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COLLEGIO TECNICO
NUCLEO VALUTAZIONE
RECESSO

 

La 229/99 

QUARTA PARTE

Riassunto sulla attività di valutazione e commenti

Grafica delle procedure.

 

Nelle precedenti puntate sulla valutazione periodica dei Dirigenti vi ho annoiato presentando  tutti i riferimenti legislativi che operano nel disciplinare questo nuovo istituto. Ciò si è reso necessario per avere un quadro riassuntivo chiaro, se pur complesso, che coniughi con uniformità la legge istitutiva ed i contratti di lavoro, poichè sinergicamente disciplinano la materia.

Ora è il momento di riassumere il tutto sintetizzando quanto espresso in poche immagini ed in riassunti di concetti che, se interessano, possono poi essere ampliati ripercorrendo i precedenti articoli pubblicati. ( vedi nelle pagine successive le quattro carte dei flussi dove troverai per percorso il riassunto grafico della normativa )

In pratica dalla lettura congiunta del D.L.vo 229/99 e del CCNL si desume che LA VALUTAZIONE è ora una caratteristica ordinaria ed essenziale del rapporto di lavoro dei medici. Deve fare parte del Fascicolo Personale dei dirigenti. Gli organi deputati alle valutazioni sono il Collegio Tecnico ed il Nucleo di Valutazione. La loro costituzione è demandata alla discrezionalità degli enti ma su principi legislativi chiari nel rispetto dei concetti di terzietà, indipendenza e imparzialità del'organismo. Quanto alla costituenti dei due organismi è individuabile per normazione certa solo la presenza del Direttore di Dipartimento nel Collegio Tecnico ( e questo è un punto da chiarire perchè viola il principio di terzietà ). I compiti sono vari, in parte indirizzati dai riferimenti normativi, ampliabili secondo propri indirizzi aziendali sulla base di assunti che il Direttore Generale può imporre nella costituzione dell'atto aziendale. Certi sono i momenti temporali in cui il C.T. ed il N.V.  svolgono i propri compiti. Altrettanto certe sono le modalità con cui devono operare e le conclusioni del loro operato in caso di giudizi negativi. Questi vengono attuati dal Direttore Generale secondo una "gradualità penale" da commisurare ai demeriti ed ai ruoli. Sembrerebbe a mio giudizio che tali organi sono determinanti nel loro ruolo giudicante, mentre l'atto del Direttore Generale è discrezionale solo nel commisurare l'applicazione dell'eventuale pena o promozione. La mia esperienza e lo studio di tale normativa mi fa auspicare le seguenti modalità applicative.

A ) In cuor mio, e nell'interesse di tutti, SPERO CHE TALE LEGISLAZIONE NON SIA MAI APPLICATA poiché la ritengo superflua e del tutto speciosa, trattandosi di giudizi da parte di terzi sull'opera di professionisti che prestano la loro attività ad altri. Non esiste esempio nelle altre categorie professionali dello stato di un simile inutile accanimento. Vi immaginate la proposta di attuazione di un meccanismo simile alla categoria dei magistrati…!!? perennemente accusati di essere in ritardo con  il disbrigo delle loro competenze..!!?? Come minimo ci sarebbe la rivolta della magistratura tutta che ha come principio valutativo nella progressione della carriera ….l'accertamento del solo NON DEMERITO. Ritengo inoltre che l'operato dei medici debba essere subordinato solo alla valutazione del proprio ordine professionale secondo le norme già in essere. Non ritengo che quanto sinora fatto dalla categoria sia stato talmente inopinato da richiedere un tale accanimento penitenziario.

Inoltre , se pur applicabile, la corretta gestione secondo etica e normativa dell'istituto della valutazione periodica, sarebbe di tale complessità che rappresenterebbe un lavoro a tempo pieno di stuoli di commissioni. Si pensi che per valutare correttamente i 700 e più medici della azienda ospedaliera S. Gerardo di Monza, dove io lavoro, ci vorrebbero almeno 350 sedute annuali della commissione preposta, con una media di due valutazioni giornaliere. Poiché evidentemente ciò non sarà possibile, … tali valutazioni saranno probabilmente più che formali in caso di presunta positività dei giudizi, ma volutamente accanitive in caso di presunta negatività dei giudizi ( quindi strumenti discrezionali di poteri forti politici e amministrativi ).

B ) Nel caso disgraziato in cui si voglia attuare la normativa invito tutti i colleghi e le forze sindacali a vigilare che il C.T. ed il N.V sia il più possibile aderente al principio di terzietà e quindi con componenti totalmente estranei all'azienda. Che i processi attuati nella valutazione siano quanto più conformi alla lettera legislativa. Che si faccia pressione sul governo regionale nell'indirizzare chiarimenti di valenza uniformante ai principi da attuare negli atti di valutazione ad evitare disparità eccessivamente rilevanti tra ente ed ente. E' importante non dimenticare che, poiché i giudizi entrano a far parte del bagaglio personale del dirigente condizioneranno per sempre la successiva carriera dello stesso. Auspico inoltre che, quanto prima, si dia atto alla formazione di quanto enunciato dagli art. 5 e 6 del D.Lgvo 286/1999 per cui più amministrazioni si convenzionino con adeguate strutture che siano in grado di dare omogeneità a tale complesso sistema valutativo. Queste inoltre dovrebbero essere a loro volta supportate dagli enti locali mediante la necessaria integrazione con esperti DI CUI L'ORDINE DEI MEDICI PUÒ FARSI PORTAVOCE a garanzia del buon uso di tale normativa nei confronti dei colleghi tutti. ANCORA UNA  VOLTA CARI AMICI E COLLEGHI DOBBIAMO UNIRCI PER DIFENDERCI, E SOLO LA DOMUS MEDICA DELL'ORDINE PUÒ RAPPRESENTARE L'UNICO VALIDO BALUARDO ERTO A DIFESA DELLA PROFESSIONE.

Marcello Costa Angeli

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