Home Come iscriversi Sede nazionale NEWS Ricercare Informa-problemi!! Circolari Utility Le battaglie Spazio regioni

   S.N.A.M.I. Ospedalieri        

     

 Su

 

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI NELLA 229 

TERZA PARTE

Lo stesso Dlgs 502/92 stabilisce all'art. 15 comma 3 che ..< ….omissis…L'incarico ( dei dirigenti di II livello ha durata quinquennale, da titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico…..omissis….La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unità sanitaria locale….omissis……..>

Il CCDL del 1/9/95 particolarmente all' art. 59 comma I - 11  ( valutazione dei dirigenti di I e II livello )  recepisce la normativa indicando al comma che :

< ……le aziende o enti definiscono sistemi e meccanismi di valutazione gestiti attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione istituiti …..ecc…. > ed al comma 2  che:

 < ….le aziende o enti determinano in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 e 11, seguita, su richiesta,  da un incontro. >

L'art. 20 del Dlgs 29/93 rende obbligatoria l'istituzione dei nuclei di valutazione recitando al comma 1…. <  I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato della attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti,……omissis…..All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al dirigente generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. >…e  designando al comma 2 …< Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, il Ministro si avvale di appositi nuclei di valutazione……omissis….in casi di particolare complessità…..omissis…. può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. >

La sentenza n. 99 della Corte dei Conti in materia del gg. 8/7/96 - sezione Contr. Stato- Pres. Bonadonna , Rel. Marchetta - Ministero del Bilancio indirizza la composizione del nucleo di valutazione. Infatti dice :  < E' precluso ai titolari della gestione, e quindi ai titolari dell'attività oggetto del controllo istituzionalmente attribuito al Servizio interno, lo svolgimento di verifica sull'attività della stessa, poiché diversamente verrebbe meno proprio quella separazione di funzioni e di attribuzioni su cui si basa il sistema di controllo interno nel suo complesso; pertanto, nella formazione del collegio di  direzione del servizio di controllo interno, le Amministrazioni sono tenute ad adottare tutti gli accorgimenti che consentano di assicurare la piena funzionalità dell'organo, in coerenza saia con la professionalità richiesta sia con le esigenze normative di terzietà, indipendenza e di imparzialità, evitando di includere fra i componenti dirigenti generali preposti ad ufficio e titolari di poteri di gestione ( oggetto di verifiche da parte del servizio stesso ). > 

L'articolo 12 del Dlgs 229/1999 al comma 5 stabilisce che …< Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico….omissis…. sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento…..omissis>…e sempre l'articolo 12 al comma 6 riporta che….< omissis…. Il dirigente (  di struttura complessa )  è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. >

Il Dlgs 286 del 30/7/1999 dispone nell'articolo I, al lungo descrittivo comma 1, che ..< Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: ……controlli di regolarità amministrativa e contabile……..controllo di gestione…..valutazione della dirigenza…..valutazione e controllo strategico…. Svolti da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata…..e che….. l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati di controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle a cui è demandato il controllo di gestione medesimo…… è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico……..il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca…..omissis …. gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico, riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione…..>

All'articolo 4 del medesimo Dlgs  si legge che ....< Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo. >

Lo stesso Dlgs all'art. 5 comma 1 stabilisce che ..< Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate ( competenze organizzative ).>

Dal comma 2 dello stesso articolo si evince che < …..la valutazione ha periodicità annuale…..omissis……prevede la partecipazione al procedimento del valutato.>

Importante è osservare che "esiste una deroga" al rispetto temporale della valutazione ad un anno per cui si può aprire il procedimento valutativo anche anticipatamente, ma solo per le amministrazioni dello stato come riportato dal comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs che dice ..< La procedura di valutazione di cui al punto 3 ( …per le amministrazioni dello stato…)  ….omissis…. quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. >

E' importante sottolineare quanto poi espresso al comma 5 dell'articolo 10 stesso Dlgs  in cui si legge … <  Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli la modalità di costituzione e di funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto. >…. e poi quanto stabilito dal comma 6 < Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, dalle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza. >

A questo punto dopo averVi " volontariamente mozzato il fiato" su quanto di vessatorio viene proposto dalle recenti legislazioni in materia di controllo sull'operato del Medico ricorderò nella prossima puntata quanto esplicitato dal recente CCNL in materia e descriverò con una flow-chart esemplificativa quanto previsto così che sia chiaro immediatamente il nostro futuro ( …semprechè …si voglia proseguire su questa strada…!!! )

Marcello Costa Angeli

 

  VAI ALLA 3A PUNTATA

 

 

 

Su
229 INTRODUZIONE
VALUTAZIONE IIa
VALUTAZIONE IIIa
VALUTAZIONE IVa

Inviare a : webmaster@snamiospedalieri.org   un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2001/02/03/04 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI AREA OSPEDALIERI
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta : 09 ottobre 2007 - webmaster: Marcello Costa Angeli
 

 

Su
229 INTRODUZIONE
VALUTAZIONE IIa
VALUTAZIONE IIIa
VALUTAZIONE IVa

Inviare a : webmaster@snamiospedalieri.org   un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2001/02/03/04 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI AREA OSPEDALIERI
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta : 09 ottobre 2007 - webmaster: Marcello Costa Angeli