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LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI NELLA 229 TERZA PARTE Lo
stesso Dlgs 502/92 stabilisce all'art. 15 comma 3 che ..< ….omissis…L'incarico
( dei dirigenti di II livello ha durata quinquennale, da titolo a specifico
trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo o il mancato rinnovo sono
disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica
dell'espletamento dell'incarico…..omissis….La
verifica è effettuata da una commissione
nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e due esperti
scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal servizio sanitario
nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato
dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unità
sanitaria locale….omissis……..> Il
CCDL del 1/9/95 particolarmente all'
art. 59 comma I - 11 ( valutazione dei dirigenti di I e II livello )
recepisce la normativa indicando al comma che : < ……le aziende o enti
definiscono sistemi e meccanismi di valutazione gestiti attraverso i servizi
di controllo interno o nuclei di valutazione istituiti …..ecc…. >
ed al comma 2 che: <
….le aziende o enti determinano in via
preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri prima
della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle
rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 e 11, seguita, su richiesta,
da un incontro. > L'art. 20 del Dlgs 29/93
rende obbligatoria l'istituzione dei nuclei di valutazione recitando al comma
1…. < I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato
della attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti,……omissis…..All'inizio
di ogni anno, i dirigenti presentano al dirigente generale, e questi al
Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. >…e designando al comma 2 …< Per
la verifica dei risultati di cui al comma 1, il Ministro si avvale di appositi nuclei
di valutazione……omissis….in
casi di particolare complessità…..omissis….
può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di
gestione. > La sentenza n. 99 della Corte
dei Conti in materia del gg. 8/7/96
- sezione Contr. Stato- Pres. Bonadonna , Rel. Marchetta - Ministero del
Bilancio indirizza la composizione del nucleo di valutazione. Infatti dice :
< E' precluso ai titolari della gestione, e quindi ai
titolari dell'attività oggetto del controllo istituzionalmente attribuito al
Servizio interno, lo svolgimento di verifica sull'attività della stessa, poiché
diversamente verrebbe meno proprio quella separazione di funzioni e di
attribuzioni su cui si basa il sistema di controllo interno nel suo complesso;
pertanto, nella formazione del collegio di
direzione del servizio di controllo interno, le Amministrazioni sono
tenute ad adottare tutti gli accorgimenti che consentano di assicurare la piena
funzionalità dell'organo, in coerenza saia con la professionalità richiesta
sia con le esigenze normative di terzietà, indipendenza e di imparzialità, evitando
di includere fra i componenti dirigenti generali preposti ad ufficio e titolari
di poteri di gestione ( oggetto di verifiche da parte del servizio stesso ).
> L'articolo 12 del Dlgs 229/1999
al comma 5 stabilisce che
…< Il dirigente è sottoposto a
verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa è
sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico….omissis….
sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto
dal direttore di dipartimento…..omissis…>…e
sempre l'articolo 12 al comma 6 riporta che….< …omissis…. Il dirigente (
di struttura complessa ) è
responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I
risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione. > Il Dlgs 286 del 30/7/1999
dispone nell'articolo I, al lungo descrittivo comma 1, che ..< Le
pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di
strumenti adeguati a: ……controlli di regolarità amministrativa e
contabile……..controllo di gestione…..valutazione della
dirigenza…..valutazione e controllo strategico…. Svolti da strutture e
soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa
interessata…..e che….. l'attività di
valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati di controllo di gestione,
ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle a cui è demandato il
controllo di gestione medesimo…… è fatto divieto di affidare verifiche
di regolarità amministrativa e contabile a strutture al controllo di gestione,
alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico……..il presente
decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di
ricerca…..omissis …. gli addetti
alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei
dirigenti e il controllo strategico, riferiscono sui risultati dell'attività
svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione…..> All'articolo
4 del medesimo Dlgs si legge che ....< Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità
contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di
pianificazione e controllo. > Lo
stesso Dlgs all'art. 5 comma 1 stabilisce che ..< Le
pubbliche amministrazioni, sulla base anche del controllo di gestione, valutano,
in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le
prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo
delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (
competenze organizzative ).> Dal
comma 2 dello stesso articolo si evince che < …..la
valutazione ha periodicità annuale…..omissis……prevede la partecipazione al
procedimento del valutato.> Importante
è osservare che "esiste una deroga"
al rispetto temporale della valutazione ad un anno per cui si può aprire il
procedimento valutativo anche anticipatamente, ma solo
per le amministrazioni dello stato come riportato dal comma 4 dell'articolo
5 del Dlgs che dice ..< La procedura di
valutazione di cui al punto 3 ( …per le amministrazioni dello stato…)
….omissis…. quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima
della scadenza annuale il procedimento di valutazione può essere
anticipatamente concluso. > E'
importante sottolineare quanto poi espresso al comma 5 dell'articolo 10 stesso
Dlgs in cui si legge … <
Più amministrazioni omogenee o
affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli la modalità di
costituzione e di funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto
previsto dal presente decreto. >…. e poi quanto stabilito dal comma 6
< Nell'ambito dei comitati provinciali
per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite
apposite strutture di consulenza e supporto, dalle quali possono avvalersi gli
enti locali ai fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine i predetti
comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.
> A questo punto dopo averVi " volontariamente mozzato il fiato" su quanto di vessatorio viene proposto dalle recenti legislazioni in materia di controllo sull'operato del Medico ricorderò nella prossima puntata quanto esplicitato dal recente CCNL in materia e descriverò con una flow-chart esemplificativa quanto previsto così che sia chiaro immediatamente il nostro futuro ( …semprechè …si voglia proseguire su questa strada…!!! ) Marcello Costa Angeli |
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