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Il dirigente pubblico rimovibile ma non esautorabile

(Ordinanza Tribunale di Roma 19.12.2001)

Un dirigente pubblico è rimovibile ma non può essere esautorato. Questa la vicenda: un dirigente della pubblica amministrazione ha proposto reclamo dinanzi il Tribunale nell'ambito di un giudizio d'urgenza, esponendo, tra l'altro che, per le intervenute modifiche strutturali dell'Ispettorato di appartenenza, aveva subito un progressivo svuotamento delle attribuzioni e, successivamente, l'assegnazione di quelle stesse attribuzioni, prima in via provvisoria e poi definitiva, ad un nuovo ufficio cui era stata assegnata altra persona. Il medesimo dirigente ha, inoltre, riferito di aver ricevuto la proposta di assegnazione ad una direzione da istituire di cui, tuttavia, non erano state chiarite competenze e struttura. Il Tribunale, in sede di reclamo, sulla base della valutazione sommaria dei fatti - previa ricognizione della normativa rilevante - ha ritenuto ravvisabile in capo al ricorrente una posizione soggettiva tutelabile in via d'urgenza ed ha, quindi, rovesciato la decisione del giudice di primo grado. Invero, secondo il nuovo disegno del legislatore (dlgs.n.29/93 e successive modifiche) l’assunzione di incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione è frutto di un procedimento complesso che si articola in uno di carattere amministrativo – espressione del suo potere organizzativo – e in un altro, parallelo, di carattere civilistico destinato a sfociare in un contratto. Il D.P.R. n.150/1999 ha dettato la disciplina transitoria per la prima attuazione del nuovo sistema con la quale si è inteso regolare la posizione di tutti i dirigenti in servizio al momento del mutamento di regime prevedendo, tra l’altro, un termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore entro il quale ciascuna amministrazione aveva facoltà di conferire o confermare incarichi a coloro che erano propri dirigenti o vincitori di concorsi, senza che altra amministrazione, attingendo all’ormai unico ruolo, potesse attribuire incarichi ai medesimi dirigenti. Trascorso detto termine, coloro i quali non sono confermati, né scelti da altre amministrazioni, sono “parcheggiati” nel ruolo unico dei dirigenti della pubblica amministrazione costituito presso la Presidenza del Consiglio. Il Tribunale, dunque, vista la normativa richiamata, ha accolto il ricorso osservando che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti deve ritenersi che l'amministrazione ha di fatto confermato il ricorrente nelle funzioni ricoperte alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e che, pertanto, questi - mai formalmente rimosso dall'incarico - deve considerarsi ancora investito dell'incarico fino ad una nuova e regolare procedura di assegnazione nella riorganizzata struttura del Ministero. Infine, il giudice, pur dando atto di avere in altre occasioni ritenuto che il mancato conferimento di un incarico dirigenziale non sia di per sé sufficiente a configurare il pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio alla professionalità del dirigente, nel caso in esame ha ritenuto che l'illegittima rimozione dall'incarico possa, in concreto, essere foriera di ulteriori irreparabili pregiudizi quale, ad esempio, la perdita - una volta assegnato ad una diversa direzione ovvero confluito nel ruolo unico - della concreta possibilità di vedersi assegnata in via definitiva la posizione equivalente che risulterà definitivamente dalla riorganizzazione in corso dell'amministrazione. L'ordinanza, in conformità ai principi del vigente sistema processuale, è suscettibile di essere modificata o revocata con la sentenza resa all'esito del giudizio di merito a cognizione piena che dovrà necessariamente essere instaurato nei termini di legge. (27 dicembre 2001)

(Tribunale di Roma, Sezione Lavoro - ordinanza dep.in data 19.12.2001)

Il Tribunale di Roma

II Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. verso l’ordinanza del Giudice del Lavoro di primo grado del 17 agosto 2001 proposto da

B.L., elettivaemnte domiciliato in Roma, L.Fregoli, 8, presso gli Avv.ti Rosario Salonia e Fabio Massimo Cozzolino che lo rappresentano e difendono per delega in atti.

Reclamante

Nei confronti di

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12 che la rappresenta e difende per legge.

Reclamato

N. M. L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n.25/B presso l’avv. R. Pessi che la rappresenta e la difende con gli avv.ti G. Sigillò Massara, M. Micelie M. Marconi per delega in atti.

