Home Come iscriversi Sede nazionale NEWS Ricercare Informa-problemi!! Circolari Utility Le battaglie Spazio regioni

   S.N.A.M.I. Ospedalieri        

     

 Su

 

ASSENZE PER MATERNITA’ E ASPETTI PREVIDENZIALI

a cura di

Marco Perelli Ercolini

 

I  periodi di assenza per maternità sono impropriamente chiamati "aspettativa".

Molti di questi  periodi  sono riconosciuti utili  ai   fini previdenziali e non necessitano di ulteriore contribuzione.

Infatti, oltre ai periodi di astensione obbligatoria, sono pure utili ai fini previdenziali le assenze inferiori ai sei mesi per l’astensione facoltativa e per le malattie del figlio sino al terzo anno di età e i periodi di allattamento, mentre  i periodi di astensione facoltativa fruiti oltre i sei mesi o fra il terzo e ottavo anno

 

 

I PERIODI UTILI PER LA PENSIONE

 

 

EVENTO

 

 

TIPO DI ACCREDITO

Astensione obbligatoria

figurativo

Maternità fuori dal rapporto di lavoro (periodo

obbligatorio) (*)

figurativo

Astensione facoltativa

figurativo

Maternità fuori dal rapporto di lavoro (periodo facoltativo)   (**)

riscatto

Assenza per e malattia di bambino minore di tre anni

figurativo

Assenza per e malattia di bambino tra i tre e gli otto anni

riscatto integrativo

Assenza per assistenza a figlio minore di sei anni  (***)

figurativo

Assenza per assistenza a figli oltre i sei anni, coniuge o genitori (conviventi) inabili (***)

figurativo

 

Il decreto legislativo 503/1992 all’articolo 15  prevede che, in mancanza di periodi pregressi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, i periodi figurativi computabili non possano eccedere complessivamente i cinque anni.

 

 

 (*)      a condizione che l’interessata abbia lavorato almeno 5 anni

 (**)    il riscatto e’ consentito per un massimo di 5 anni, in alternativa a quello di  laurea e a   condizione che l’interessata  

           abbia almeno 5 anni di contribuzione (legge 421/1992   art.3 punto i-l)

 (***)  riservato ai soli assunti (dopo il 1 gennaio 1996) ovvero per coloro che optano per  il  calcolo della pensione con 

           sistema contributivo

 

 

di età del bambino e le assenze per le malattie del figlio  con età compresa tra il terzo e ottavo anno  potranno essere valide con integrazione contributiva,  versando cioè la differenza tra la contribuzione ridotta e quella dovuta.

Inoltre il comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 564 del 16 settembre 1996 amplia quanto già in parte previsto al punto i) e l) dall’articolo 3 della legge numero 421 del 23 ottobre 1992 che prevede che, a far data dal 1 gennaio 1994, i periodi di  astensione obbligatoria dal lavoro verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro sono riconosciuti figurativamente se si possono far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva, mentre i periodi di assenza facoltativa dal lavoro come previsti dall’articolo 7 della legge 1204/71, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, a condizione che chi li richiede  possa far valere, complessivamente, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva in costanza di attività lavorativa.   

In  base alla legge Dini  di riforma delle pensioni  (legge 335/95)  a prescindere dell’assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell’evento maternità, alle lavoratrici (dipendenti pubbliche o private) cui verrà applicato il sistema contributivo nel calcolo della futura pensione viene riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi oppure, in alternativa, l’opzione per la determinazione del trattamento con l’applicazione del moltiplicatore di età, relativo all’età di accesso al trattamento di pensione, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Va ricordato anche che i soggetti che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge sui congedi parentali possono, a richiesta  (la domanda deve essere inoltrata al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data prevista per il pensionamento), prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età pensionabile obbligatoria, per non perdere una anzianità previdenziale.

 

I REQUISITI PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

PRIMA E DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO 564/96

 

PRIMA

DOPO

·    Un contributo settimanale anteriore

·    Astensione verificatasi in costanza del rapporto di lavoro

·    Almeno cinque anni di contribuzione complessiva, per periodi successivi al 31 dicembre 1993 per i quali sia prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro. Si tratta di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro nell’Ago o in forme previdenziali sostitutive o esclusive

·    Determinati periodi di accrediti figurativi sono previsti dalla legge 335/95 per i trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema “contributivo” (per ciascun figlio170 giorni di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età - assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età in poi, al coniuge e al genitore conviventi, per le condizioni riportate all’art. 3 comma 1 della legge 104/92, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo di 24 mesi per l’intero arco assicurativo) 

·    Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, in presenza di rapporto di lavoro, non viene richiesto alcun contributo precedente

·    Per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro occorrono, invece, almeno cinque anni di contribuzione effettiva all’atto della relativa domanda

·    Per i periodi non coperti da contribuzione e corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa è previsto il riscatto nella misura massima di cinque anni, con onere a carico della richiedente che possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva 

0

 

Come scatta l’accredito figurativo, indipendentemente dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, per la pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo

 

in alternativa 

 

 

Viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai 57 anni previsti  pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi (con tre figli, quindi, la riduzione dell’età pensionabile massima arriva fino a 56 anni)

 

 

La lavoratrice può optare per la maggiorazione:

·    di un anno in caso di uno o due figli

·    di due anni nell’ipotesi di tre o più figli del coefficiente di trasformazione (tabella A allegata alla legge 335/95), per il calcolo della pensione

 

 

 

 

Su
Assenze per maternità
Legislazione assenze
Tutela della maternità

Inviare a : webmaster@snamiospedalieri.org   un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2001/02/03/04 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI AREA OSPEDALIERI
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta : 09 ottobre 2007 - webmaster: Marcello Costa Angeli

 

Su
Assenze per maternità
Legislazione assenze
Tutela della maternità

Inviare a : webmaster@snamiospedalieri.org   un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2001/02/03/04 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI AREA OSPEDALIERI
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta : 09 ottobre 2007 - webmaster: Marcello Costa Angeli