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Adeguamento stipendi universitari nuovo contratto di lavoro Con l'applicazione del nuovo contratto di lavoro della Dirigenza Medica per i quadriennio 2002/2005 si sta ponendo in essere il problema del trascinamento ad equiparazione dei colleghi dipendenti dall'Università nelle aziende Ospedaliere miste. Questi colleghi sino ad ora avevano una retribuzione composita pagata in parte dal Rettore, per la quota propria di attività di ricerca insegnamento e clinica; ed in parte pagata dai Direttori Generali dell'azienda con cui l'ateneo intrattiene i rapporti di convenzione ( quota De Maria ), che adegua la retribuzione ai livelli della Dirigenza Medica Ospedaliera assimilandola ad un Dirigente Medico di Alta specialità o di Direzione di struttura semplice, se sono state riconosciute queste funzioni. Di concerto il Medico Universitario si impegna a portare le sue ore di attività di clinica alla quota del dovuto per un collega dirigente ospedaliero; ossia 38 ore mensili ( con proporzione secondo gli accordi aziendali ) e deve partecipare per tale quota in modo proporzionale a tutte le funzioni cliniche istituzionali della U.O. a cui è assegnato ( guardie, reperibilità, turni, ambulatori ecc. ecc. ) . Sembra vi sia
una netta
distinzione tra il trattamento di equiparazione che viene mantenuto
fino all'applicazione delle nuove norme e il trattamento aggiuntivo di
nuova istituzione, costituito solo dalla posizione e dal
risultato, in aggiunta al dovuto per il lavoro disagiato. Ma il dato
interessante è relativo alla dinamica economica di queste indennità
aggiuntive: esse devono essere erogate nell'ambito massimo della ex De Maria,
devono essere congrue e proporzionali rispetto a quelle ospedaliere ( in altre
parole se l'ospedaliero svolge 38 di assistenza e l'universitario ne svolge 19,
quest'ultimo ha diritto al 50% delle quote degli ospedalieri) e gli eventuali
incrementi di questi trattamenti devono corrispondere a quelli contrattuali per
le stesse voci. Si da il caso che il nostro nuovo contratto preveda non un
aumento ma un decremento delle quote contrattuali legate alla posizione e al
risultato per il noto conglobamento di parte di queste voci nel tabellare.
E' chiaro che un'azienda
mista non può reggere una differenziazione economica come quella che rischia di
cadere sulle spalle dei ricercatori e dei professori associati con scarsa
anzianità. Ma il punto è accettare un sistema di integrazione che dia pari
diritti e pari doveri. Si deve andare a questo punto verso atti aziendali che
definiscano le cornici. Si deve definire quale sia la quota di assistenza che
viene svolta dagli universitari anche in termini orari. Di questa quota questi
devono rispondere al Direttore Generale e le indennità di cui sopra devono
rappresentare la quota variabile di stipendio che va sottoposta a verifica.
Quindi bisogna accettare gli stessi modelli di valutazione che sono in vigore
per gli ospedalieri. Nel campo delle guardie, delle reperibilità, del lavoro
disagiato devono esistere uguali doveri tra i due stati giuridici. Gli organismi
gestionali dell'azienda (organo d'indirizzo, collegio di direzione e comitato di
dipartimento) devono vedere una paritaria rappresentanza ospedaliera. Infine
deve essere riconosciuta agli ospedalieri una indennità di didattica per
il lavoro di tutoraggio che svolgono nei confronti degli specializzandi e deve
essere loro garantito anche l'accesso ai fondi di ricerca.
Da ciò dovrebbe discendere il principio per cui anche con le variazioni contrattuali del quadrienno 2002/2005 la quota < De Maria > debba essere aggiornata per ottenere una retribuzione adeguata ai colleghi Dirigenti Ospedalieri.
Ora il quadro non è purtroppo chiaro.
Le
Regioni in base ad una sentenza della Cassazione possono regolare con
proprie normative i rapporti con l'Università. Del resto gli attuali
indirizzi costituzionali vanno in questo senso.
( per cui in
tale caso per ottenere l'equiparazione sarebbero necessarie delle
delibere regionali )
Più
complesso il problema degli Ordinari responsabili di U.O. perchè in genere
superavano di per se lo stipendio dei pari livello ospedalieri. In questi
casi si a vrebbe una equiparazione al contrario ( peraltro non possibile al
momento ) : in pratica agli ospedalieri è
destinata una quota aggiuntiva di posizione variabile aziendale che
permette l'equiparazione.
Infine: a tutti gli ospedalieri delle aziende miste
dovrebbe esser riconosciuta una specifica indennità per il tutoraggio
se effettuato.
Come da norma riportata nella pagina successiva -
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre
1999, n.370.
Marcello Costa Angeli
li 08.12.2005
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