Reclamata

Iscritto al n.64767 del 2001 R.G.M.C. letti gli atti ed a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23.11.2001, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art.700 c.p.c. il dott. P.L.B. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del Lavoro di primo grado, esponendo di ricoprire la carica di Dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici a decorrere dal 1 gennaio 1985 e di dirgente superiore dal 1 gennaio 1991 con incarico di Capo dell'Ispettorato Generale per i contratti a decorrere dal 1995 (d.m. 16.1.1995 n.72) al 1° posto nel ruolo dei dirigenti superiori amministrativi dell'amministrazione.

Che nel corso del 2001 erano interventute modifiche strutturali dell'Ispettorato che si erano concretate in un progressivo svuotamento delle attribuzioni e nell'assegnazione delle stesse, prima in via provvisoria e poi definitivamente, ad un nuovo ufficio cui era stata assegnata la dott.ssa N. (in precedenza titolare di un ufficio soggetto al coordinamento da parte del dott. B. nella qualità di capo dell'Ispettorato).

Che con lettera a firma del Direttore Generale degli A.A.G.G. e del personale in data 29.3.2001, quindi gli era stata comunicata la volontà del Ministro in carica di assegnare l'incarico di Capo dell'Ispettorato Contratti alla dott.ssa N. e proposta la sua assegnazione ad una istituenda direzione di cui tuttavia non venivano chiarite competenze e struttura.

Evidenziava l'illegittimità dell'intera procedura organizzativa che era stata oggetto di rilievi sia da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dei Lavori Pubblici (che aveva negato la registrazione delle modifiche organizzative cfr. nota del 9.3.2001 doc 20), che da parte dell'Ufficio del controllo della Corte dei Conti (rilievo del 20.4.2001 al d.m. 13.2..2001 n.1942/21/82 doc.22) e che si era risolta in danno del ricorrente con lesione della sua immagine e professionalità stante il complessivo esautoramento dalle mansioni dirigenziali fino ad allora svolte.

Deduceva poi che l'intera procedura appariva finalizzata a precostituire alla dott.ssa N. i titoli necessari per aspirare alla Direzione Generale (quale unica incaricata dell'Ispettorato) della costituenda direzione per la regolazione dei lavori pubblici previsa dal regolamento dell'istituendo Ministero della infrastrutture e dei trasporti , in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Riteneva sussistente in conclusione la violazione delle norme relative alla definizione ed assegnazione degli incarichi dirigenziali prevista dall'art.19 dlgs 29/1993 [1].

Sotto il profilo del periculum in mora ha poi rimarcato l'importanza dei riflessi sull'aspetto economico, professionale e anche a livello di immagine (perdita delle funzioni di coordinamento di altri dirigenti tra cui la dott.ssa N. e del ruolo di partecipazione agli organi collegiali di vertice dell'amministrazione oltre che tutte le indennità collegate alla peculiraità delle mansioni svolte) e sui possibili sviluppi di carriera.

In conclusione chiedeva, via cautelare ed urgente, di essere reintegrato, o comunque restituito, alle mansioni svolte di Capo dell'Ispettorato generale Contratti.

Si costituiva sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - che il Ministero dei Lavori Pubblici resistendo al ricorso di cui deducavano l'infondatezza e chiedevano la reiezione.

Interveniva ex art.105 c.p.c. [2] la dott.ssa M.L.N., litisconsorte necessario in quanto allo stato Capo dell'Ispettorato generale Contratti, contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle argomentazioni del ricorrente e sottolineando la correttezza del comportamento tenuto dall'amministrazione nel conferimento degli incarichi dirigneziali e dunque la legittimità della procedura di assegnazione della stessa all'ufficio reclamato dal dott. B in quanto rispettosa del dettato normativo. Precisava la dott.ssa N. che non vi era stata alcuna revoca di incarico dirigenziale ma piuttosto una rotazione di dirigenti tra incarichi equivalenti dovuta ad un mutato assetto organizzativo del Ministero rispettoso, delle modalità di attuazione della vigente normativa in materia.

Il giudice di primo grado sentite le parti ed acquisiti ulteriori documenti, respingeva la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris.

Premessi cenni generali sulla procedura di assegnazione di incarichi drigenziali osservava il primo giudice che rientrano nella piena discrezionalità dell'amministrazione le modalaità di utilizzazione dei dirigenti esclusa dunque l'esistenza di un diritto soggettivo del singolo dirigente a vedersi conferire un incarico dirigenziale se non dopo l'incarico contrattualizzato.

