lavoro che, recedendo dal rapporto a norma dell'art. 2110
c.c., si limiti a far cenno nella lettera di licenziamento a numerose,
irregolari e discontinue assenze del lavoratore eccedenti il periodo di
comporto, non adempie l'obbligo di specificazione dei motivi, dei quali il
lavoratore può richiedere la comunicazione ai sensi dell'art. 2 della L. n.
604/1966 (Cass. 6546/88).
Il superamento del periodo di comporto costituisce causa sufficiente per
il licenziamento, senza necessità di una ulteriore valutazione
dell'interesse dell'impresa e senza che sia dato distinguere tra superamento
determinato da un'unica malattia e quello determinato da una pluralità di
manifestazioni morbose (c.d. comporto frazionato o per sommatoria) (Cass.
3015/84).
Ne consegue che, stante le prevalenza della disposizione in esame sulla
disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, anche
nell'ipotesi di morbilità reiterata il datore di lavoro non può licenziare
per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/66 ma può esercitare
il recesso solo dopo il periodo fissato dalla contrattazione collettiva,
ovvero, in difetto, determinato secondo equità (Cass. S.U. 2072/80; 2562/86;
837/87).
Qualora la malattia del lavoratore derivi da condizioni morbigene
dell'ambiente di lavoro, deve escludersi il diritto del datore di lavoro al
recesso ex art. 2110, essendo a lui imputabile l'impossibilità della
prestazione lavorativa (Cass. 3559/84).
5. Computo del periodo di comporto.
È orientamento consolidato (Cass. 1254/91; 1337/90; 4080/87; 2027/87) che
nella determinazione del periodo di comporto per sommatria si deve tener
conto anche dei giorni non lavorativi (domeniche e festività
infrasettimanali) o non lavorati (sciopero), che cadono nel periodo di
assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio
morboso a meno che non sia fornita la prova contraria da parte del
lavoratore (in senso contrario la giurisprudenza di merito, cfr. Trib.
Monza, 10/2/82; Pret. Milano 18/10/79).
La previsione del contratto collettivo di richiedere un'aspettativa non
retribuita all'atto del superamento del periodo di comporto preclude la
facoltà di recesso automatico dell'imprenditore, e ciò anche se la
concessione dell'aspettativa sia rimessa alla valutazione discrezionale del
datore di lavoro (Cass. 4229/86).
È nullo il licenziamento intimato in costanza di malattia del lavoratore,
cioè prima della scadenza del periodo di comporto ma giustificato per il
superamento dello stesso (Cass. 9869/91; 4394/88). Ciò vale, tuttavia,
soltanto nell'ipotesi di licenziamento con preavviso e non anche nel caso di
licenziamento per giusta causa, che non tollera la prosecuzione del rapporto
(Cass. 1314/87).
6. Licenziamento per inidoneità sopravvenuta.
La nozione medico-legale di "inabilità" del lavoratore, allegata dal
datore di lavoro a giustificazione del licenziamanrto, consiste in una
consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa quale effetto di uno
stato morboso che abbia il carattere della permanenza o della
imprevedibilità della sua durata, senza implicare la totale impossibilità di
rendere la prestazione.
L'impossibilità anche parziale della prestazione legittima, pertanto, ai
sensi dell'art. 1464 c.c., la facoltà di recesso del datore di lavoro,
trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive (Cass. 2329/90;
5117/88).
Nella ipotesi predetta non sussiste un obbligo del datore di lavoro di
adibire il dipendente ad altre mansioni (Cass. 5686/91; 2803/89; 474/88).
Si è ritenuto (Cass. 1151/88) che il datore di lavoro può eccezionalmente
recedere dal contratto prima del periodo di comporto soltanto nel caso in
cui l'affezione morbosa del lavoratore sia irreversibile ed irrimendiabile,
sicchè risulti rigorosamente accertato che questi non sarà più in grado di
riprendere la sua normale attività lavorativa.
Pur non essendo vietata, la prestazione di attività lavorativa a favore
di terzi durante il periodo di malattia concreta un inadempimento del dovere
di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. e degli obblighi non codificati di
buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) allorchè evidenzi
la simulazione dell'infermità ovvero concreti una violazione del divieto di
concorrenza ovvero ancora comprometta la guarigione del lavoratore (Cass.
1747/91; 9803/91; 7915/91).
È legittimo, pertanto, il licenziamento intimato ad un lavoratore che, in
costanza di malattia, sottoponga il proprio corpo a sforzi compromettendo la
ripresa nella propria attività (Cass. 4179/83) ovvero esplichi un lavoro
molto più faticoso ed usurante (Cass. 4868/86).
7. Cure idrotermali.
L'assenza dal lavoro del dipendente privato per fruire, fuori dalle ferie
annuali, di cure idrotermali, configurandosi come impossibilità temporanea
della prestazione lavorativa non imputabile al lavoratore ma legata da un
nesso causale ad uno stato patologico, rientra nelle previsioni dell'art.
2110, con il conseguente diritto del lavoratore al relativo trattamento
economico (Cass. S.U. 5634/88; 5092/91).
Per la retribuzione dei permessi per cure idrotermali è necessario che
sussista uno stato patologico, il quale, pur non determinando una diretta ed
immediata incapacità alla prestazione lavorativa, renda la stessa
temporaneamente inesigibile per la accertata necessità, non dilazionabile
fino alla ferie annuali o ai congedi ordinari, di sottoposizione del
dipendente a specifici trattamenti terapeutici che, altrimenti,
risulterebbero inefficaci (Cass. S.U. 6248/88; 107/91). |