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ASSENZE
PER MATERNITA’ E ASPETTI PREVIDENZIALI
a
cura di
Marco
Perelli Ercolini
I
periodi di assenza per maternità sono impropriamente chiamati
"aspettativa".
Molti di questi
periodi sono
riconosciuti utili ai
fini previdenziali e non necessitano di ulteriore contribuzione.
Infatti, oltre ai
periodi di astensione obbligatoria, sono pure utili ai fini
previdenziali le assenze inferiori ai sei mesi per l’astensione
facoltativa e per le malattie del figlio sino al terzo anno di età e i
periodi di allattamento, mentre i
periodi di astensione facoltativa fruiti oltre i sei mesi o fra il terzo
e ottavo anno
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I
PERIODI UTILI PER LA PENSIONE
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EVENTO
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TIPO
DI ACCREDITO
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Astensione
obbligatoria
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figurativo
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Maternità
fuori dal rapporto di lavoro (periodo
obbligatorio)
(*)
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figurativo
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Astensione
facoltativa
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figurativo
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Maternità
fuori dal rapporto di lavoro (periodo facoltativo)
(**)
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riscatto
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Assenza
per e malattia di bambino minore di tre anni
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figurativo
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Assenza
per e malattia di bambino tra i tre e gli otto anni
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riscatto
integrativo
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Assenza
per assistenza a figlio minore di sei anni
(***)
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figurativo
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Assenza
per assistenza a figli oltre i sei anni, coniuge o genitori
(conviventi) inabili (***)
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figurativo
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Il decreto
legislativo 503/1992 all’articolo 15
prevede che, in mancanza di periodi pregressi di
contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, i periodi
figurativi computabili non possano eccedere complessivamente i
cinque anni.
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(*)
a condizione che l’interessata abbia lavorato almeno 5
anni
(**)
il riscatto e’ consentito per un massimo di 5 anni, in
alternativa a quello di laurea
e a condizione
che l’interessata
abbia almeno 5 anni di contribuzione (legge 421/1992
art.3 punto i-l)
(***)
riservato ai soli assunti (dopo il 1 gennaio 1996) ovvero
per coloro che optano per il
calcolo della pensione con
sistema contributivo
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di età del bambino e le
assenze per le malattie del figlio
con età compresa tra il terzo e ottavo anno
potranno essere valide con integrazione contributiva,
versando cioè la differenza tra la contribuzione ridotta e
quella dovuta.
Inoltre il comma 5
dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 564 del 16 settembre
1996 amplia quanto già in parte previsto al punto i) e l)
dall’articolo 3 della legge numero 421 del 23 ottobre 1992 che prevede
che, a far data dal 1 gennaio 1994, i periodi di
astensione obbligatoria dal lavoro verificatesi al di fuori del
rapporto di lavoro sono riconosciuti figurativamente se si possono far
valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva, mentre i periodi
di assenza facoltativa dal lavoro come previsti dall’articolo 7 della
legge 1204/71, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di
lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni,
a condizione che chi li richiede possa
far valere, complessivamente, all’atto della domanda, almeno cinque
anni di contribuzione effettiva in costanza di attività lavorativa.
In
base alla legge Dini di
riforma delle pensioni (legge
335/95) a prescindere
dell’assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell’evento maternità,
alle lavoratrici (dipendenti pubbliche o private) cui verrà applicato
il sistema contributivo nel calcolo della futura pensione viene
riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla
pensione di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi
oppure, in alternativa, l’opzione per la determinazione del
trattamento con l’applicazione del moltiplicatore di età, relativo
all’età di accesso al trattamento di pensione, maggiorato di un anno
in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più
figli.
Va ricordato anche che i
soggetti che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge sui congedi
parentali possono, a richiesta (la
domanda deve essere inoltrata al datore di lavoro almeno sei mesi prima
della data prevista per il pensionamento), prolungare il rapporto di
lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni
concernenti l’età pensionabile obbligatoria, per non perdere una
anzianità previdenziale.
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I
REQUISITI PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
PRIMA
E DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO 564/96
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PRIMA
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DOPO
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·
Un contributo
settimanale anteriore
·
Astensione
verificatasi in costanza del rapporto di lavoro
·
Almeno cinque anni
di contribuzione complessiva, per periodi successivi al 31
dicembre 1993 per i quali sia prevista l’astensione
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, anche se
intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro. Si tratta di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro
nell’Ago o in forme previdenziali sostitutive o esclusive
·
Determinati periodi
di accrediti figurativi sono previsti dalla legge 335/95 per i
trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il
sistema “contributivo” (per ciascun figlio170 giorni di
assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza ai
figli fino al sesto anno di età - assenza dal lavoro per
assistenza a figli dal sesto anno di età in poi, al coniuge e
al genitore conviventi, per le condizioni riportate all’art. 3
comma 1 della legge 104/92, per la durata di 25 giorni
complessivi l’anno, nel limite massimo di 24 mesi per
l’intero arco assicurativo)
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·
Per i periodi di
astensione obbligatoria e facoltativa, in presenza di rapporto
di lavoro, non viene richiesto alcun contributo precedente
·
Per i periodi
corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro
verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro occorrono,
invece, almeno cinque anni di contribuzione effettiva all’atto
della relativa domanda
·
Per i periodi non
coperti da contribuzione e corrispondenti a quelli che danno
luogo ad assenza facoltativa è previsto il riscatto nella
misura massima di cinque anni, con onere a carico della
richiedente che possa far valere, all’atto della domanda,
almeno cinque anni di contribuzione effettiva
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0 |
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Come
scatta l’accredito figurativo, indipendentemente
dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi
della maternità, per la pensione di vecchiaia liquidata
esclusivamente secondo il sistema contributivo
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in
alternativa
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Viene riconosciuto alla lavoratrice un
anticipo di età rispetto ai 57 anni previsti
pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo
di 12 mesi (con tre figli, quindi, la riduzione dell’età
pensionabile massima arriva fino a 56 anni)
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La lavoratrice può optare per la
maggiorazione:
·
di un anno in caso di uno o due figli
·
di due anni nell’ipotesi di tre o più figli del
coefficiente di trasformazione (tabella A allegata alla legge
335/95), per il calcolo della pensione
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