Ritiene il giudice di prime cure che l'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa ha determinato l'integrale abrogazione della normativa previgente con conseguente perdita automatica della titolarità dell'ufficio per effetto dell'entrata in vigore dell'art.5 D.P.R. n.150/1999 [3], fatta salva la possibilità di confermare (per un periodo da due a sette anni) il dirigente nell'incarico entro 90 giorni.

Tutto ciò premesso rilevava che detta conferma non era intervenuta nei termini di legge ed anzi l'incarico era stato altrimenti assegnato secondo modalità prima facie rispettose del nuovo dettato normativo. Sottolineava che al dott. B. era stato in ogni caso proposto un nuovo incarico dirigenziale e, ritenuti assorbiti gli altri profili di illegittimità, negava la misura cautelare richiesta.

Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto tempestivo reclamo il dott. B. censurandola sotto vari profili ed insistendo per la concessione della misura cautelare richiesta. Si sono costituite entrambe le amministrazioni convenute in primo grado e anche la dott.ssa N. insistendo per la reiezione del reclamo di cui deducevano l'infondatezza per mancanza di entrambi i presupposti di legge.

All'esito della discussione in camera di consiglio il Tribunale ha riservato la decisione.

Tutto ciò premesso, e a scioglimento della riserva osserva il Tribunale che la peculiare vicenda che ha coinvolto il dott. B. debba essere esaminata avendo riguardo da un canto all'applicazione del regolamento sulle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico dei dirigenti dello Stato e della relativa disciplina transitoria (dlgs 3.2.1993 n.29 art.23 e D.P.R. n.150 del 26.2.1999) [4] e dall'altro alla normativa generale in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali ( art.19 dlgs n.29/1993 come modificato dal dlgs n.80 e n. 387 del 1998).

A riguardo si rammenta che a norma dell'art.5 comma 2 del regolamento che disciplina le modalità di attuazione e tenuta del ruolo unico a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento "sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali (…). I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data". Al comma 6 si precisa che "ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (…)".

Al fine di mitigare tale brusco mutamento, attesa la complessità della procedrura necesaria al conferimento di incarico ai dirigenti (per quelli di seconda fascia, come il dott. B., provvedimento del direttore generale di conferimento dell'incarico e contratto che disciplina nello speicifco le caratteristiche del rapporto), e di garantire - quando l'amministrazione ne ravvisi l'oportunità - la continuità nel servizio, l'art. 8 seguente, da un canto, limita il potere di conferimento di incarichi dirigenziali ad un numero non superiore a quello dei dirigenti già in servizio (primo comma), dall'altro, consente nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento la conferma del dirigente nell'incarico rivestito quantomeno per la durata minima di due anni (questo nel caso in cui tra le parti interessate non si addivenga ad un accordo sulla durata dell'incarico in questione).

Con tale disposizone si assegna, dunque, uno spazio temporale entro il quale il potere dell'amministrazione di conferire l'incarico ad un dirigente proveniente da altra amministrazione ovvero ad un vincitore di concorso già bandito da altra ammministrazione è limitato dovendo l'amministrazione interessata prima verificare la praticabilità dell'ipotesi di una continuaità nel servizio.

Come già ritenuto da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. II, 2/19.2.2001) detta attività è espressione di una facoltà discrezionale dell'amministarzione e non di un obbligo.

Resta fermo che ai fini del rituale conferimento dell'incarico dirigenziale presso uno specifico ufficio è necessario seguire l'articolata procedura indicata dall'art. 19 d.lgs. n.29/1993.

Venendo all'esame del caso di specie, e salva la più approfondita indagine riservata alla fase di merito, rileva il Tribunale che dalle allegazioni della Parti e dalla documentazione in atti deve ritenersi che l'amministrazione ha di fatto confermato il dott. B. nelle funzioni ricoperte alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (8.9.1999), nell'incarico di Capo dell'Ispettorato Generale dei Contratti.

Tale circostanza è desumibile dai seguenti elementi di fatto non controversi:

- decreto direttoriale dell'8.6.1999 con il quale sono stati assegnati al dott. B. gli obiettivi i per l'anno 1999 che, poi, da lui sono stati ripartiti agli altri dirigenti dell'Ispettorato e relativa documentazione (doc. 7).

