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Reversibilità
opzione per l'esclusività del rapporto di lavoro.
Il DL 81/04 è stato pubblicato sulla GU n. 125
del 29-5-2004
Art.
2-septies.
((1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, é sostituito dal seguente:
«4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non
esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la
facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro
esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2.
Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici
economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di
indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non
preclude la direzione di strutture semplici e complesse».
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è differito alla data della
stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono
fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli
organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2003 e la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compiuti in
ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma 3 dell'articolo
15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n . 502
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dal presente
decreto:
- «Art. 15-quater (Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo
sanitario).
- 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un
nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli
che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale
intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31
dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero
professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre
1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al
rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente
abbia optato per il rapporto esclusivo.
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non
esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la
facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro
esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro
che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di
cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di
irreversibilità La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la
direzione di strutture semplici e complesse.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico
aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo
ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti
delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 15-bis del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni:
«Art. 15-bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura).
- (Omissis).
- 3. A far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo
definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilità
di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della
dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di
lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi.».
Art. 2-octies.
(1. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
il secondo periodo é sostituito dal seguente: «Fermo restando il principio del
rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e
chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale
possono esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse
attivita' destinate».)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, secondo periodo del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), così come modificato
dal presente decreto:
- «Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata
di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a
tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico
specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di
formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui
all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle
risorse finanziarie alle stesse attività destinate.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
«Art. 19 (Assunzioni di personale).
- (Omissis).
- 11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro
iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina
generale convenzionati con il Servizio sanitario Nazionale ed essere iscritti
negli elenchi della uardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia
medica turistica.».
Art. 2-nonies.
( 1. Il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale é garantito
sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva
definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto
dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni. Tale accordo nazionale é reso esecutivo con intesa nella citata
Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281)
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e successive modificazioni
(Disposizioni in materia di finanza pubblica):
«Art. 4 (Assistenza sanitaria).
(Omissis).
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei
rapporti con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è
costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta
delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i
rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento
di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di
quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua nel
limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella
Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro
trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto
é posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con
deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati
sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici
giorni. Il Consiglio dei Ministri é tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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