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   S.N.A.M.I. Ospedalieri        

     

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Legge 370/99
Dlg. 517/99

Adeguamento stipendi universitari nuovo contratto di lavoro

Con l'applicazione del nuovo contratto di lavoro della Dirigenza Medica per i quadriennio 2002/2005 si sta ponendo in essere il problema del trascinamento ad equiparazione dei colleghi dipendenti dall'Università nelle aziende Ospedaliere miste.

Questi colleghi sino ad ora avevano una retribuzione composita pagata in parte dal Rettore, per la quota propria di attività di ricerca insegnamento e clinica; ed in parte pagata dai Direttori Generali dell'azienda con cui l'ateneo intrattiene i rapporti di convenzione ( quota De Maria ), che adegua la retribuzione ai livelli della Dirigenza Medica Ospedaliera assimilandola ad un Dirigente Medico di Alta specialità o di Direzione di struttura semplice, se sono state riconosciute queste funzioni. Di concerto il Medico Universitario si impegna a portare le sue ore di attività di clinica alla quota del dovuto per un collega dirigente ospedaliero; ossia 38 ore mensili ( con proporzione secondo gli accordi aziendali ) e deve partecipare per tale quota in modo proporzionale a tutte le funzioni cliniche istituzionali della U.O. a cui è assegnato ( guardie, reperibilità, turni, ambulatori ecc. ecc. ) .

Sembra vi sia una netta distinzione tra il trattamento di equiparazione  che viene mantenuto fino all'applicazione delle nuove norme e il  trattamento aggiuntivo di nuova istituzione,  costituito solo dalla  posizione e dal risultato,  in aggiunta al dovuto per il lavoro  disagiato. Ma il dato interessante è relativo alla dinamica economica  di queste indennità aggiuntive: esse devono essere erogate nell'ambito massimo della ex De Maria, devono essere congrue e proporzionali rispetto a quelle ospedaliere ( in altre parole se l'ospedaliero svolge 38 di assistenza e l'universitario ne svolge 19, quest'ultimo ha diritto al 50% delle quote degli ospedalieri) e gli eventuali incrementi di questi trattamenti devono corrispondere a quelli contrattuali per le stesse voci. Si da il caso che il nostro nuovo contratto preveda non un aumento ma un decremento delle quote contrattuali legate alla posizione e al risultato per il noto conglobamento di parte di queste voci nel tabellare. E' chiaro che un'azienda mista non può reggere una differenziazione economica come quella che rischia di cadere sulle spalle dei ricercatori e dei professori associati con scarsa anzianità. Ma il punto è accettare un sistema di integrazione che dia pari diritti e pari doveri. Si deve andare a questo punto verso atti aziendali che definiscano le cornici. Si deve definire quale sia la quota di assistenza che viene svolta dagli universitari anche in termini orari. Di questa quota questi devono rispondere al Direttore Generale e le indennità di cui sopra devono rappresentare la quota variabile di stipendio che va sottoposta a verifica. Quindi bisogna accettare gli stessi modelli di valutazione che sono in vigore per gli ospedalieri. Nel campo delle guardie, delle reperibilità, del lavoro disagiato devono esistere uguali doveri tra i due stati giuridici. Gli organismi gestionali dell'azienda (organo d'indirizzo, collegio di direzione e comitato di dipartimento) devono vedere una paritaria rappresentanza ospedaliera. Infine deve essere  riconosciuta agli ospedalieri una indennità di didattica per il lavoro di tutoraggio che svolgono nei confronti degli specializzandi e deve essere loro garantito anche l'accesso ai fondi di ricerca.

 

Da ciò dovrebbe discendere il principio per cui anche con le variazioni contrattuali del quadrienno 2002/2005 la quota < De Maria > debba essere aggiornata per ottenere una retribuzione adeguata ai colleghi Dirigenti Ospedalieri.

Ora il quadro non è purtroppo chiaro.
 
  1. Infatti c'è chi dice che l' art. 31 della 761/79 ( riforma Zecchino ) che regola tale adeguamento sia di carattere PEREQUATIVO. Per cui secondo questa interpretazione la giurisprudenza consolidata di TAR e CDS stabilirebbero la corrispondenza completa dello stipendio tra medico universitario ed ospedaliero. Non si lasciarebbe quindi  spazi di discrezionalità nè al DG nè tantomeno al soggetto pagatore degli Universitari; il Rettore. Questo perchè l' art. 6 della 517 dice che nelle more di realizzare il sostituto ( mai realizzato ovviamente !! ) del famoso e vecchio allegato D degli schemi di convenzione Università-Regione - Ospedali del 1982 ( questo del 1982 riferito è stato l'ultimo prodotto)   persisterebbe il vecchio sistema perequativo della De Maria ( 761 del 69 ) proprio a tutela del lavorator,e che altrimenti sarebbe  esposto ai venti contrari delle scelte dei D.G. e dei Rettori.
  2. Per altri la 517/99 darebbe diritto alle indennità solo se si svolge  assistenza, ma  come hanno sempre sostenuto gli Universitari: assistenza,  ricerca e didattica sono inscindibili,  pertanto lo stipendio degli  universitari erogato dal ministero coprirebbe già una quota di assistenza.  L'assistenza aggiuntiva darebbe diritto a ricevere l'indennità prevista  dall'art. 6 del D. Lgs 517/99.
Le Regioni in base ad una sentenza della  Cassazione possono regolare con proprie normative i rapporti con  l'Università. Del resto gli attuali indirizzi costituzionali vanno in questo senso. ( per cui in tale caso per ottenere l'equiparazione sarebbero  necessarie delle delibere regionali )
 
Più complesso il problema degli Ordinari responsabili di U.O. perchè in genere superavano di per se lo stipendio dei pari livello  ospedalieri. In questi casi si a vrebbe una equiparazione al contrario ( peraltro non possibile al momento ) : in  pratica agli ospedalieri è destinata una quota aggiuntiva di posizione  variabile aziendale che permette l'equiparazione.
 
Infine: a tutti gli  ospedalieri delle aziende miste dovrebbe esser  riconosciuta una specifica indennità  per il tutoraggio se effettuato.  Come da norma riportata nella pagina successiva - all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre
1999, n.370.
 
                        Marcello Costa Angeli             li 08.12.2005
 

 

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