- decreto direttoriale del 14.2.2000, con il quale sono stati nuovamente assegnati al dott.B. gli obiettivi per il 2000 (doc. n3 fasc. reclamante).

- rilievo della sezione del controllo della Corte dei Conti al provvedimento di conferimento di incarico alla dott.ssa N. (cfr. doc. 30 fasc.I dott.B) da cui emerge che l'incarico al dott. B. non è mai stato formalmente revocato.

- conferimento di incarichi riconducibili espressamente alla qualità di Capo dell'Ispettorato Contratti del dott. B.,anche successivi all'entrata in vigore del D.P.R. 25.1.2000 n.34 pubblicato sulla G.U. 29.2.2000 (1.3.2000) che ne ha disposto la mmodifica (cfr. doc. 3, 4 e 5 fasc.I dott.B.) ed al d.m. 7.8.2000 che ha disciplinato l'organizzazione dell'Ispettorato in questione (cfr. doc. 9).

Pertanto, per innovare a tale situazione di fatto era necessario un provveduimneto motivato e non un mero atto esecutivo, d'ordine del Ministro, da parte del direttore generale diassegnazione dell'incarico alla dott.ssa N.

Questo appare ad un primo esame illegittimo posto che assegna un incarico dirigenziale per un posto del quale, per le dette osservazioni non vi era la disponibilità.

Non è poi senza rilievo la circostanza che sia la modifica strutturale predisposta dal Ministro (che ha dato luogo ad una assegnazione in missione della dott.ssa N.) che la stessa assegnazione dell'incarico di Capo dell'Ispettorato Contratti alla resistente sono state oggetto di rilievo da parte delle autorità preposte al controllo.

Alla disapplicazione del provvedimento di incarico citato, di cui si ravvisa prima facie l'illegittimità, consegue che il dott.B. - mai formalmente rimosso dall'incarico - fino ad una nuova e regolare procedura di assegnazione nella riorganizzata struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, debba essere ritenuto ancora investito dell'incarico di Capo dell'Ispettorato Contratti.

Quanto al periculum in mora, ritiene il Tribunale che la particolarità della fattispecie sottoposta alla sua attenzione consenta di riternerlo sussistente.

E' consapevole il Collegio di avere in altre occasioni ritenuto che il mancato conferimento di un incarico dirigenziale non sia di per sé sufficiente a configurare il pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio alla professionalità del dirigente, tuttavia nel caso in esame ritiene il Tribunale che l'illegittima rimozione dall'incarico possa, in concreto, essere foriera di ulteriori irreparabili pregiudizi quale ad esempio la perdita - una volta assegnato ad una diversa direzione ovvero confluito nel ruolo unico - della concreta possibilità di vedersi assegnata in via definitiva la posizone equivalente che risulterà definitivamente dalla riorganizzazione in corso dell'amministrazione.

La dedotta provvisorietà della posizione attualmente rivestite dai dirgenti dell'amministrazione per effetto della mancata registrazione dell'organo di controllo della ristrutturazione proposta con decerto del 7.11.2001 (ed anche di quella intervenuta in concomitanza con il copnferimento dell'incarico alla resistente N.) costituisce semmai un ulteriore elemento a favore dela sussistenza del pericolo di un irreparabile pregiudizio posto che nel tempo necessario alla definzione del giudizio di merito il posto già ricoperto dal dott. B. - sottrattogli con l'illegittimo conferimento dell'incarico alla dott.ssa N. - verosimilmente non esisterà più e si sarà necessarimente attuata la redistribuzione degli incarichi senza che alla stessa il dott. B. possa partecipare muovendo dalla posizone dirigenziale illegittimamente a lui sottratta.

In conclusione, in accoglimento del reclamo previa disapplicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico di Capo dell'Ispettorato Generale Contratti alla dott.ssa N., il dott. B. dovrà essere restituito alle funzioni in precedenza svolte.

Le spese di entrambi i gradi della fase cautelare saranno liquidate all'esito del giudzio di merito che dovrà essere iniziato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM

Il Tribunale

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c., accoglie il reclamo e ordina alle Amministrazioni convenute di reintegrare il dott. B. nelle sue funzioni di Capo dell'Ispettorato Generale per i Contratti. Spese di entrambi i gradi all'esito del giudizio di merito da instaurare nei termini di legge.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria in data 19 dicembre 2001

 

 

 

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